Parere n. 874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato avente codice identificativo P-LT/L/Q/2023/123567 emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- Ufficio territoriale del Governo (UTG) Sportello Unico immigrazione (SUI) in data 29 maggio 2024 e notificato in data 17 dicembre 2024 a seguito di accesso agli atti del fascicolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura, notificato a seguito di accesso agli atti, con il quale è stata rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, presentata dal datore di lavoro. Sono state dedotte plurime violazioni di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di motivazione. In particolare, il ricorrente ha contestato la revoca o il diniego del nulla osta alla conversione, sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente ritenuto il datore di lavoro privo di adeguata capacità economica e che la motivazione fosse generica, sproporzionata e non supportata da istruttoria sufficiente. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 286/1998, relativo alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale entro i limiti delle quote stabilite dal decreto flussi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, ha giudicato infondato il ricorso. Dalla documentazione acquisita è emerso che l'amministrazione ha svolto un'istruttoria esaustiva sulla capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro, considerando anche eventuali debiti previdenziali e fiscali e applicando i parametri di redditività aziendale previsti dalla normativa e dalle circolari richiamate. Il SUI ha inoltre riaperto la pratica e svolto una nuova verifica individualizzata sulla congruità e sostenibilità economica del rapporto di lavoro, acquisendo anche il parere obbligatorio dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Il diniego è stato ritenuto coerentemente e puntualmente motivato. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Osservazioni
Contraddittorio procedimentale e istruttorio
La relazione istruttoria richiesta con il precedente parere interlocutorio è stata trasmessa al ricorrente, che non ha svolto osservazioni o controdeduzioni; il principio del contraddittorio deve quindi ritenersi rispettato.
Capacità economica e reddituale del datore di lavoro
La censura relativa all'insufficienza dell'istruttoria è stata respinta: l'amministrazione ha verificato la capacità reddituale e patrimoniale dell'azienda, al netto di eventuali debiti previdenziali e fiscali, sulla base dei parametri di redditività aziendale.
Riapertura e rivalutazione della pratica
Il SUI ha riaperto la pratica su richiesta del legale del lavoratore e ha svolto una nuova verifica sulla congruità e sostenibilità economica del datore di lavoro, assicurando una tutela istruttoria ulteriore e personalizzata.
Parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro
Il diniego è stato adottato anche sulla base del parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, richiesto quale parere obbligatorio ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998.
Motivazione del provvedimento
La motivazione del diniego è stata ritenuta coerente e puntuale, nonché adeguatamente fondata sugli accertamenti svolti dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
art. 24, comma 4, d.lgs. 286/1998
la conversione da lavoro stagionale a subordinato è ammessa entro i limiti delle quote di cui al cd. decreto flussi
La norma disciplina la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato entro i limiti delle quote stabilite dal decreto flussi; la relativa censura è stata ritenuta infondata nel quadro dell'istruttoria svolta.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro
Il parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro è stato considerato obbligatorio nel procedimento esaminato.
d.P.R. 399/1994
È richiamato tra le norme applicate dall'amministrazione per la verifica dei requisiti economici e reddituali del datore di lavoro.
d.m. 27 maggio 2020
È richiamato, insieme alle norme e circolari applicabili, quale parametro dell'istruttoria sulla capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro.
circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022
La circolare è richiamata per la verifica del requisito di fatturato del datore di lavoro in rapporto al numero di istanze presentate e per l'acquisizione di informazioni relative a eventuali debiti previdenziali tramite DURC.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, la verifica della capacità economica del datore di lavoro può comprendere l'esame della capacità reddituale e patrimoniale, dei parametri di redditività aziendale e dell'eventuale esposizione debitoria previdenziale o fiscale.
- La riapertura della pratica amministrativa e lo svolgimento di una nuova verifica individualizzata sulla sostenibilità economica del rapporto di lavoro costituiscono elementi idonei a rafforzare l'istruttoria e la tutela del lavoratore interessato.
- Il parere obbligatorio dell'Ispettorato territoriale del lavoro integra l'istruttoria del procedimento di conversione e può concorrere alla motivazione del provvedimento di diniego.
- La trasmissione della relazione istruttoria al ricorrente, seguita dalla possibilità di presentare osservazioni e dalla mancata produzione di controdeduzioni, soddisfa il contraddittorio nella fase consultiva del ricorso straordinario.
- Un provvedimento di diniego è adeguatamente motivato quando espone in modo coerente e puntuale gli accertamenti sulla situazione economica del datore di lavoro e le ragioni per cui tale situazione non consente di ritenere sostenibile il rapporto lavorativo.
Rigetto del ricorso straordinario sulla conversione del permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego prefettizio dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Premesse e svolgimento del procedimento
L'istanza di conversione era stata presentata dal datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione. Il provvedimento prefettizio di rigetto era stato notificato al lavoratore dopo l'accesso agli atti. Il ricorrente aveva dedotto plurime violazioni di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la valutazione negativa della capacità economica dell'azienda e sostenendo che la motivazione fosse generica, sproporzionata e priva di adeguata istruttoria.
Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva respinto la domanda cautelare e richiesto al Ministero dell'interno la trasmissione della relazione istruttoria, da comunicare al ricorrente per eventuali difese. Il Ministero ha depositato la relazione, regolarmente trasmessa al ricorrente, che non ha presentato controdeduzioni.
Questioni giuridiche
Il ricorso riguardava principalmente:
- la legittimità della valutazione della capacità reddituale e patrimoniale del datore di lavoro;
- l'adeguatezza dell'istruttoria sulla sostenibilità economica del rapporto di lavoro;
- la rilevanza del parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro;
- il rispetto dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 286/1998, relativo alla conversione del permesso per lavoro stagionale entro i limiti delle quote del decreto flussi;
- la sufficienza della motivazione del diniego.
Valutazioni sull'istruttoria amministrativa
La Sezione ha ritenuto che l'amministrazione avesse svolto un'istruttoria esaustiva, applicando le norme e le circolari dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Ministero dell'interno, tra cui il d.P.R. 399/1994, il d.m. 27 maggio 2020 e la circolare INL n. 3/2022.
La verifica aveva riguardato la capacità reddituale e patrimoniale dell'impresa, i parametri di redditività aziendale e l'eventuale presenza di debiti previdenziali o fiscali. In particolare, secondo la relazione ministeriale, era stato verificato anche il requisito del fatturato del datore di lavoro in rapporto al numero di istanze presentate ed erano state acquisite informazioni tramite il DURC.
Il SUI aveva inoltre riaperto la pratica su richiesta del legale del lavoratore, rivalutando la documentazione relativa al datore di lavoro e svolgendo una verifica ulteriore e personalizzata sulla congruità e sostenibilità economica del rapporto.
Parere dell'Ispettorato e motivazione del diniego
Il Ministero ha riferito che il rigetto era stato adottato anche sulla base del parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, ritenuto obbligatorio ai sensi dell'art. 24-bis del d.lgs. 286/1998.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'amministrazione avesse coerentemente e puntualmente motivato il diniego, sicché non risultavano configurabili né il difetto di istruttoria né il difetto di motivazione denunciati dal ricorrente.
Contraddittorio e conclusioni
La Sezione ha considerato rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria era stata trasmessa al ricorrente, il quale aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni ma non aveva svolto attività difensiva ulteriore.
Il ricorso è stato ritenuto infondato e il Consiglio di Stato ha espresso parere per il suo rigetto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente o i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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