Sentenza del 03/12/2019 n. 4859 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di registro dovuta su un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 14.386,24, oltre interessi e spese, derivante da fatture emesse per servizi di somministrazione di lavoro. L'Ufficio aveva applicato l'imposta di registro proporzionale del 3%, ritenendo che le fatture comprendessero componenti fuori campo IVA, quali retribuzioni e contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori somministrati. La ricorrente sosteneva invece che dovesse applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, poiché il credito era fondato su fatture IVA e comprendeva anche un margine di impresa assoggettato a IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il principio di alternatività IVA/registro previsto dall'art. 40, comma 1, del DPR 131/1986, precisando che tale principio opera anche quando le fatture comprendono componenti non imponibili, esenti o fuori campo IVA. Gli importi relativi a stipendi e contributi, esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 26-bis della Legge 196/1997, costituiscono parte integrante delle fatture e non possono essere assoggettati nuovamente all'imposta di registro proporzionale. L'avviso è stato quindi parzialmente annullato, confermandone la validità soltanto nei limiti dell'imposta fissa dovuta. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, DPR 131/1986 - Testo unico dell'imposta di registro
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
La norma esprime il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Per gli atti giudiziari relativi a prestazioni di servizi riconducibili a operazioni IVA, l'imposta di registro non si applica in misura proporzionale, ma fissa.
I rimborsi degli oneri retributivi previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all'impresa fornitrice devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA.
Gli stipendi e i contributi sostenuti dall'agenzia di somministrazione e riaddebitati all'utilizzatore sono esclusi dalla base imponibile IVA per la loro natura retributiva e contributiva. Tale esclusione, tuttavia, non li rende automaticamente soggetti all'imposta di registro proporzionale quando fanno parte di una prestazione complessivamente documentata da fattura.
La norma individua la base imponibile IVA; l'art. 26-bis della Legge 196/1997 esclude da tale base gli oneri retributivi e previdenziali relativi alla somministrazione di lavoro.
Massime di principio
- Nel determinare l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo occorre considerare la natura dell'operazione economica sottostante e non soltanto la presenza, nella fattura, di singole voci fuori campo o escluse dall'IVA.
- Il principio di alternatività IVA/registro può applicarsi anche quando una fattura contiene componenti non imponibili, esenti o fuori campo IVA, purché l'operazione complessiva sia riconducibile a una prestazione di servizi soggetta alla disciplina IVA.
- Nel settore della somministrazione di lavoro, gli stipendi e i contributi riaddebitati all'utilizzatore possono essere esclusi dalla base imponibile IVA senza diventare, per ciò solo, imponibili ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale.
- La presenza di una componente fuori campo IVA non giustifica automaticamente l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sull'intero credito azionato giudizialmente.
- La qualificazione fiscale deve essere verificata sulla struttura complessiva delle fatture e del rapporto contrattuale, distinguendo tra costi del lavoro esclusi dalla base IVA, margine dell'impresa soggetto a IVA e relativa imposta.
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