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Parere

Parere n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dalla signora -OMISSIS- e dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno, lo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) della Prefettura- UTG- di -OMISSIS-, per l’annullamento del provvedimento n. P-MI/L/N/2020/107481 del 4 novembre 2022 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare di prot. MI4706902159 dell’11 giugno 2020.

Giustizia amministrativa202400861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per carenza del requisito reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, deducendo unicamente la violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. La questione riguardava la sussistenza del requisito reddituale richiesto per l’emersione di un rapporto di lavoro domestico. Il reddito imponibile della datrice di lavoro era pari a 20.000 euro, mentre il nucleo familiare risultava composto da due persone conviventi e, secondo l’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, era quindi necessaria una soglia di 27.000 euro. Nel procedimento era stata prodotta la dichiarazione dei redditi di una familiare, senza indicare inizialmente il rapporto di parentela e senza successivamente documentarlo. I ricorrenti sostenevano che tale reddito dovesse concorrere al raggiungimento della soglia. Il Collegio ha dovuto verificare anche se l’amministrazione avesse correttamente consentito la partecipazione procedimentale mediante preavviso di rigetto e richiesta di integrazioni documentali.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 demanda al decreto ministeriale attuativo la determinazione dei limiti reddituali del datore di lavoro. L’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020 stabilisce, per il lavoro domestico, la soglia di 20.000 euro per il nucleo composto da un solo percettore di reddito e di 27.000 euro per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Il reddito della persona indicata dai ricorrenti non poteva essere considerato: dagli atti emergeva infatti che essa era una nipote in linea collaterale, parente di terzo grado, mentre il decreto ministeriale consente il concorso al reddito, anche in caso di non convivenza, soltanto del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. Inoltre, la carenza reddituale era stata contestata mediante preavviso di rigetto e l’amministrazione aveva consentito la produzione di osservazioni e documenti, ma i ricorrenti non avevano fornito la prova del rapporto di parentela né superato il motivo ostativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Requisito reddituale per il lavoro domestico

Per le istanze di emersione relative a lavoratori domestici, la soglia reddituale è pari a 20.000 euro annui per un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito e a 27.000 euro annui per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Nel caso esaminato il reddito di 20.000 euro era insufficiente rispetto alla composizione del nucleo familiare.

Concorso al reddito dei familiari

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, possono concorrere alla determinazione del reddito, anche se non conviventi, il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Il reddito di una nipote, parente di terzo grado, è irrilevante ai fini del superamento della soglia.

Partecipazione procedimentale e preavviso di rigetto

L’amministrazione ha correttamente attivato il contraddittorio mediante preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, indicando la carenza reddituale e consentendo la produzione di osservazioni e documenti. La mancata dimostrazione del rapporto di parentela e la mancata integrazione probatoria non possono essere imputate all’amministrazione.

Istanza cautelare

L’esame dell’istanza cautelare è stato assorbito in ragione della definizione del ricorso con il rigetto nel merito.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva [...] e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari

    La disposizione consente ai datori di lavoro di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare.

  • art. 103, comma 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro

    Il legislatore ha demandato al decreto ministeriale attuativo la fissazione dei limiti reddituali richiesti al datore di lavoro.

  • art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020

    L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso [...] di un reddito imponibile o di un fatturato [...] non inferiore a 30.000,00 euro annui

    La disposizione stabilisce la soglia generale di reddito o fatturato per l’ammissione alla procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui [...] ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui

    Per il lavoro domestico la soglia è di 20.000 euro per un nucleo con un solo percettore e di 27.000 euro per un nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Possono concorrere, anche se non conviventi, il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto garantisce all’interessato la possibilità di presentare osservazioni e documentazione prima dell’adozione del provvedimento negativo.

  • circolare del Ministero dell’interno n. 1395 del 30 maggio 2020

    per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona, che il reddito non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito

    La circolare ribadisce i criteri di verifica della capacità economica del datore di lavoro da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, i limiti reddituali del datore di lavoro sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale adottato in attuazione dell’art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020.
  • Per il lavoro domestico, quando il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi, il reddito minimo richiesto è quello previsto per tale composizione, anche se il reddito del datore di lavoro singolarmente considerato raggiunge la soglia prevista per il nucleo con un solo percettore.
  • Ai fini del concorso al reddito del nucleo familiare possono essere considerati, anche se non conviventi, soltanto il coniuge e i parenti entro il secondo grado; il reddito dei parenti di terzo grado, inclusi i nipoti, non è computabile.
  • Quando l’amministrazione comunica il preavviso di rigetto indicando la carenza reddituale e consente la produzione di osservazioni e documenti, il successivo rigetto è legittimo se l’interessato non fornisce la prova necessaria a superare il motivo ostativo.
  • Nel procedimento amministrativo, la documentazione prodotta per dimostrare un requisito rilevante deve consentire all’amministrazione di verificare in modo certo il rapporto familiare dedotto e la sua rilevanza ai fini del requisito reddituale.

Rigetto del ricorso straordinario sull’emersione dal lavoro irregolare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una datrice di lavoro e da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno e lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente. È stato impugnato il provvedimento di rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020.

Fatti e procedimento amministrativo

La datrice di lavoro aveva presentato domanda di emersione per un rapporto di lavoro domestico. Dalla documentazione fiscale risultava un reddito imponibile pari a 20.000 euro. L’amministrazione aveva rilevato che il nucleo familiare comprendeva la datrice di lavoro e un’altra persona convivente e aveva quindi ritenuto applicabile la soglia di 27.000 euro prevista per i nuclei composti da più soggetti conviventi.

Lo Sportello unico per l’immigrazione aveva emesso il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, segnalando la carenza del requisito reddituale e indicando la possibilità di integrare il reddito con documentazione relativa a familiari concorrenti. L’interessata aveva prodotto la dichiarazione dei redditi di una familiare senza precisare il rapporto di parentela. A seguito di una richiesta di chiarimenti, il rapporto era stato indicato come quello tra madre e figlia, ma la relativa prova documentale non era stata prodotta.

Quadro normativo

L’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 disciplina la possibilità di far emergere rapporti di lavoro irregolari. Il comma 6 demanda al decreto ministeriale attuativo la fissazione dei limiti reddituali del datore di lavoro.

L’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 stabilisce:

  • una soglia generale di 30.000 euro annui per l’ammissione alla procedura;
  • per il lavoro domestico, una soglia di 20.000 euro annui quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito;
  • una soglia di 27.000 euro annui quando il nucleo familiare è composto da più soggetti conviventi.

La stessa disposizione consente il concorso al reddito, anche in caso di non convivenza, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

Questione sul rapporto di parentela

Nel corso del procedimento l’amministrazione ha ritenuto che la persona indicata come familiare fosse una nipote in linea collaterale, quindi una parente di terzo grado. Il Consiglio di Stato ha precisato che il reddito dei nipoti non può concorrere alla determinazione del reddito rilevante ai fini dell’emersione, poiché il decreto ministeriale considera soltanto il coniuge e i parenti entro il secondo grado.

Pertanto, anche a prescindere dalla mancata produzione del certificato di nascita o del certificato consolare richiesto dalla Prefettura, il reddito della familiare non avrebbe potuto essere computato se il rapporto era quello di parentela di terzo grado indicato nel parere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto legittimo il rigetto perché il reddito della datrice di lavoro, pari a 20.000 euro, era inferiore alla soglia di 27.000 euro richiesta per il nucleo familiare considerato. I ricorrenti non hanno superato il presupposto negativo reddituale né nel procedimento né successivamente, non avendo prodotto documentazione idonea a dimostrare un rapporto familiare rilevante ai sensi del decreto ministeriale.

È stata inoltre riconosciuta la correttezza dell’azione amministrativa sotto il profilo partecipativo. L’amministrazione aveva indicato il motivo ostativo, concesso il termine per presentare osservazioni e consentito integrazioni documentali. La mancata dimostrazione del rapporto di parentela è stata quindi ricondotta alla condotta dei ricorrenti e non a un difetto dell’istruttoria amministrativa.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o i terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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