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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24136/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi di liquidazione della tassa ipotecaria e dell'imposta ipotecaria emessi in relazione alla trascrizione di atti pubblici contenenti accettazione tacita di eredità. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento degli avvisi da parte del giudice di primo grado. Con un solo motivo, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche, sostenendo che la nota di trascrizione dell'atto recante accettazione tacita di eredità non potesse essere considerata atto direttamente conseguente all'atto traslativo principale, ma dovesse essere qualificata come adempimento autonomo, funzionale alla continuità delle trascrizioni e antecedente logico-giuridico dell'atto di disposizione compiuto dall'erede. Tuttavia, la Corte non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato relativo alla notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso, poiché non era stato depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui tale avviso è necessario per dimostrare l'instaurazione del contraddittorio; in mancanza, e se l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile, senza possibilità di concedere un termine per il deposito o disporre la rinnovazione della notifica. Non sono state poste spese di lite, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione dello Stato del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    La norma è stata invocata come base del motivo di ricorso per censurare la decisione di merito per errori di diritto.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    Richiamato dall'Agenzia quale norma ritenuta applicabile alla debenza dei tributi ipotecari nella fattispecie.

  • d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis

    Richiamato dall'Agenzia nel quadro delle norme fiscali asseritamente violate.

  • Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2

    Richiamata dall'Agenzia a sostegno della pretesa tributaria.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato per qualificare l'accettazione tacita di eredità.

  • art. 2648 c.c.

    Richiamato in relazione alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato per affermare che la trascrizione dell'accettazione tacita è funzionale alla continuità delle trascrizioni.

  • art. 2660 c.c.

    Richiamato nel complesso delle disposizioni civilistiche coinvolte nella censura dell'Agenzia.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel principio sulla notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta e sull'avviso di ricevimento.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel principio relativo alla raccomandata informativa nel caso di notificazione eseguita con le formalità di cui a tale articolo.

  • art. 372, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale, anche senza elenco alle altre parti.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato per indicare il limite temporale della produzione dell'avviso di ricevimento fino all'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il corrispondente limite temporale nella trattazione in camera di consiglio.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte ha escluso che, in mancanza dell'avviso di ricevimento e senza difese dell'intimato, vi fossero i presupposti per la rinnovazione della notificazione.

  • art. 184-bis c.p.c.

    Richiamato per la possibilità, in presenza del difensore del ricorrente e su sua richiesta, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso non ricevuto.

  • L. n. 890 del 1982, art. 6, primo comma

    Richiamato come base per ottenere dall'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per escludere, nei confronti dell'amministrazione dello Stato, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia avvenuta a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento del piego è necessaria per provare il perfezionamento della notificazione e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • L'avviso di ricevimento può essere depositato successivamente al ricorso fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, ma oltre tale momento la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso se l'intimato non si costituisce.
  • In assenza dell'avviso di ricevimento e di attività difensiva dell'intimato, non è consentita la concessione di un termine per il deposito né la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; resta soltanto, se ne ricorrono i presupposti e su istanza del difensore presente, la rimessione in termini per dimostrare di essersi attivati per ottenere il duplicato.
  • Per le amministrazioni dello Stato che agiscono in giudizio con prenotazione a debito non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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