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Parere

Parere n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Fiorentina immobiliare di Branzanti Pietro e c. S.a.s., in liquidazione, contro il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per le province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini ed il Comune di Ravenna per l’annullamento: a) del provvedimento n. 61 dell’11 febbraio 2021, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; b) dell'ordinanza del Sindaco di Ravenna n. 238/2021 del 24 febbraio 2021; c) della nota prot. n. 3596 del 10 marzo 2021 del Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini; d) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso ex art. 16 d.lgs. 42/2004, del decreto di dichiarazione dell’interesse culturale dell’ex magazzino della Fabbrica di concimi chimici poi Montecatini e Montedison, dell’ordinanza sindacale di inagibilità e della nota della Soprintendenza recante sollecito di interventi provvisionali

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha contestato la dichiarazione di interesse culturale del magazzino n. 9, deducendo violazione dell’art. 14 d.lgs. 42/2004, difetto di istruttoria, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. Secondo la società, l’amministrazione avrebbe fondato il vincolo sul riferimento al vicino magazzino n. 4, già tutelato, senza considerare le differenze tra i manufatti, il degrado e l’instabilità dell’immobile, gli oneri gravanti sulla proprietà e l’assenza di una reale funzione o fruizione pubblica. È stata inoltre dedotta la carenza di motivazione del provvedimento ministeriale di rigetto, nonché la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990 per la mancata allegazione del parere dei Comitati tecnico-scientifici richiamato nella motivazione. La ricorrente ha impugnato anche l’ordinanza del Sindaco di Ravenna che, a seguito di un crollo parziale, aveva dichiarato l’inagibilità dell’immobile e imposto misure di sicurezza, nonché la successiva nota della Soprintendenza che aveva sollecitato l’apposizione di opere provvisionali.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. La dichiarazione di interesse culturale costituisce esercizio di stretta discrezionalità tecnica, avente natura ricognitiva e conoscitiva: l’amministrazione deve accertare la sussistenza dell’interesse culturale secondo regole storico-artistiche, senza ponderare, nella fase di imposizione del vincolo, gli interessi secondari del proprietario relativi all’utilizzazione del bene, ai costi di conservazione o alla libertà d’impresa. Il sindacato è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione, dell’assenza di manifesta illogicità, difetto di motivazione, errore di fatto o travisamento. Nel caso concreto la relazione storico-artistica aveva adeguatamente considerato le caratteristiche architettoniche, le vicende storiche, la collocazione del manufatto nel comparto industriale e il rapporto con il vicino magazzino n. 4, inserendo il bene nella progressiva valorizzazione dell’architettura industriale e protoindustriale. Non è stato ravvisato alcun travisamento o manifesta irragionevolezza. Gli oneri di messa in sicurezza e conservazione rilevano nella fase attuativa del vincolo, nella quale possono essere valutati gli interessi del proprietario e possono operare contributi pubblici e agevolazioni fiscali previsti dagli artt. 31, 35, 36, 37 e 38 d.lgs. 42/2004. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata allegazione del parere dei Comitati tecnico-scientifici: la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia individuato e reso accessibile, senza necessità di notificarlo integralmente. Non è stata ravvisata la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990. Quanto all’ordinanza sindacale, la Sezione ha condiviso il rilievo dell’intervenuta acquiescenza, poiché la ricorrente aveva spontaneamente eseguito le prescrizioni, e ha sottolineato l’autonomia dei procedimenti e delle funzioni amministrative: l’ordinanza tutelava l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, mentre gli atti ministeriali perseguivano la conservazione del bene culturale.

Osservazioni

Dichiarazione dell’interesse culturale e discrezionalità tecnica

La dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004 costituisce esercizio di stretta discrezionalità tecnica, di natura ricognitiva, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, difetto di motivazione, errore di fatto o travisamento.

Mancata ponderazione degli interessi del proprietario

Gli interessi privati connessi all’utilizzazione del bene, ai costi di conservazione e alla libertà d’impresa non devono essere ponderati nella fase di accertamento della culturalità del bene, poiché risultano necessariamente recessivi rispetto all’interesse culturale individuato dalla legge. Il loro contemperamento rileva nella successiva fase attuativa.

Valutazione storico-artistica del magazzino n. 9

La relazione storico-artistica ha adeguatamente considerato le caratteristiche architettoniche, le vicende storiche, il contesto territoriale e il rapporto con il vicino magazzino n. 4, senza evidenziare manifesta illogicità, contraddittorietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Motivazione per relationem e mancata allegazione del parere tecnico-scientifico

Non è necessario allegare o notificare integralmente ogni atto richiamato nella motivazione. È sufficiente che l’atto sia individuato e reso disponibile all’interessato, consentendone la visione, l’accesso e la produzione in giudizio. La mancata allegazione del verbale del Comitato tecnico-scientifico non determina quindi carenza motivazionale né nullità.

Ordinanza sindacale di inagibilità

L’impugnazione dell’ordinanza è stata ritenuta non accoglibile anche in ragione della spontanea esecuzione delle prescrizioni, qualificata come acquiescenza. L’ordinanza sindacale e gli atti ministeriali sono inoltre autonomi, perché adottati all’esito di procedimenti distinti e per la tutela di interessi pubblici non assimilabili.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 42/2004

    sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà

    La norma definisce la categoria dei beni culturali, costituendo il presupposto per l’accertamento dell’interesse culturale.

  • art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004

    È stato utilizzato quale fondamento della dichiarazione dell’interesse artistico e storico particolarmente importante del magazzino n. 9.

  • art. 10, comma 3, lettera d), d.lgs. 42/2004

    La Sezione ha precisato che il vincolo non riguardava l’interesse storico-testimoniale previsto da tale disposizione, bensì l’interesse artistico e storico di cui alla lettera a).

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3

    La dichiarazione ha natura di accertamento di una qualità culturale già posseduta dal bene e non costituisce una scelta discrezionale tra interessi contrapposti.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale e conferma la natura partecipativa del procedimento, senza trasformare l’accertamento della culturalità in una ponderazione degli interessi privati.

  • art. 16 d.lgs. 42/2004

    Prevede il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, il cui rigetto è stato impugnato con il ricorso straordinario.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone l’obbligo di motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente anche mediante il richiamo alla relazione storico-artistica e al parere tecnico individuato e accessibile.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La mancata allegazione del parere tecnico-scientifico richiamato non integra nullità, in assenza di difetto assoluto degli elementi essenziali o di altra causa tipica di nullità.

  • artt. 31, 35, 36, 37 e 38 d.lgs. 42/2004

    Prevedono strumenti di contribuzione pubblica e agevolazione connessi agli interventi di conservazione e restauro, rilevanti nella fase attuativa del vincolo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Sezione ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti e non decisivi gli argomenti non espressamente trattati.

  • d.P.R. 1199/1971

    Costituisce il quadro normativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004 ha natura ricognitiva: l’amministrazione accerta una qualità culturale già posseduta dal bene e non opera, in questa fase, una scelta discrezionale tra l’interesse culturale e gli interessi secondari del proprietario.
  • L’imposizione del vincolo storico-artistico è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto per difetto o manifesta illogicità della motivazione, errore di fatto, travisamento o altri vizi estrinseci del giudizio tecnico; non è consentito sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di merito.
  • Gli oneri economici, le esigenze di utilizzazione del bene e gli altri interessi del proprietario non devono essere ponderati nella fase di accertamento dell’interesse culturale, ma possono essere considerati nella fase attuativa del vincolo, anche mediante gli strumenti di contribuzione pubblica e agevolazione previsti dal d.lgs. 42/2004.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è specificamente individuato e reso disponibile all’interessato, poiché l’amministrazione non è tenuta a notificare integralmente tutti gli atti richiamati nel provvedimento.
  • La spontanea esecuzione delle prescrizioni contenute in un provvedimento amministrativo può integrare acquiescenza e precludere la contestazione dell’atto, ferma restando la necessità di valutare la concreta portata dell’esecuzione e la consapevolezza dell’illegittimità dedotta.

Impugnazione del vincolo storico-artistico sul magazzino industriale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società immobiliare in liquidazione contro il Ministero della Cultura, la Soprintendenza competente e il Comune di Ravenna. Sono stati impugnati il provvedimento ministeriale che aveva respinto il ricorso ex art. 16 d.lgs. 42/2004, il decreto con cui era stato dichiarato l’interesse culturale dell’ex magazzino della Fabbrica di concimi chimici poi Montecatini e Montedison, un’ordinanza sindacale di inagibilità e una nota della Soprintendenza relativa a opere provvisionali di messa in sicurezza.

Premesse e atti impugnati

Il decreto ministeriale n. 100 del 13 ottobre 2020 aveva dichiarato l’interesse culturale del magazzino n. 9 ai sensi degli artt. 10 e 13 d.lgs. 42/2004. La società aveva proposto il ricorso previsto dall’art. 16 del medesimo decreto legislativo, respinto con provvedimento ministeriale n. 61 dell’11 febbraio 2021.

Dopo un crollo parziale dell’edificio, il Sindaco di Ravenna aveva adottato l’ordinanza n. 238/2021, dichiarando l’immobile inagibile e imponendo misure per la sicurezza. La Soprintendenza, con nota del 10 marzo 2021, aveva poi sollecitato l’adempimento di una precedente richiesta di apposizione di opere provvisionali presso il pilastro della testata est.

Motivi del ricorso

La società ha sostenuto che il vincolo fosse stato imposto sulla base di un’istruttoria insufficiente e di una motivazione incentrata soprattutto sul rapporto con il vicino magazzino n. 4, già tutelato dal 1981. Ha contestato la mancata considerazione delle diverse caratteristiche dei manufatti, dello stato di degrado e instabilità dell’immobile e degli oneri economici derivanti dalla tutela, anche in rapporto alla situazione di liquidazione della società.

È stata inoltre dedotta l’assenza di una reale funzione o fruizione pubblica del bene e la mancata indicazione di specifici eventi storici o di una particolare importanza per la storia politica, militare, artistica, letteraria o culturale. La ricorrente ha censurato anche la mancata allegazione del parere dei Comitati tecnico-scientifici richiamato dal provvedimento ministeriale, prospettando una carenza motivazionale e la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990.

Natura del potere di tutela culturale

La Sezione ha chiarito che la dichiarazione dell’interesse culturale è un’attività ricognitiva e conoscitiva. L’amministrazione deve accertare se il bene presenti l’interesse previsto dall’art. 10 d.lgs. 42/2004, secondo una valutazione storico-artistica e tecnica, senza scegliere tra diverse modalità di perseguimento dell’interesse pubblico.

L’imposizione del vincolo costituisce pertanto esercizio di stretta discrezionalità tecnica. Il relativo giudizio è sindacabile soltanto nei limiti della manifesta illogicità, del difetto di motivazione, dell’errore di fatto, del travisamento o dell’incongruenza evidente. Non è invece consentito al giudice sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione specializzata.

Valutazione del magazzino n. 9

La Sezione ha ritenuto congrua la relazione storico-artistica allegata al provvedimento. La valutazione aveva considerato le caratteristiche architettoniche e tecnologico-costruttive del manufatto, le vicende storiche, la collocazione cronologica e territoriale e il rapporto con il vicino magazzino n. 4.

Il riferimento al magazzino n. 4 è stato ritenuto coerente con la valorizzazione dell’architettura industriale e protoindustriale secondo una logica non soltanto puntuale, ma anche di sistema e di contesto. La relazione aveva evidenziato che il magazzino n. 9 rappresentava l’unico erede dell’originario magazzino fosfati e conservava, nonostante le trasformazioni e i danni subiti, la leggibilità tipologica e la particolarità tecnologico-costruttiva lignea.

La Sezione ha precisato che il vincolo era stato imposto per l’interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004, e non per il diverso interesse storico-testimoniale previsto dalla lettera d). Le censure della ricorrente sono state quindi ritenute, in parte, riferite a un parametro non pertinente e, comunque, inidonee a dimostrare vizi della valutazione tecnica.

Interessi del proprietario e principio di proporzionalità

Gli interessi privati relativi ai costi di conservazione, alla sicurezza dell’immobile e alla libertà d’impresa non devono essere ponderati nella fase di dichiarazione dell’interesse culturale. La dichiarazione accerta una qualità del bene che non viene meno per effetto delle difficoltà di utilizzazione o degli oneri gravanti sul proprietario.

Il confronto tra l’interesse culturale e gli interessi del proprietario si colloca nella fase attuativa del vincolo. In tale fase possono essere individuate modalità proporzionate di conservazione e possono operare i contributi pubblici e le agevolazioni previsti dagli artt. 31, 35, 36, 37 e 38 d.lgs. 42/2004. La Sezione ha auspicato la collaborazione tra amministrazione e proprietà per individuare soluzioni compatibili con la tutela del bene e con le esigenze della società.

Motivazione per relationem

La censura relativa alla mancata allegazione del verbale del Comitato tecnico-scientifico è stata respinta. Il provvedimento ministeriale riportava le considerazioni essenziali della relazione richiamata e individuava chiaramente l’atto, che risultava accessibile alla ricorrente.

Secondo il principio richiamato dalla Sezione, la motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato sia indicato e posto nella disponibilità dell’interessato, consentendogli di prenderne visione, ottenerne copia o chiederne la produzione in giudizio. Non è necessario che l’amministrazione notifichi integralmente ogni atto richiamato. Non è stata quindi ravvisata né carenza di motivazione né nullità ex art. 21-septies l. 241/1990.

Ordinanza sindacale e nota della Soprintendenza

Quanto all’ordinanza sindacale di inagibilità, la Sezione ha condiviso il rilievo dell’intervenuta acquiescenza, poiché la società aveva dato spontanea esecuzione alle prescrizioni collocando transenne e segnaletica di sicurezza.

È stata inoltre sottolineata l’autonomia dei procedimenti: l’ordinanza comunale era diretta alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, mentre gli atti ministeriali perseguivano la conservazione del bene culturale. Non sussisteva quindi una connessione tale da rendere illegittima l’impugnazione cumulativa per le ragioni prospettate dalla ricorrente, ma gli atti restavano comunque autonomi quanto a presupposti, funzione e interesse pubblico tutelato.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il vincolo culturale è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, la mancata ponderazione degli interessi economici della proprietà non costituisce vizio dell’accertamento dell’interesse culturale e la motivazione per relationem è stata considerata sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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