Parere n. 872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- per revocazione della sentenza n. -OMISSIS- pronunciata dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto in sede straordinaria la revocazione di una sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato, che aveva respinto l'appello contro una pronuncia del TAR relativa al diniego di riapertura di un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione di una pena pecuniaria. Nel ricorso sono state prospettate censure riguardanti l'utilizzazione di annotazioni matricolari ritenute erronee e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non prevede l'inutilizzabilità dello stato matricolare in sostituzione della visura o del certificato del casellario giudiziale. Il Ministero dell'interno ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità per tardività e l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in sede straordinaria. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la corretta individuazione del rimedio e dell'organo competente a decidere sulla revocazione.
Il parere
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il ricorrente chiedeva in sede straordinaria la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Tale domanda viola l'art. 106, comma 2, c.p.a. e l'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971: la revocazione di una sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l'ha pronunciata, mentre il ricorso straordinario può avere a oggetto la revocazione soltanto di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al procedimento disciplinare, alla documentazione matricolare o alla questione di legittimità costituzionale prospettata. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte e dei terzi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Osservazioni
Ammissibilità della revocazione in sede straordinaria
È inammissibile il ricorso straordinario diretto a ottenere la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. La revocazione della sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l'ha pronunciata.
Individuazione dell'atto revocabile in sede straordinaria
Il ricorso per revocazione può essere proposto in sede straordinaria soltanto quando abbia a oggetto un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario.
Censure di merito e questione di legittimità costituzionale
Le doglianze relative all'utilizzazione delle annotazioni matricolari e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. n. 3/1957 non sono state esaminate, poiché l'inammissibilità del rimedio impedisce l'esame del merito.
Norme richiamate
La revocazione di una sentenza deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 15, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario per revocazione è ammissibile soltanto con riferimento a un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario.
Per i casi di revocazione previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 del codice di procedura civile e di opposizione di terzo di cui all'articolo 108, comma 2, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 del medesimo articolo 395; in difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La disposizione è stata richiamata dal Ministero per eccepire la tardività del gravame; la Sezione ha definito il ricorso per inammissibilità del rimedio, senza fondare la decisione su tale eccezione.
La disposizione è stata indicata dal ricorrente come parametro della questione di legittimità costituzionale relativa all'utilizzabilità dello stato matricolare; la questione non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorrendone i presupposti, consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte e i terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza del giudice amministrativo deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo il rimedio processuale previsto dal codice del processo amministrativo.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non costituisce uno strumento generale per impugnare in revocazione le sentenze delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
- In sede straordinaria, la revocazione è ammissibile soltanto nei confronti di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un precedente ricorso straordinario.
- L'errata individuazione dell'atto impugnato e del rimedio esperibile determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle censure di merito e delle eventuali questioni di legittimità costituzionale.
Revocazione in sede straordinaria di una sentenza del Consiglio di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ex ispettore capo della Polizia di Stato per la revocazione di una sentenza pronunciata dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato. La controversia originaria concerneva il diniego di riapertura di un procedimento disciplinare definito con l'irrogazione di una pena pecuniaria.
Premesse e vicenda processuale
Il procedimento disciplinare si era concluso con una sanzione pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi. L'interessato aveva chiesto la riapertura del procedimento, sostenendo che una sentenza penale costituisse una nuova prova ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 737/1981. Il Capo della Polizia, sentito il Consiglio centrale di disciplina, aveva respinto l'istanza ritenendo che la sentenza invocata non integrasse una nuova prova idonea a giustificare la riapertura.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo tardive le censure direttamente riferite alla sanzione disciplinare e legittimo il diniego di riapertura. Aveva inoltre escluso la violazione dei termini procedurali, osservando che il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare non si applica analogicamente alla fase eventuale di riapertura e che l'art. 20 del d.P.R. n. 737/1981 rileva soltanto qualora il procedimento venga effettivamente riaperto. Il Consiglio di Stato aveva poi respinto l'appello.
Censure proposte nel ricorso straordinario
Nel nuovo gravame il ricorrente ha contestato l'utilizzazione di annotazioni matricolari ritenute errate, contenenti riferimenti a procedimenti penali archiviati o definiti con assoluzione. Ha inoltre chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non prevede l'inutilizzabilità dello stato matricolare in sostituzione della visura o del certificato del casellario giudiziale.
Il Ministero dell'interno ha eccepito sia la tardività del ricorso, in relazione ai termini previsti dall'art. 92 c.p.a., sia l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto in sede straordinaria. Nel corso del procedimento il ricorrente ha anche affermato, nella memoria di replica, di avere inteso impugnare per revocazione un parere consultivo del Consiglio di Stato anziché la sentenza indicata nell'atto introduttivo.
Ragione decisiva dell'inammissibilità
La Sezione ha ritenuto inammissibile il ricorso per una ragione preliminare relativa all'individuazione del rimedio e dell'atto impugnabile. Il ricorrente aveva proposto in sede straordinaria la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Secondo il combinato disposto dell'art. 106, comma 2, c.p.a. e dell'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971:
- la revocazione di una sentenza deve essere chiesta al giudice che l'ha pronunciata;
- il ricorso straordinario per revocazione è ammissibile soltanto quando riguarda un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario;
- il ricorso straordinario non può essere utilizzato per ottenere la revocazione di una sentenza resa da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Mancato esame delle ulteriori questioni
Poiché il rimedio è stato ritenuto inammissibile, la Sezione non ha esaminato nel merito le contestazioni relative alle annotazioni matricolari, alla correttezza del procedimento disciplinare o alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R. n. 3/1957. La decisione non contiene quindi una valutazione sulla fondatezza di tali censure.
Conclusioni e protezione dei dati
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 873/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 11 mag 2026Parere n. 878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →