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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40550/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un giudizio contabile relativo a contributi pubblici all'editoria erogati tra il 2007 e il 2010 a una società editrice. In primo grado la domanda risarcitoria per danno erariale era stata respinta; in appello la Corte dei conti aveva invece riformato la decisione, ritenendo illegittima la percezione dei contributi perché le vendite in blocco non potevano essere computate ai fini del rapporto tra tiratura e diffusione richiesto dalla normativa di settore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, denunciando violazione dell'art. 44 del d.l. n. 112/2008, degli artt. 2 e 22 del d.P.R. n. 223/2010 e dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988. Sostiene che la Corte dei conti avrebbe indebitamente creato una norma nuova, attribuendo all'art. 44 efficacia immediata prima dell'entrata in vigore del regolamento di delegificazione e applicandolo retroattivamente anche ad annualità anteriori; in tal modo, secondo il ricorrente, il giudice contabile avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione sostituendosi al legislatore.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che le doglianze non integrassero un vero sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione contabile. La Corte ha osservato che l'interpretazione della disciplina temporale e della portata applicativa dell'art. 44 del d.l. n. 112/2008 rientra nell'attività interpretativa del giudice speciale e, anche se eventualmente errata, può dare luogo solo a error in iudicando, non a eccesso di potere giurisdizionale. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso le decisioni dei giudici speciali, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, e non quando compia un'operazione interpretativa della disciplina esistente.
  • La ricostruzione della portata temporale di una norma, compresa la sua eventuale immediata applicabilità o retroattività, appartiene all'attività interpretativa del giudice e, se errata, integra al più un error in iudicando, non un difetto di giurisdizione.
  • La denuncia di violazione dei limiti esterni della giurisdizione non può essere utilizzata per ottenere un sindacato di legittimità sull'esattezza dell'interpretazione normativa compiuta dal giudice speciale.
  • Quando il giudice individua la ratio della disciplina mediante interpretazione letterale e sistematica, la sua scelta ermeneutica resta interna alla giurisdizione anche se il ricorrente la contesta come retroattiva o anticipata nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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