Parere n. 880/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei seguenti atti: a) nota Prot. 20250011186 avente ad oggetto “porto di Bari -Licenza di concessione d.m. n.138/2021 –Istanza di rinnovo-Rigetto in forma semplificata” notificato alla società Avvisatore marittimo srls (legale rappresentante signor Michele Claudio Mascipinto) in data 6 marzo 2025; b) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 138/2021 relativa a un compendio nel porto di Bari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, già titolare della concessione demaniale marittima n. 138/2021, scaduta il 31 dicembre 2024, ha impugnato la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale del 6 marzo 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo o nuovo rilascio della concessione. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, contestando in particolare l'affermazione secondo cui avrebbe tenuto una condotta omissiva con ripetuti ritardi nel pagamento del canone, non avrebbe presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e non avrebbe utilizzato il compendio demaniale nel corso del 2024. In sede di controdeduzioni ha inoltre censurato il rigetto della domanda cautelare disposto prima della trasmissione della relazione ministeriale, ha invocato la funzione di interesse collettivo dell'attività svolta, il legittimo affidamento derivante dalla durata pregressa della concessione e la permanenza delle infrastrutture necessarie all'attività. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare anche la regolarità del contraddittorio e della decisione cautelare adottata sulla base degli atti disponibili.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto infondato e il parere è stato espresso per il rigetto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente escluso qualsiasi lesione del contraddittorio o del diritto di difesa nella decisione cautelare: la Sezione aveva previamente avvertito il Ministero e il difensore della ricorrente che, in mancanza della relazione ministeriale, l'istanza sarebbe stata esaminata sulla base della documentazione già presente nel fascicolo; la ricorrente non si era opposta né aveva depositato memorie prima dell'adunanza cautelare. Nel merito, la Sezione ha valorizzato gli obblighi previsti dalla concessione, tra cui la presentazione dell'istanza di rinnovo tra il centoventesimo e il novantesimo giorno precedente la scadenza, l'adempimento degli obblighi economici, la continuità dell'esercizio e la restituzione del bene alla scadenza. Ha rilevato che la società non aveva presentato tempestivamente l'istanza di rinnovo, non aveva formulato osservazioni nel termine assegnato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e aveva chiesto soltanto il 17 febbraio 2025 di riconsiderare la decisione, ammettendo il ritardo e riconducendolo a problematiche personali. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto sorretto da motivazione congrua e ragionevole e fondato su presupposti verificati, anche alla luce dell'ammissione della stessa ricorrente circa l'inadempimento degli obblighi concessori. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento: la durata pregressa della concessione non attribuisce un diritto al rinnovo e il concessionario è tenuto, al pari dell'amministrazione, a correttezza e lealtà, particolarmente rigorose nella gestione di beni demaniali destinati a soddisfare esigenze di interesse pubblico e di sicurezza della collettività.
Osservazioni
Decisione cautelare e contraddittorio
Il rigetto dell'istanza cautelare adottato prima della trasmissione della relazione ministeriale non ha violato il diritto di difesa né il contraddittorio, poiché la Sezione aveva previamente comunicato che, in assenza della relazione, avrebbe deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo e la ricorrente non si era opposta né aveva depositato memorie.
Obblighi concessori e tempestività dell'istanza di rinnovo
La concessione imponeva al concessionario di presentare l'eventuale istanza di rinnovo nel periodo compreso tra il centoventesimo e il novantesimo giorno precedente la scadenza. La società non ha rispettato tale obbligo e ha ammesso di essere fuori termine.
Motivazione e presupposti del diniego
Il diniego è congruamente motivato e fondato su presupposti verificati, considerando la mancata tempestiva presentazione dell'istanza, l'omessa presentazione di osservazioni nel termine assegnato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e gli ulteriori inadempimenti riferiti al rapporto concessorio.
Legittimo affidamento
La lunga durata della precedente concessione non fonda un legittimo affidamento tutelabile al rinnovo, soprattutto quando il concessionario abbia violato obblighi di correttezza e lealtà, nonché le obbligazioni derivanti dalla concessione e i doveri di cura del bene demaniale.
Norme richiamate
artt. 8 e ss. d.P.R. 1199/1971
Disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell'ambito del quale è stato reso il parere.
Costituisce la base normativa del rilascio della concessione demaniale marittima n. 138/2021.
È richiamato nella concessione quale base della facoltà dell'Autorità di dichiarare la decadenza del concessionario in caso di mancato o sospeso esercizio della concessione.
È richiamato nella concessione quale strumento per il recupero delle spese sostenute dall'Autorità in caso di mancato sgombero e mancata riconsegna del bene.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento è stato considerato congruamente e ragionevolmente motivato.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il mancato deposito di osservazioni da parte della società nel termine assegnato è stato valorizzato nel giudizio sulla correttezza del procedimento e sulla fondatezza del diniego.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla decisione cautelare; la Sezione ha escluso la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
È stato richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione cautelare adottata prima della relazione ministeriale; la censura è stata respinta.
artt. 8, 9 e 21 Reg. nav. mar.
Sono richiamati dall'amministrazione per affermare che i titoli legittimanti l'utilizzo e la fruizione dei beni demaniali devono rivestire forma scritta a pena di nullità.
art. 6 legge 28 gennaio 1994, n. 84
È richiamato nella concessione in relazione ai canoni dei servizi di interesse generale eventualmente attivati.
Massime di principio
- La decisione cautelare del Consiglio di Stato in sede consultiva può essere adottata sulla base degli atti già presenti nel fascicolo quando la Sezione abbia previamente avvertito le parti e l'amministrazione della possibilità di procedere in assenza della relazione istruttoria e il ricorrente non abbia formulato opposizioni o depositato difese.
- Il mancato rispetto, da parte del concessionario, del termine previsto dal titolo concessorio per la presentazione dell'istanza di rinnovo costituisce elemento legittimamente valutabile dall'amministrazione ai fini del diniego del rinnovo, soprattutto quando il concessionario abbia ammesso il ritardo e non abbia tempestivamente partecipato al procedimento.
- La durata pregressa di una concessione demaniale marittima non attribuisce al concessionario un diritto o un affidamento tutelabile al rinnovo del titolo, in assenza di ulteriori elementi e quando risultino violati gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio.
- Nei rapporti concessori aventi a oggetto beni demaniali, i doveri di correttezza e lealtà gravano anche sul privato concessionario, il quale deve adempiere agli obblighi del titolo e curare il bene pubblico in funzione dell'interesse collettivo e della sicurezza della collettività.
- Un provvedimento di diniego del rinnovo è adeguatamente motivato quando espone, anche mediante richiamo a un parere dell'organo competente, gli inadempimenti del concessionario e gli altri fatti rilevanti, purché tali presupposti risultino verificati e coerenti con gli obblighi stabiliti dal titolo concessorio.
Rigetto del ricorso contro il diniego di rinnovo di una concessione demaniale marittima
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società già titolare della concessione demaniale marittima n. 138/2021, relativa a un compendio sito nel porto di Bari. La concessione, rilasciata ai sensi dell'art. 36 del codice della navigazione per quattro anni, era scaduta il 31 dicembre 2024. Il ricorso era diretto contro la nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale del 6 marzo 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di rinnovo o nuovo rilascio.
Fatti e motivi di ricorso
La società ha denunciato violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato la motivazione del Comitato di Gestione, richiamata nel provvedimento, secondo cui il concessionario avrebbe accumulato ritardi nel pagamento del canone, non avrebbe presentato tempestivamente la domanda di rinnovo e non avrebbe utilizzato il compendio demaniale per tutto il 2024.
Nelle successive controdeduzioni la società ha inoltre sostenuto:
- che il rigetto dell'istanza cautelare, disposto prima della trasmissione della relazione ministeriale, avrebbe violato il diritto di difesa, l'art. 60 c.p.a. e gli artt. 24 e 111 della Costituzione;
- che l'attività svolta avrebbe avuto una funzione di interesse collettivo;
- che il diniego avrebbe leso il legittimo affidamento derivante dalla lunga durata della concessione;
- che l'Autorità avrebbe erroneamente ritenuto non utilizzato il compendio, non considerando le infrastrutture presenti e necessarie all'attività.
Svolgimento del procedimento consultivo
Con il parere interlocutorio n. 1188/2025 la Sezione aveva respinto la domanda cautelare e richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione istruttoria prevista per il ricorso straordinario, disponendone la trasmissione alla ricorrente per eventuali difese.
Il Ministero ha trasmesso la relazione il 21 novembre 2025. La ricorrente ha depositato controdeduzioni il 28 novembre 2025. L'amministrazione ha richiamato, tra l'altro, la necessità della forma scritta dei titoli legittimanti l'uso dei beni demaniali, la situazione di occupazione sine titulo successiva alla scadenza della concessione e gli orientamenti giurisprudenziali sull'occupazione del demanio in assenza di titolo.
Regolarità della decisione cautelare
La Sezione ha escluso che il rigetto dell'istanza cautelare, deciso prima della relazione ministeriale, abbia compromesso il contraddittorio o il diritto di difesa. La Presidenza della Sezione aveva infatti comunicato al Ministero e al difensore della società che, in mancanza della relazione, l'affare sarebbe stato comunque calendarizzato e l'istanza cautelare sarebbe stata trattata sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
La ricorrente non aveva contestato tale modalità né aveva depositato memorie prima dell'adunanza del 25 settembre 2025. La decisione cautelare, fondata sugli atti disponibili, è stata pertanto ritenuta legittima.
Obblighi derivanti dalla concessione
La Sezione ha richiamato gli obblighi contenuti nella concessione n. 138/2021. Tra questi assume rilievo quello di presentare l'eventuale istanza di rinnovo nel periodo compreso tra il centoventesimo e il novantesimo giorno precedente la scadenza, così da consentire la conclusione degli adempimenti prima della scadenza del titolo.
La concessione prevedeva inoltre obblighi relativi al pagamento dei canoni, all'esercizio dell'attività, alla corresponsione dei canoni per eventuali servizi di interesse generale e alla restituzione del bene al termine del rapporto. Era altresì prevista la possibilità di dichiarare la decadenza nei casi contemplati dall'art. 47 del codice della navigazione.
Valutazione degli inadempimenti
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la società non aveva presentato agli uffici dell'Autorità l'istanza di rinnovo nei termini previsti. Inoltre, non aveva presentato osservazioni entro il termine assegnato dall'Autorità il 14 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Soltanto il 17 febbraio 2025 il legale rappresentante aveva chiesto di riconsiderare la decisione, riconoscendo espressamente di essere fuori termine e attribuendo il ritardo a problematiche personali. Tale ammissione è stata considerata coerente con la ricostruzione dell'amministrazione e idonea a escludere l'erroneità dei presupposti del diniego.
Motivazione del provvedimento e legittimo affidamento
La Sezione ha ritenuto il provvedimento impugnato sorretto da una motivazione congrua e ragionevole e fondato su presupposti verificati. Non sono stati ravvisati né il difetto di motivazione né l'eccesso di potere denunciati dalla società.
È stata inoltre esclusa la lesione del legittimo affidamento. La precedente durata della concessione non comporta, di per sé, un diritto al rinnovo né consente al concessionario di sottrarsi agli obblighi stabiliti dal titolo. Nei rapporti con la pubblica amministrazione i doveri di correttezza e lealtà gravano anche sul privato; nel caso esaminato, tali doveri risultavano violati dalla mancata osservanza degli obblighi concessori e dalla carente cura del bene demaniale affidato.
La Sezione ha sottolineato che la gestione di un bene demaniale deve svolgersi nell'interesse della collettività e in funzione della sicurezza della stessa. L'inadempimento del concessionario impedisce quindi di riconoscere rilievo alla pretesa di conservazione del rapporto fondata sulla sua durata pregressa.
Conclusione
Alla luce della regolarità del contraddittorio, della mancata tempestiva presentazione dell'istanza di rinnovo, dell'omessa partecipazione procedimentale e degli ulteriori inadempimenti riferiti al rapporto concessorio, il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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