Cassazione Civile, Ordinanza n. 12724/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione dell’Istituto per la Promozione Industriale e dal successivo transito della lavoratrice al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità di due contratti a termine stipulati con l’ente soppresso e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte d’appello aveva confermato il risarcimento e, in accoglimento dell’appello incidentale, aveva riconosciuto alla lavoratrice la conservazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente dal momento dell’assunzione a tempo indeterminato fino al passaggio al Ministero. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme che disciplinano la soppressione degli enti e il trasferimento del personale, sostenendo: 1) che non vi fosse un trasferimento di contratto e che l’art. 32, comma 5, L. 183/2010 non potesse essere usato come parametro risarcitorio, anche perché la lavoratrice aveva già ottenuto un rapporto a tempo indeterminato; 2) che l’anzianità di servizio non fosse un diritto autonomo azionabile verso il nuovo datore e che, comunque, dovesse applicarsi la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, non l’art. 31 d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondato l’assunto del Ministero sia sulla natura dell’ente soppresso sia sull’assenza di un danno risarcibile, e ha invece accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla conservazione dell’anzianità di servizio, rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nel caso di soppressione dell’ente e trasferimento dei rapporti al Ministero, non si applica l’art. 31 d.lgs. 165/2001 ma la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010; ha inoltre precisato che l’anzianità pregressa non è un diritto assoluto autonomamente spendibile verso il nuovo datore, salvo che si colleghi a specifici benefici economici già entrati nel patrimonio del lavoratore.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 7, comma 20, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
ha disposto la soppressione degli enti indicati nell’allegato e il trasferimento dei compiti, delle attribuzioni e del personale a tempo indeterminato alle amministrazioni di destinazione; la Corte lo qualifica come disciplina speciale applicabile al caso
ha convertito, con modificazioni, il d.l. 78/2010
è ritenuto parametro congruo per la liquidazione del danno in caso di illegittima apposizione del termine, in quanto fornisce una misura predeterminata tra minimo e massimo che esonera dalla prova del danno ulteriore
l’art. 31 non è ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché la vicenda è regolata dalla disciplina speciale della soppressione dell’ente e del trasferimento dei rapporti; l’art. 30 è richiamato dal ricorrente ma non decisivo
invocato dalla Corte d’appello e contestato dal Ministero, ma ritenuto non applicabile in luogo della disciplina speciale ex art. 7, comma 20, d.l. 78/2010
richiamato per affermare che la relazione causale rilevante ai fini riparatori deve essere diretta e immediata tra abuso del termine e pregiudizio
art. 14, comma 15, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
norma di interpretazione autentica che chiarisce il subentro diretto delle amministrazioni nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi
ha convertito il d.l. 98/2011
art. 97 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla plausibile natura pubblica dell’ente soppresso e sulla coerenza costituzionale della disciplina di soppressione e trasferimento
art. 42 Cost.
richiamato nel medesimo argomento sulla natura dell’ente e sui profili costituzionali della soppressione
non applicabile alla fattispecie, perché il trasferimento dei rapporti dell’ente soppresso al Ministero è regolato dalla disciplina speciale del d.l. 78/2010
richiamato nel secondo motivo, ma non assunto come base decisiva della decisione
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede la soppressione di un ente pubblico e il trasferimento dei compiti, delle attribuzioni e del personale alle amministrazioni destinatarie, tale disciplina prevale sulle regole generali sul trasferimento di azienda o sul passaggio di personale tra amministrazioni.
- L’anzianità di servizio del dipendente trasferito non costituisce, di per sé, un diritto autonomo sempre opponibile al nuovo datore di lavoro; può essere tutelata solo nei limiti in cui si colleghi a specifici diritti o benefici economici già consolidati nel patrimonio del lavoratore.
- La conservazione dell’anzianità pregressa non può essere invocata per ottenere ricostruzioni di carriera o miglioramenti economici fondati sulla disciplina del cessionario, se non vi è un diritto già acquisito alla data del trasferimento.
- Nel risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, il criterio dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 è utilizzabile come parametro equitativo predeterminato, ferma la possibilità per il lavoratore di provare danni ulteriori.
- L’effetto riparatorio della successiva assunzione a tempo indeterminato richiede una stretta correlazione causale, diretta e immediata, tra l’abuso del termine e la procedura di stabilizzazione; non basta che l’assunzione sia stata solo agevolata dalla precedente precarietà.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12681/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12694/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12695/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12699/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12700/2024 del 09/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12705/2024 del 09/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →