Sentenza del 03/12/2019 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la riqualificazione fiscale della cessione totalitaria delle quote sociali della Gxxxx Oxxxx S.r.l., cedute da Fxxxx Cxxxx alla Fxxxx Bxxxx S.p.A. per euro 2.980.338,00. L'Ufficio aveva considerato l'operazione, ai fini dell'imposta di registro, come una cessione d'azienda, ritenendo che la cessione del 100% delle partecipazioni avesse la stessa funzione economica. I ricorrenti hanno sostenuto che l'atto dovesse essere valutato per il suo contenuto effettivo, ossia come cessione di quote, anche alla luce della disciplina interpretativa introdotta dalle Leggi di Bilancio 2018 e 2019.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto applicabile retroattivamente la modifica dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, qualificata come interpretazione autentica dalla Legge di Bilancio 2019. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria può riqualificare l'atto registrato esclusivamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza utilizzare elementi extratestuali o atti collegati. La cessione totalitaria delle quote deve quindi essere considerata, per il suo contenuto letterale e la sua funzione economica, come cessione di partecipazioni sociali e non come cessione d'azienda. Le ulteriori questioni sono state ritenute assorbite e l'Ufficio è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 20, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Nella versione applicabile retroattivamente, la norma limita la riqualificazione dell'atto da parte dell'Amministrazione finanziaria agli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, escludendo il ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati. Una cessione totalitaria di quote non può quindi essere riqualificata come cessione d'azienda sulla base della sola funzione economica complessiva dell'operazione.
Art. 1, comma 87, lettera a), Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
La disposizione ha modificato l'art. 20 del D.P.R. 131/1986, restringendo il potere dell'Amministrazione di attribuire all'atto una qualificazione diversa da quella risultante dal suo contenuto.
Art. 1, comma 1084, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
La disposizione ha qualificato come interpretazione autentica la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, rendendola applicabile retroattivamente anche agli atti precedenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una cessione totalitaria di quote sociali deve essere distinta da una cessione d'azienda: la prima trasferisce partecipazioni societarie, mentre la seconda trasferisce direttamente il complesso aziendale.
- Per gli atti soggetti a registrazione, la riqualificazione fiscale deve fondarsi sugli elementi contenuti nell'atto registrato e non, in via autonoma, su elementi esterni o su negozi collegati.
- La funzione economica sostanziale dell'operazione, da sola, non consente di trasformare una cessione di quote in una cessione d'azienda quando il contenuto dell'atto identifica chiaramente una cessione di partecipazioni.
- La disciplina interpretativa dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, qualificata come autentica, può incidere retroattivamente anche su contestazioni relative ad atti formati prima della modifica normativa.
- In casi analoghi è necessario esaminare il testo dell'atto registrato, la sua qualificazione giuridica e gli elementi interni all'atto, verificando se l'Amministrazione abbia fondato la maggiore imposta su circostanze estranee al documento.
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