Cassazione Civile, Ordinanza n. 40546/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa aggiudicataria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di gara indetta per il servizio di lava-noleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito per aziende sanitarie e ospedaliere umbre. La società ricorrente, classificatasi seconda, aveva impugnato l'aggiudicazione sostenendo l'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, in particolare per carenze nelle giustificazioni, sottostima o mancata quantificazione di alcuni costi e incoerenze tra offerta tecnica e costi esposti. Il Consiglio di Stato, dopo aver disposto verificazione, ha rigettato l'appello ritenendo comunque legittima l'aggiudicazione. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, in due motivi, eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione: nel primo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe sconfinato nel merito amministrativo, formulando una autonoma valutazione di congruità dell'offerta al posto della stazione appaltante; nel secondo ha lamentato che il giudice amministrativo avrebbe disatteso le risultanze della verificazione e avrebbe deciso su un punto che, secondo la ricorrente, richiedeva valutazioni tecniche o giuslavoristiche non compiute correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi investissero questioni interne all'esercizio della giurisdizione del giudice amministrativo e non un vero sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Ha osservato che il sindacato sulla verifica di anomalia dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è legittimamente scrutinabile dal giudice amministrativo nei limiti del controllo esterno di ragionevolezza, logicità e correttezza dei criteri applicati. Ha inoltre affermato che la verificazione non è vincolante per il giudice e che il giudice può discostarsene motivatamente. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato come parametro per il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione e per delimitare i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo
indicato quale base processuale del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale
richiamato nel contesto della disciplina dei limiti della giurisdizione e del ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo
evocato dalla ricorrente come norma che definisce il perimetro della giurisdizione amministrativa di legittimità
richiamato per sostenere il divieto di pronunce su poteri amministrativi non ancora esercitati
norma sulla verificazione nel processo amministrativo, considerata dalla Corte come strumento istruttorio cognitivo e non vincolante
richiamato dalla ricorrente per distinguere la verificazione dalla consulenza tecnica d'ufficio
art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016
evocato per il giudizio di anomalia dell'offerta negli appalti pubblici
richiamato per il deposito in Cassazione della sentenza del Consiglio di Stato resa sulla revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta nelle gare pubbliche appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il relativo sindacato del giudice amministrativo è legittimo se resta esterno, cioè limitato a ragionevolezza, logicità, correttezza metodologica e assenza di travisamento, senza sostituire una propria scelta a quella amministrativa.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale il fatto che il giudice amministrativo, nel decidere sulla legittimità dell'aggiudicazione, svolga un esame tecnico delle risultanze istruttorie o della verificazione, poiché tale attività rientra nella sua potestas iudicandi.
- La verificazione ex art. 66 c.p.a. è uno strumento istruttorio a finalità cognitiva e non vincola il giudice, che può discostarsene motivatamente sulla base dell'intero compendio probatorio.
- Il divieto di sconfinamento nel merito amministrativo è violato solo quando il giudice compia una diretta e concreta valutazione di opportunità o convenienza dell'atto, oppure si sostituisca all'amministrazione nella scelta discrezionale; non quando controlli la legittimità di una valutazione tecnica necessaria ai fini della decisione.
- La contestazione della motivazione o della valutazione tecnica del giudice amministrativo, anche se formulata come denuncia di eccesso di potere giurisdizionale, resta una censura interna all'esercizio della giurisdizione e non è proponibile come motivo ex art. 111, comma 8, Cost.
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