Parere n. 876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva della Beni Preziosi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore signor Delio Norberto Assi contro il Ministero della cultura e nei confronti del Comune di Cannobio per l’annullamento del provvedimento prot. SABAP-NO/30/11/2024/0015722, con cui la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio delle province di Biella, Novara, Verbania Cusio-Ossola e Vercelli ha espresso parere vincolante negativo nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto di Costruzione di nuovi edifici residenziali e opere accessorie, parcheggi ecc.-attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) del Comune di Cannobio n. 1/18.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del parere vincolante negativo della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo alla realizzazione di nuovi edifici residenziali e opere accessorie in attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato nel Comune di Cannobio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato esclusivamente il parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, chiedendone l’annullamento e formulando istanza cautelare. Nel merito ha dedotto, da un lato, la violazione del legittimo affidamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, sostenendo che il precedente parere favorevole della Soprintendenza sul PEC, adottato nel 2019, avrebbe già valutato l’impianto complessivo e anche gli aspetti di dettaglio del progetto; dall’altro, ha contestato l’effettiva violazione delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale e la tardività della relativa contestazione, poiché tale profilo sarebbe stato già esaminato in occasione dell’approvazione del PEC. Il Ministero della cultura ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il parere soprintendentizio è un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo e che l’interessato avrebbe dovuto impugnare congiuntamente il diniego comunale conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare le censure di merito. In base all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’atto conclusivo del procedimento paesaggistico, sia esso l’autorizzazione sia il diniego, è un provvedimento monostrutturato riferibile all’autorità competente a emanare l’atto finale. Il parere vincolante della Soprintendenza costituisce un atto endoprocedimentale presupposto, privo di autonoma immediata lesività e, pertanto, non è autonomamente impugnabile. L’interessato deve impugnare congiuntamente il diniego conclusivo e il parere negativo presupposto. Poiché la società ha impugnato esclusivamente il parere della Soprintendenza, difettano le condizioni per l’ammissibilità del ricorso.
Osservazioni
Ammissibilità dell’impugnazione del parere soprintendentizio
Il parere vincolante negativo della Soprintendenza, reso nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, è un atto endoprocedimentale presupposto e non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di immediata lesività.
Necessità di impugnazione congiunta dell’atto conclusivo
L’interessato deve impugnare congiuntamente il diniego conclusivo dell’autorizzazione paesaggistica e il parere negativo della Soprintendenza. La mancata impugnazione dell’atto finale determina l’inammissibilità del ricorso proposto contro il solo parere.
Censure sul legittimo affidamento e sulla compatibilità paesaggistica
Le doglianze relative al precedente parere favorevole del 2019, alla pretesa contraddittorietà della Soprintendenza e alla violazione del Piano paesaggistico regionale non sono state esaminate, poiché il ricorso è stato definito in rito.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
L'atto conclusivo del procedimento (l'autorizzazione paesaggistica ovvero il diniego di essa) è un provvedimento monostrutturato, riferibile alla autorità che emana l'atto finale.
Il procedimento di autorizzazione paesaggistica si conclude con un provvedimento riferibile all’autorità competente all’adozione dell’atto finale; il parere vincolante della Soprintendenza ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesivo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Soprintendenza ha utilizzato il preavviso di rigetto nel procedimento paesaggistico; il parere non esamina tuttavia la legittimità sostanziale del preavviso o del successivo diniego.
art. 43 L.R. n. 56/1977
La società ha presentato il Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi della disposizione regionale; il parere non affronta la disciplina sostanziale del PEC.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato deciso sulla base del parere della Sezione; il testo non richiama espressamente la disposizione nel ragionamento decisorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, il parere vincolante della Soprintendenza è un atto endoprocedimentale presupposto e non è autonomamente impugnabile, perché privo di immediata lesività.
- L’interessato che intenda contestare un esito negativo del procedimento paesaggistico deve impugnare l’atto conclusivo, ossia il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, insieme al parere negativo della Soprintendenza che ne costituisce il presupposto.
- La legittimazione e l’interesse ad agire devono sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione; l’impugnazione di un atto privo di autonoma lesività comporta l’inammissibilità del ricorso.
Impugnazione del parere negativo della Soprintendenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Ministero della cultura e nei confronti del Comune di Cannobio. La controversia concerne il parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo alla costruzione di nuovi edifici residenziali, opere accessorie e parcheggi, in attuazione di un Piano Esecutivo Convenzionato.
Premesse procedimentali
La società aveva presentato al Comune una proposta di PEC per la realizzazione di un complesso immobiliare in area prossima al Lago Maggiore e soggetta a vincolo paesaggistico. Nel 2019 la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole sul PEC, riservandosi di valutare i singoli interventi mediante autonome istanze paesaggistiche. Il Comune aveva quindi approvato il PEC e, nel 2023, aveva sottoscritto con la società la relativa convenzione urbanistica.
Nel 2024, nell’ambito del procedimento per il permesso di costruire, la società aveva richiesto l’autorizzazione paesaggistica. Dopo il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, la Soprintendenza aveva richiesto integrazioni documentali e, successivamente, aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990.
Ragioni del diniego paesaggistico
Nel preavviso la Soprintendenza aveva evidenziato il forte impatto della nuova espansione edilizia sul declivio boschivo e naturalistico, l’ingente scavo e consumo di suolo, l’estraneità dell’insediamento rispetto alle caratteristiche tipologiche e storico-culturali del contesto litoraneo e l’alterazione dei valori paesaggistici e dell’equilibrio idrogeologico del pendio.
Era stata inoltre rilevata la prossimità del nuovo insediamento al percorso panoramico della SS34, la sua visibilità dal bacino lacustre e l’incidenza negativa sull’immagine consolidata del tratto di costa all’ingresso del nucleo storico di Cannobio, anche in relazione alle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. La Soprintendenza aveva poi adottato il parere vincolante negativo previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Motivi del ricorso
La società aveva dedotto due principali censure:
- la violazione del legittimo affidamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, sostenendo che il parere favorevole del 2019 avesse già esaurito la valutazione paesaggistica sull’impianto complessivo del progetto e che la Soprintendenza non potesse successivamente esprimere un diniego sui singoli interventi;
- l’insussistenza della violazione delle norme del Piano paesaggistico regionale e la tardività della contestazione, poiché la compatibilità paesaggistica sarebbe già stata valutata in relazione al PEC.
Questione preliminare di ammissibilità
Il Ministero della cultura ha eccepito che il ricorso fosse inammissibile perché rivolto esclusivamente contro il parere negativo della Soprintendenza, senza impugnare il diniego conclusivo del procedimento paesaggistico.
La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 8918/2025, nonché le sentenze nn. 129/2020, 4369/2017, 4315/2017 e 352/2017. Secondo tale orientamento, l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 configura l’autorizzazione paesaggistica o il diniego come atto conclusivo monostrutturato, riferibile all’autorità competente a emanare l’atto finale.
Il parere vincolante della Soprintendenza è invece un atto endoprocedimentale presupposto, privo di autonoma immediata lesività. Per tale ragione non può essere impugnato isolatamente: l’interessato deve contestare congiuntamente il diniego conclusivo e il parere negativo che lo presuppone.
Decisione
Poiché la società aveva impugnato soltanto il parere della Soprintendenza, senza impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento, la Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure relative al legittimo affidamento, alla contraddittorietà del comportamento amministrativo e alla violazione del Piano paesaggistico regionale non sono state esaminate nel merito.
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