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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40549/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna della Corte dei conti per danno erariale arrecato a un comune nella gestione di quattro immobili non abitativi concessi ad associazioni senza scopo di lucro in condizioni ritenute illegittime o antieconomiche: in un caso in comodato gratuito senza procedura ad evidenza pubblica, in altri casi con canoni pari al 10% del valore di mercato e senza formalizzazione dei contratti, a favore di enti non iscritti al registro comunale. L’assessore condannato ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362, comma 1, c.p.c. affidato a tre motivi: 1) deduceva violazione dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, sostenendo che la Corte dei conti avesse sconfinato nella sfera del merito amministrativo, sindacando scelte discrezionali insindacabili; 2) lamentava violazione degli artt. 48 e 107 d.lgs. n. 267/2000, assumendo che la responsabilità amministrativa degli assessori non potesse riguardare negligenze gestionali e materiali, attribuite invece ai dirigenti; 3) denunciava violazione dell’art. 1 l. n. 20/1994, perché la propria condotta non sarebbe stata connotata da colpa grave e non vi sarebbero state trasgressioni evidenti delle regole di condotta.

La decisione

Le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Hanno qualificato tutte le censure come dirette non a denunciare un vero difetto di giurisdizione, ma errori di giudizio interni alla giurisdizione contabile (vizi in iudicando), quindi non deducibili con il ricorso ex art. 362 c.p.c. Il giudice contabile, infatti, aveva esercitato il proprio potere nel valutare la legittimità, l’economicità e l’efficacia delle scelte amministrative e nel ravvisare la responsabilità erariale dell’assessore per condotte che avevano prodotto un danno al patrimonio comunale. La Corte ha inoltre ribadito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non esclude il controllo sulla loro conformità a legge e ai parametri di legittimità, e ha ritenuto che l’accertamento della colpa grave fosse una valutazione di merito sottratta al sindacato richiesto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato invece dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare errori di giudizio interni alla giurisdizione contabile.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    La denuncia ex art. 111, comma 8, Cost. è ammissibile solo se effettivamente volta a far valere un eccesso di potere giurisdizionale, non già un error in iudicando.

  • art. 1, comma 1, l. n. 20/1994

    La responsabilità amministrativa richiede che la condotta si ponga in contrasto con parametri di legittimità e causi un danno erariale; il sindacato della Corte dei conti può investire la conformità a legge delle scelte amministrative, anche se discrezionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività gestoria.

  • art. 107 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la gestione operativa non ricade nella responsabilità degli organi politici.

  • art. 241/1990

    I criteri di economicità ed efficacia sono richiamati come parametri di legittimità dell’azione amministrativa, rilevanti anche nel giudizio contabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio per motivi attinenti alla giurisdizione, non è deducibile come vizio di giurisdizione l’error in iudicando del giudice contabile, quando la Corte dei conti abbia esercitato il proprio potere valutando la legittimità e la dannosità della condotta amministrativa.
  • L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione non esclude il controllo giurisdizionale sulla loro conformità a legge e sui parametri di economicità ed efficacia; tale verifica resta interna alla giurisdizione contabile.
  • La responsabilità erariale può essere affermata quando l’organo politico-amministrativo abbia concorso ad adottare scelte illegittime o antieconomiche che abbiano prodotto un pregiudizio patrimoniale all’ente, anche se la gestione concreta coinvolga altri apparati amministrativi.
  • L’accertamento della colpa grave e della sussistenza del danno erariale costituisce valutazione di merito del giudice contabile, non sindacabile in cassazione come difetto di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PAInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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