Sentenza del 03/12/2019 n. 6755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Accordi di separazione e di divorzio - Esenzione - Condizioni - Previsione che il testo evidenzi in modo esplicito che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale - Non necessita - Finalità elusiva - Prova a carico dell'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Roma che aveva annullato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni di complessivi € 15.669,00. Secondo l'Ufficio, l'esenzione dall'imposta di registro, prevista per gli atti di trasferimento compiuti nell'ambito di separazione o divorzio, avrebbe richiesto che l'accordo omologato dal Tribunale dichiarasse espressamente che il trasferimento patrimoniale a favore dei figli fosse funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale. I contribuenti hanno contestato anche l'ammissibilità dell'appello notificato via PEC, oltre a sostenere l'applicabilità dell'esenzione a tutti i trasferimenti effettuati in sede di separazione o divorzio.
La decisione
La Commissione ha dichiarato ammissibile l'appello notificato via PEC, anche se il giudizio di primo grado si era svolto in forma cartacea, poiché la normativa consente l'utilizzo delle modalità telematiche anche nel grado di appello. Nel merito, ha però respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 si applichi ai trasferimenti compiuti nell'ambito di accordi di separazione o divorzio diretti a definire globalmente la crisi coniugale, senza necessità che il testo dell'accordo evidenzi espressamente l'indispensabilità del trasferimento a beneficio dei figli. Un'eventuale finalità elusiva deve essere provata dall'Ufficio, ma tale prova è risultata carente nel caso concreto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.000,00 oltre al rimborso forfettario.
Norme richiamate
Art. 19 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74
Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
La disposizione è interpretata nel senso che l'esenzione si applica agli accordi e ai trasferimenti patrimoniali inseriti nella sistemazione globale e transattiva della crisi coniugale, senza richiedere una specifica dichiarazione circa la loro indispensabilità per la risoluzione della crisi.
Art. 16-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992
Ciascuna parte può avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito degli atti processuali.
È consentito scegliere le modalità telematiche anche nel giudizio di appello, pure quando il giudizio di primo grado si sia svolto con modalità cartacee.
Decreto MEF n. 163/2013 e successivi decreti attuativi
Disciplina le modalità operative del processo tributario telematico richiamate per la validità delle notifiche e dei depositi telematici.
Cassazione civile, sentenza n. 13340/2017
Ha affermato che l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987 si applica ai trasferimenti effettuati dai coniugi in sede di separazione o divorzio, anche quando non siano direttamente strumentali agli obblighi di mantenimento o all'affidamento dei figli.
Cassazione civile, sentenza n. 2111/2016
Ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria può contestare l'esenzione quando dimostri concretamente che il trasferimento persegua una finalità elusiva estranea alla regolazione della crisi coniugale.
Massime di principio
- Gli atti patrimoniali inseriti in accordi di separazione o divorzio possono beneficiare dell'esenzione fiscale quando concorrono alla sistemazione complessiva della crisi coniugale.
- Non è normalmente necessario che l'accordo dichiari espressamente che il trasferimento a favore dei figli sia indispensabile o funzionale alla cessazione della crisi coniugale.
- L'esenzione non è limitata ai trasferimenti destinati esclusivamente all'adempimento degli obblighi di mantenimento o alla regolamentazione dell'affidamento dei figli.
- L'Amministrazione finanziaria che intenda negare l'agevolazione deve fornire una prova concreta della finalità elusiva o estranea alla crisi coniugale; il semplice collegamento dell'atto a un trasferimento immobiliare non è sufficiente.
- È opportuno che l'accordo descriva chiaramente il contesto della separazione o del divorzio e il collegamento del trasferimento alla definizione dei rapporti familiari e patrimoniali, anche se tale esplicitazione non costituisce necessariamente un requisito formale inderogabile.
- La possibilità di notificare e depositare atti telematicamente in appello non è esclusa dal fatto che il primo grado si sia svolto in forma cartacea.
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