Sentenza del 03/12/2019 n. 339 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Dichiarazione redditi - Natura - Dichiarazione di scienza e giudizio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon essendo disponibile il testo integrale della sentenza né l'indicazione delle parti e del dispositivo, non è possibile ricostruire l'esito concreto del giudizio. Dal principio riportato emerge tuttavia che la dichiarazione dei redditi è, in via generale, emendabile in presenza di errori di fatto o di diritto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il principio riguarda la natura giuridica della dichiarazione dei redditi. Essa non costituisce un atto negoziale o dispositivo, ma una dichiarazione di scienza e di giudizio, mediante la quale il contribuente rappresenta dati e valutazioni rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, qualora contenga errori di fatto o di diritto, può essere emendata quando il contribuente acquisisca nuovi elementi di conoscenza o rivaluti correttamente i dati dichiarati. La dichiarazione è considerata un momento dell'iter procedimentale diretto all'accertamento dell'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 15063/2002
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale o dispositivo, ma reca mera esternazione di scienza e giudizio.
La dichiarazione fiscale non vincola il contribuente come una manifestazione negoziale definitiva, poiché rappresenta conoscenze e valutazioni suscettibili di modifica.
Cassazione, ordinanza n. 21740/2015
Laddove nella dichiarazione sussistano errori, di fatto o di diritto, se ne afferma l'emendabilità in via generale.
Gli errori contenuti nella dichiarazione possono essere corretti, in quanto la dichiarazione costituisce una fase del procedimento di accertamento dell'obbligazione tributaria.
Cassazione, sentenza n. 6666/2015
La dichiarazione dei redditi è emendabile in presenza di errori di fatto o di diritto.
Il contribuente può rettificare la dichiarazione per rappresentare correttamente la propria posizione fiscale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi, di regola, non è irrevocabile: può essere corretta quando contenga errori oggettivi di fatto o di diritto.
- L'emendabilità deriva dalla natura dichiarativa e non negoziale dell'atto: il contribuente non dispone del tributo, ma rappresenta dati e valutazioni fiscali.
- La correzione deve essere adeguatamente documentata e deve rispettare i termini e le modalità previsti per dichiarazioni integrative, rimborsi o contenzioso.
- Il principio consente di rettificare sia dati materiali errati sia valutazioni giuridiche non corrette, purché la rettifica riguardi la reale obbligazione tributaria.
- Il solo fatto che un dato sia stato inserito nella dichiarazione non impedisce, in linea generale, di contestarne successivamente l'erroneità.
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