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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Accatastamento immobile - Accertamento - Vizio motivazione - Annullamento - Reiterazione - Motivazione idonea - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il nuovo avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva confermato, per una specifica unità immobiliare, l’aumento della classe catastale dalla 6ª all’8ª e della rendita catastale da euro 4.280,39 a euro 5.809,11. Sosteneva che il precedente annullamento giudiziale per carenza di motivazione avesse formato giudicato impedendo la reiterazione dell’accertamento e contestava inoltre, nel merito, la correttezza del nuovo classamento, richiamando una perizia di parte che stimava l’immobile euro 232.000,00 e proponeva il mantenimento della classe 6ª e della rendita originaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l’annullamento del primo atto per carenza di motivazione non impediva all’Ufficio di esercitare nuovamente il proprio potere mediante un nuovo atto adeguatamente motivato. Nel merito, ha ritenuto sufficiente il confronto effettuato dall’Agenzia con unità immobiliari limitrofe similari e ha considerato coerente la rendita attribuita, anche perché la valutazione automatica basata sulla rendita conduceva a un valore di circa euro 248.862,27, vicino a quello stimato dalla stessa contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 2909 del codice civile

    Se il principio del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. impedisce che abbiano a farsi valere gli effetti di un atto annullato esso non impedisce ... che l'Ente impositore abbia ad esercitare ex novo il suo potere nell'emettere altro atto, emendato del difetto.

    Il giudicato derivante dall’annullamento di un atto elimina gli effetti dell’atto viziato, ma non impedisce all’Amministrazione di adottare un nuovo provvedimento, purché fondato sull’esercizio nuovamente motivato del potere e privo del vizio originario.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18420 del 2018

    Se il principio del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. impedisce che abbiano a farsi valere gli effetti di un atto annullato esso non impedisce, come nel caso di specie, che l'Ente impositore abbia ad esercitare ex novo il suo potere nell'emettere altro atto, emendato del difetto.

    La Cassazione ammette la rinnovazione dell’atto impositivo annullato per un vizio formale o motivazionale, purché il nuovo atto sia distinto dal precedente e corregga concretamente il difetto rilevato.

  • Articolo 61 del DPR n. 1142 del 1949

    Nell'operare un accertamento e/o classamento di un immobile, occorre fare un confronto con unità limitrofe similari.

    La determinazione della classe e della rendita catastale deve essere supportata da un confronto con immobili vicini aventi caratteristiche analoghe, così da rendere verificabile la valutazione dell’Ufficio.

  • Articolo 52, comma 5, del DPR n. 131 del 1986

    I moltiplicatori previsti dalla disciplina dell’imposta di registro possono essere utilizzati per una valutazione automatica del bene e, nel caso concreto, hanno fornito un riscontro di sostanziale coerenza rispetto alla rendita catastale attribuita.

Massime di principio

  • L’annullamento di un accertamento per carenza di motivazione non impedisce automaticamente all’Amministrazione di emettere un nuovo atto sostitutivo, purché il nuovo provvedimento sia adottato nel rispetto dei termini applicabili e contenga una motivazione completa e specifica.
  • Il nuovo atto non può limitarsi a riprodurre quello annullato: deve eliminare concretamente il vizio rilevato dal giudice e consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa.
  • Nel classamento catastale, il confronto con immobili limitrofi similari costituisce un elemento centrale per dimostrare la correttezza della classe e della rendita attribuite.
  • Una perizia di parte basata sul solo valore di mercato può non essere sufficiente se la disciplina applicabile richiede il raffronto catastale con unità immobiliari comparabili.
  • La coerenza tra la rendita attribuita dall’Ufficio e il valore risultante dall’applicazione dei moltiplicatori legali può rafforzare la motivazione dell’accertamento, anche se non sostituisce ogni ulteriore verifica richiesta dalla normativa.

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