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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12724/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione dell’Istituto per la Promozione Industriale e dal successivo transito della lavoratrice al Ministero dello Sviluppo Economico. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità di due contratti a termine stipulati con l’ente soppresso e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte d’appello aveva confermato il risarcimento e, in accoglimento dell’appello incidentale, aveva riconosciuto alla lavoratrice la conservazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente dal momento dell’assunzione a tempo indeterminato fino al passaggio al Ministero. Nel ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme che disciplinano la soppressione degli enti e il trasferimento del personale, sostenendo: 1) che non vi fosse un trasferimento di contratto e che l’art. 32, comma 5, L. 183/2010 non potesse essere usato come parametro risarcitorio, anche perché la lavoratrice aveva già ottenuto un rapporto a tempo indeterminato; 2) che l’anzianità di servizio non fosse un diritto autonomo azionabile verso il nuovo datore e che, comunque, dovesse applicarsi la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, non l’art. 31 d.lgs. 165/2001.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondato l’assunto del Ministero sia sulla natura dell’ente soppresso sia sull’assenza di un danno risarcibile, e ha invece accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla conservazione dell’anzianità di servizio, rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, nel caso di soppressione dell’ente e trasferimento dei rapporti al Ministero, non si applica l’art. 31 d.lgs. 165/2001 ma la disciplina speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010; ha inoltre precisato che l’anzianità pregressa non è un diritto assoluto autonomamente spendibile verso il nuovo datore, salvo che si colleghi a specifici benefici economici già entrati nel patrimonio del lavoratore.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 7, comma 20, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    ha disposto la soppressione degli enti indicati nell’allegato e il trasferimento dei compiti, delle attribuzioni e del personale a tempo indeterminato alle amministrazioni di destinazione; la Corte lo qualifica come disciplina speciale applicabile al caso

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    ha convertito, con modificazioni, il d.l. 78/2010

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    è ritenuto parametro congruo per la liquidazione del danno in caso di illegittima apposizione del termine, in quanto fornisce una misura predeterminata tra minimo e massimo che esonera dalla prova del danno ulteriore

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    l’art. 31 non è ritenuto applicabile alla fattispecie, poiché la vicenda è regolata dalla disciplina speciale della soppressione dell’ente e del trasferimento dei rapporti; l’art. 30 è richiamato dal ricorrente ma non decisivo

  • art. 2112 c.c.

    invocato dalla Corte d’appello e contestato dal Ministero, ma ritenuto non applicabile in luogo della disciplina speciale ex art. 7, comma 20, d.l. 78/2010

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per affermare che la relazione causale rilevante ai fini riparatori deve essere diretta e immediata tra abuso del termine e pregiudizio

  • art. 14, comma 15, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    norma di interpretazione autentica che chiarisce il subentro diretto delle amministrazioni nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi

  • L. 15 luglio 2011, n. 111

    ha convertito il d.l. 98/2011

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel ragionamento sulla plausibile natura pubblica dell’ente soppresso e sulla coerenza costituzionale della disciplina di soppressione e trasferimento

  • art. 42 Cost.

    richiamato nel medesimo argomento sulla natura dell’ente e sui profili costituzionali della soppressione

  • art. 31 d.lgs. 165/2001

    non applicabile alla fattispecie, perché il trasferimento dei rapporti dell’ente soppresso al Ministero è regolato dalla disciplina speciale del d.l. 78/2010

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo, ma non assunto come base decisiva della decisione

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale prevede la soppressione di un ente pubblico e il trasferimento dei compiti, delle attribuzioni e del personale alle amministrazioni destinatarie, tale disciplina prevale sulle regole generali sul trasferimento di azienda o sul passaggio di personale tra amministrazioni.
  • L’anzianità di servizio del dipendente trasferito non costituisce, di per sé, un diritto autonomo sempre opponibile al nuovo datore di lavoro; può essere tutelata solo nei limiti in cui si colleghi a specifici diritti o benefici economici già consolidati nel patrimonio del lavoratore.
  • La conservazione dell’anzianità pregressa non può essere invocata per ottenere ricostruzioni di carriera o miglioramenti economici fondati sulla disciplina del cessionario, se non vi è un diritto già acquisito alla data del trasferimento.
  • Nel risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, il criterio dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 è utilizzabile come parametro equitativo predeterminato, ferma la possibilità per il lavoratore di provare danni ulteriori.
  • L’effetto riparatorio della successiva assunzione a tempo indeterminato richiede una stretta correlazione causale, diretta e immediata, tra l’abuso del termine e la procedura di stabilizzazione; non basta che l’assunzione sia stata solo agevolata dalla precedente precarietà.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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