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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40544/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La cooperativa aveva ottenuto un decreto o comunque aveva proposto in origine una domanda di pagamento davanti al giudice amministrativo per il riconoscimento di compensi revisionali relativi a due contratti stipulati nel 2003 per assistenza domiciliare infermieristica e assistenza riabilitativa. Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello ritenendo il credito estinto per prescrizione, escludendo che la mera emissione delle fatture valesse come atto interruttivo e negando che un accordo transattivo intervenuto nel 2012 potesse essere letto come riconoscimento del debito o come implicita rinuncia a eccepire la prescrizione. In cassazione la cooperativa ha dedotto, con unico motivo, violazione degli artt. 362 c.p.c. e 110 d.lgs. n. 104 del 2010, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe violato i limiti esterni della giurisdizione: non si sarebbe limitato a interpretare l'accordo transattivo, ma ne avrebbe integrato illegittimamente il contenuto, sostituendosi alla pubblica amministrazione; inoltre avrebbe erroneamente escluso gli effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 c.c. derivanti dall'accordo stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze della cooperativa non denunciassero un vero e proprio sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa o al legislatore, né un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma criticassero soltanto la valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla idoneità delle fatture e dell'accordo transattivo a interrompere la prescrizione e sulla loro interpretazione. Si tratta, secondo la Corte, di contestazioni attinenti ai limiti interni della giurisdizione e quindi a errores in iudicando o in procedendo, non deducibili con il ricorso ex art. 362 c.p.c. per motivi di giurisdizione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione è ammissibile solo per il sindacato sui limiti esterni della giurisdizione, non per contestare errori di valutazione o interpretazione compiuti dal giudice speciale

  • art. 110 d.lgs. n. 104 del 2010

    richiamato come norma processuale nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta non idonea a far emergere un eccesso di potere giurisdizionale

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione nei soli casi di difetto di giurisdizione, non per censurare errores in iudicando o in procedendo

  • art. 2944 c.c.

    la ricorrente invocava il riconoscimento del diritto altrui e l'effetto interruttivo della prescrizione; la Corte non entra nel merito della norma, ritenendo la censura fuori dal perimetro del controllo di giurisdizione

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione del giudice speciale integri un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo, o uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non basta dedurre una cattiva interpretazione della legge sostanziale o processuale.
  • Non configura eccesso di potere giurisdizionale la valutazione, da parte del giudice amministrativo o speciale, della idoneità di un atto a interrompere la prescrizione o della portata di un accordo transattivo, poiché tali attività rientrano nell'esercizio della funzione giurisdizionale e attengono ai limiti interni.
  • La pretesa che il giudice abbia interpretato erroneamente un accordo o una fattispecie contrattuale non trasforma il vizio in difetto di giurisdizione: si tratta, al più, di errore di giudizio censurabile nei rimedi ordinari, non con il ricorso per motivi di giurisdizione.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale si sostituisca all'amministrazione con una pronuncia autoesecutiva o valichi la sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa; non quando si limiti a negare o riconoscere la tutela richiesta sulla base della propria interpretazione degli atti e delle norme applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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