Cassazione Civile, Ordinanza n. 40618/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Un contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva annullato per difetto di motivazione alcune cartelle di pagamento emesse in esecuzione di una precedente sentenza della stessa CTR sul relativo avviso di accertamento. La pretesa tributaria riguardava un maggior reddito d’impresa per l’anno 2003, recuperato ai fini IVA, IRAP e IRPEF. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione di norme costituzionali e tributarie, sostenendo che la cartella non fosse sufficientemente motivata perché la sentenza presupposta non conteneva il calcolo delle imposte e delle sanzioni, ma solo le basi imponibili. Con il secondo motivo lamentava un vizio motivazionale per omesso esame dei maggiori costi accertati, che a suo dire avrebbero dovuto essere considerati anche nel giudizio sulle cartelle.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di riscossione, la cartella è validamente motivata quando consenta al contribuente di individuare l’atto presupposto e di controllare la legittimità della pretesa; nel caso di specie il richiamo alla sentenza sul prodromico avviso di accertamento era sufficiente, anche perché quella sentenza indicava già gli importi delle basi imponibili, rendendo possibile la rideterminazione delle imposte con un mero calcolo matematico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso mascherava una censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e comunque investiva una questione coperta dal giudicato formatosi sull’avviso di accertamento; in ogni caso la CTR aveva comunque affrontato sinteticamente il tema dei maggiori costi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa per asserito difetto di motivazione della cartella.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la motivazione della cartella può essere anche sintetica e tramite rinvio all’atto presupposto.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della censura sulla motivazione degli atti impositivi.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della decisione.
Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile indicare gli estremi o la data di notifica dell’accertamento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche per individuarlo.
Letto in combinato con la normativa primaria: richiede un riferimento sufficiente all’atto presupposto o una motivazione sintetica della pretesa, non una descrizione analitica.
Come l’art. 1 del decreto, non impone una motivazione analitica della cartella oltre il riferimento idoneo all’atto presupposto.
La Corte lo richiama come norma che consente il rinvio all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa.
art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 32/2001
È richiamato per evidenziare che ruoli e cartelle devono contenere il riferimento all’atto precedente o una motivazione sintetica della pretesa.
Usato per riqualificare il secondo motivo come dedotta omessa pronuncia; la Corte rileva che la questione dei costi non poteva essere riproposta nel giudizio sulle cartelle perché coperta da giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura formalmente formulata come vizio motivazionale viene riqualificata come error in procedendo per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è prospettato come vizio logico di motivazione, ma la Corte ne esclude l’ammissibilità nei termini dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di riscossione tributaria, la cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando consente di individuare in modo univoco l’atto impositivo presupposto e di verificare la legittimità della pretesa, senza che sia necessaria l’indicazione analitica di tutti gli elementi di calcolo.
- Quando la pretesa deriva da una sentenza passata in giudicato che ha definito la base imponibile, la cartella può limitarsi a richiamare tale decisione; la successiva liquidazione delle imposte e delle sanzioni può essere effettuata con semplice operazione matematica, se i dati essenziali risultano già fissati.
- Il vizio di motivazione della cartella non comporta nullità se il contribuente ha compreso i presupposti della pretesa e non allega uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel giudizio relativo alla cartella non possono essere riproposte questioni già coperte dal giudicato formatosi sull’avviso di accertamento presupposto.
- Una censura formulata come vizio motivazionale può essere riqualificata come omessa pronuncia quando, in sostanza, lamenta la mancata decisione su una domanda o eccezione specifica.
- La motivazione della cartella e dell’atto di riscossione può essere sintetica, purché idonea a rendere identificabile la base della pretesa e a consentire il controllo difensivo del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40545/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021
- ordinanza_civile · 17 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →