Cassazione Civile, Ordinanza n. 03998/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva della cassa professionale per l'anno 2016 nei confronti di un geometra, poi deceduto, e dei suoi eredi. Nei giudizi di merito era stata accolta l'opposizione del professionista, con declaratoria di insussistenza dell'obbligo contributivo per quell'annualità. La corte territoriale aveva ritenuto decisivo un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in precedenti giudizi relativi ad annualità contributive diverse, nei quali era stata affermata l'inesistenza dell'obbligo. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il giudicato esterno non potesse estendersi a un periodo contributivo diverso, regolato da un diverso quadro normativo; 2) violazione della normativa primaria e statutaria della cassa, deducendo che le modifiche normative intervenute non avessero sottratto alla cassa il potere di definire i soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione; 3) violazione delle norme sulla contribuzione minima e della ratio solidaristica, contestando l'idea che l'obbligo sorga solo previa prova di una effettiva continuità professionale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e delle disposizioni statutarie e regolamentari della cassa, per non avere il giudice di merito posto a carico del professionista, una volta risultante l'iscrizione all'albo, la prova del mancato esercizio della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto. Ha affermato che il giudicato formatosi su periodi contributivi anteriori non può coprire il diverso periodo oggetto del giudizio, perché i diversi anni di contribuzione corrispondono a rapporti contributivi autonomi e potenzialmente regolati da presupposti anche diversi. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per la cassa dei geometri, l'obbligo di iscrizione e di contribuzione minima deriva dall'iscrizione all'albo professionale; l'eventuale deroga a tale presunzione richiede il rispetto delle condizioni previste dallo statuto e dalle delibere regolamentari della cassa, con conseguente irrilevanza, di per sé, dell'esercizio occasionale della professione, della mancata produzione di reddito e dell'iscrizione ad altra gestione INPS fuori dai casi regolamentati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato non può essere esteso a un diverso periodo contributivo quando questo integri un rapporto autonomo e non ancora definitivamente formato nei suoi presupposti
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per escludere l'efficacia preclusiva del giudicato esterno sul periodo contributivo diverso
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'erronea estensione del giudicato, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
Legge delega n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
richiamata nel quadro delle norme che disciplinano l'assetto della cassa e dei suoi poteri regolamentari
D.Lgs. 509/1994, artt. 1 e ss.
le modifiche introdotte non sono state ritenute idonee a escludere la legittimità delle norme statutarie della cassa che disciplinano l'iscrizione e la contribuzione
richiamato nel sistema di coordinamento della disciplina previdenziale
art. 1, comma 763, L. 296/2006
richiamato nel sistema normativo invocato dalla cassa
art. 1, comma 488, L. 147/2013
richiamato nel sistema normativo invocato dalla cassa
richiamato nel sistema normativo invocato dalla cassa
art. 1 L. 37/1967
richiamato quale base della disciplina dell'iscrizione e contribuzione dei geometri
richiamati quale disciplina di riferimento dell'ordinamento della cassa
art. 5 Statuto C.I.P.A.G.
ritenuto legittimo e idoneo a regolare le condizioni di iscrizione e gli eventuali casi di deroga alla presunzione di attività professionale
art. 38 Cost.
richiamato a fondamento del sistema previdenziale di categoria
invocato per sostenere che l'onere di provare il mancato esercizio professionale grava sull'iscritto all'albo
Delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003
indicata come fonte regolamentare che prevede l'autocertificazione di non esercizio dell'attività professionale e di assenza di partita IVA
Delibera C.I.P.A.G. n. 123/09
indicata come fonte regolamentare che disciplina l'esclusione dall'iscrizione per i geometri dipendenti, alle condizioni previste
D.M. 27/02/2003
atto di approvazione dello statuto della cassa
D.M. 24/03/2003
atto di approvazione della delibera n. 2/2003
D.M. 14/07/2009
atto di approvazione della delibera n. 123/09
Massime di principio
- In materia di obbligazioni contributive periodiche, il giudicato formatosi su annualità anteriori non copre automaticamente annualità successive, poiché ogni periodo d'imposta o di contribuzione integra un rapporto autonomo, con possibile differente rilevanza dei presupposti fattuali e normativi.
- Per la cassa professionale dei geometri, l'iscrizione all'albo costituisce di regola presupposto sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla cassa e per il versamento della contribuzione minima; non assumono rilievo, di per sé, la sporadicità dell'attività, l'assenza di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale.
- Le norme statutarie e regolamentari della cassa possono disciplinare le condizioni e gli oneri documentali necessari per derogare alla presunzione di esercizio professionale dell'iscritto all'albo; in tale ambito, l'onere di allegare e provare i fatti che escludono l'obbligo contributivo grava sul professionista nei casi previsti dalla disciplina interna.
- Quando il giudice di merito esclude l'obbligo contributivo senza confrontarsi con il quadro normativo e regolamentare che governa l'iscrizione alla cassa e le sue deroghe, la decisione è suscettibile di cassazione per violazione di legge.
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