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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40548/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Tribunale di Roma da una società italiana, che lamentava la lesione della propria immagine e reputazione commerciale per asserite dichiarazioni diffamatorie diffuse via internet nell’ambito e dopo la risoluzione di un appalto per la realizzazione di tunnel in Svezia. L’ente svedese convenuto ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, con tre motivi, che: 1) ai sensi dell’art. 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 la giurisdizione spettasse al giudice svedese, perché la vittima diretta sarebbe stata la società cessionaria svedese e perché le pubblicazioni erano in lingua svedese e su siti svedesi; 2) l’azione, pur formalmente extracontrattuale, sarebbe in realtà fondata su pretese violazioni contrattuali e, inoltre, sarebbe strumentale a contrastare un giudizio pendente in Svezia; 3) dovesse operare il criterio generale del domicilio del convenuto ex artt. 4 e 31, comma 3, del Regolamento, con domicilio in Svezia e senza deroghe applicabili. La società italiana ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della giurisdizione del giudice italiano.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo le parti al Tribunale civile di Roma, che dovrà proseguire il giudizio e provvedere anche sulle spese del regolamento. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il primo perché, in materia di illecito extracontrattuale diffuso via internet, conta il luogo di concretizzazione del danno o quello dell’evento generatore, e le pubblicazioni erano comunque accessibili in Italia; il secondo perché la domanda aveva natura sostanzialmente extracontrattuale e la presenza di rapporti contrattuali costituiva solo il contesto fattuale dell’illecito; il terzo perché la clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel contratto ceduto non poteva essere opposta in un successivo giudizio tra soggetti non più vincolati da quel contratto e, comunque, non vi era pregiudizialità tra il giudizio svedese e quello italiano.

Norme richiamate

  • art. 7, n. 2, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Per gli illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; il criterio si radica nel luogo del danno o dell’evento generatore, secondo la scelta dell’attore danneggiato.

  • art. 25, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La clausola di scelta del foro non si estende automaticamente a controversie aventi natura extracontrattuale, quando il petitum sostanziale è risarcitorio per diffamazione o altra condotta illecita.

  • art. 4, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Il criterio generale del domicilio del convenuto non prevale quando operano i fori speciali previsti dal regolamento, come quello per gli illeciti extracontrattuali.

  • art. 31, comma 3, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La clausola di proroga contenuta in un contratto non può essere invocata oltre i limiti soggettivi e oggettivi del rapporto cui accede, né può governare una controversia extracontrattuale successiva e autonoma rispetto al contratto ceduto.

  • art. 380-ter, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito delle memorie nella fase camerale del regolamento.

Massime di principio

  • In tema di giurisdizione sulle domande di risarcimento del danno da diffamazione veicolata via internet, il criterio di collegamento non è la sola lingua del contenuto o il luogo della materiale pubblicazione, ma il luogo in cui il danno si concretizza o in cui si verifica l’evento generatore; rileva anche l’accessibilità del contenuto nello Stato del giudice adito.
  • Quando la domanda è qualificata e sostanzialmente proposta come azione extracontrattuale, la mera esistenza di precedenti rapporti contrattuali tra le parti non trasforma la controversia in una lite contrattuale né sposta la giurisdizione sul foro pattizio del contratto.
  • La clausola di proroga della giurisdizione inserita in un contratto non è opponibile, di regola, in una successiva controversia promossa da o contro un soggetto che non sia più parte di quel contratto per effetto di cessione o altra vicenda traslativa, salvo che la clausola risulti espressamente riferibile al diverso rapporto o alla diversa parte.
  • Non sussiste applicazione dell’art. 31 del Regolamento n. 1215/2012 quando manca un reale rapporto di pregiudizialità tra il giudizio straniero pendente e la domanda risarcitoria autonoma proposta nel foro adito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneGiurisdizione internazionaleRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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