Cassazione Civile, Ordinanza n. 17840/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite concerne un avviso di pagamento TARI per l'annualità 2017 relativo a un arenile in concessione e a una struttura balneare con attività di ristorazione. In appello il comune aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con riconoscimento della legittimità dell'atto impositivo: i giudici regionali avevano ritenuto che il contribuente, titolare di una licenza annuale e svolgendo un'attività ristorativa permanente, avesse già fruito di una riduzione del 30% prevista per gli stabilimenti balneari e non potesse cumularla con altre agevolazioni; avevano inoltre ritenuto corretta la superficie tassabile dell'arenile in mq. 552 e irrilevante il fatto che la struttura fosse usata solo per alcuni mesi. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno formatosi su precedenti sentenze tributarie che avevano annullato avvisi analoghi; 2) violazione di norme sulla motivazione dell'atto impositivo e omessa pronuncia sul relativo motivo d'appello; 3) violazione della disciplina TARSU/TARI per mancato riconoscimento del diritto alla riduzione dell'imposta in ragione dell'uso stagionale o limitato del bene; 4) violazione del regolamento comunale e della disciplina tributaria per aver ritenuto corretta la superficie tassabile senza considerare la dichiarazione del contribuente e senza imporre al comune le misurazioni previste dal regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno richiamato dal ricorrente perché riferito ad annualità diverse e a elementi variabili; ha ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura sulla motivazione dell'avviso, osservando anche che l'atto era sufficientemente intellegibile e che la pretesa TARI si determinava in base a tariffa e superficie; ha respinto la doglianza sulla riduzione del tributo, rilevando che la struttura aveva licenza annuale, che non era stata censurata la ratio del divieto di cumulo di agevolazioni e che la mera chiusura invernale non integra l'obiettiva inutilizzabilità del bene. Ha invece accolto la doglianza sulla superficie tassabile, perché la sentenza di appello non aveva verificato le specifiche contestazioni del contribuente e l'operatività dell'art. 10, comma 3, del regolamento comunale, che prevedeva misurazioni in contraddittorio quando la superficie dell'arenile fosse inferiore a quella in concessione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è opponibile solo se relativo al medesimo rapporto giuridico e a punti fondamentali comuni; non opera quando i precedenti riguardano annualità diverse ed elementi variabili del tributo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È la base formale delle censure di violazione di legge e nullità/procedura proposte nel ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; per censurare la motivazione di un atto tributario occorre riportarne i passaggi rilevanti.
La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti, per economia processuale.
art. 111, comma secondo, Cost.
È richiamato a sostegno dei principi di ragionevole durata ed economia processuale.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
È richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi locali.
È richiamato quale disposizione sul contenuto motivazionale degli atti tributari.
È richiamato come norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.
È invocato per dedurre un'omessa pronuncia del giudice di appello.
art. 24 Cost.
È richiamato in relazione al diritto di difesa contro l'atto impositivo.
artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 507/1993
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla riduzione o quantificazione del tributo in base all'utilizzo del bene.
art. 59, commi 4, 5 e 6 d.lgs. 507/1993
La Corte osserva che la disciplina delle riduzioni tariffarie TARSU è stata poi sostituita e specificata dalle previsioni sulla TARI.
art. 62, comma 2 d.lgs. 507/1993
L'esenzione presuppone un'obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile; non basta la mancata utilizzazione di fatto o per scelta del contribuente.
art. 10, comma 3, Regolamento Comunale TARI del Comune di Barano d'Ischia
Per gli arenili, se la superficie tassabile è inferiore a quella in concessione, essa va determinata mediante media di misurazioni effettuate dall'ente in contraddittorio con il contribuente.
art. 26 del Regolamento comunale
È richiamato dalla Corte d'appello quale base del divieto di cumulo tra riduzioni e agevolazioni.
È richiamato per il deposito delle memorie in prossimità della decisione.
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria può spiegare effetti preclusivi solo se riguarda il medesimo rapporto giuridico e un punto fondamentale comune, dotato di tendenziale permanenza; non basta la mera analogia con avvisi relativi ad annualità diverse quando gli elementi accertati siano variabili.
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla motivazione di un avviso tributario è inammissibile se non vengono riportati, almeno per estratto, i passaggi decisivi dell'atto e i motivi già dedotti nei precedenti gradi, impedendo alla Corte il controllo sulla sufficienza motivazionale.
- La mancata utilizzazione di fatto di un immobile o di un'area non equivale, di per sé, alla sua obiettiva inutilizzabilità ai fini dell'esenzione o riduzione del tributo; occorre una concreta impossibilità di uso non dipendente da scelte soggettive del contribuente.
- Quando il regolamento comunale collega la superficie tassabile di un'area in concessione a misurazioni da eseguire in contraddittorio, il giudice di merito deve verificare se l'ente impositore abbia assolto tale onere istruttorio in presenza di specifica contestazione del contribuente.
- Se la decisione impugnata omette di esaminare una questione di diritto ma la Corte può comunque rigettare la censura perché infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, è possibile evitare la cassazione con rinvio per ragioni di economia processuale.
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