Cassazione Civile, Ordinanza n. 09306/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)
La controversia
La controversia riguarda l’ammissione al passivo di crediti erariali, sanzioni e interessi insinuati tardivamente in più procedure fallimentari. L’Agenzia delle entrate aveva indicato nelle domande di insinuazione le partite di ruolo e, successivamente, in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, aveva trasmesso prospetti con la rimodulazione degli interessi alla data di apertura della procedura, il tasso applicato, il periodo di maturazione e il riferimento all’art. 20 del d.P.R. n. 602/1973. Il Tribunale di Firenze ha però escluso l’ammissione degli interessi, ritenendo insufficiente la sola indicazione dei criteri di calcolo e pretendendo anche un foglio di calcolo analitico, in ragione dell’esigenza di speditezza della verifica del passivo. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato: violazione degli artt. 54, 98 e 99 l.fall. e dell’art. 2749 c.c. per avere il tribunale imposto, oltre ai criteri di calcolo, anche i fogli di calcolo; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice ignorato gli elementi documentali già prodotti; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’illustrazione dei criteri di calcolo; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a carico dell’Agenzia un onere probatorio eccedente quello previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura unitaria dell’Agenzia, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini dell’insinuazione al passivo di crediti tributari comprensivi di interessi, non è necessario indicare analiticamente i saggi d’interesse via via succedutisi né allegare un foglio di calcolo, quando la base normativa dell’obbligazione e i parametri essenziali di quantificazione siano ricavabili dal richiamo alla norma che regola il tipo di interesse e dagli elementi della dichiarazione fiscale richiamata. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Firenze e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma violata nella censura sull’insinuazione al passivo dei crediti tributari e dei relativi accessori.
richiamato come norma processuale della verifica del passivo e dell’opposizione allo stato passivo.
richiamato come norma della domanda di insinuazione/opposizione al passivo, in relazione agli oneri di allegazione.
richiamato per contestare l’idea che gli interessi dovessero essere provati mediante un foglio di calcolo analitico.
richiamato per censurare l’erronea valutazione degli elementi documentali già prodotti.
richiamato per censurare la valutazione delle prove compiuta dal tribunale.
richiamato per contestare l’imposizione di un onere probatorio ulteriore e non previsto a carico del creditore pubblico.
art. 20 del d.P.R. n. 602/1973
indicato come base giuridica dell’obbligazione per interessi, sufficiente, se richiamato, a rendere determinabile il credito per interessi secondo i parametri legali applicabili.
art. 30 del d.P.R. n. 602/1973
richiamato in relazione agli interessi di mora soggetti a periodici aggiornamenti e pubblicità legale.
art. 36-bis del d.P.R. n. 602/1973
richiamato per descrivere i crediti derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni fiscali.
art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972
richiamato per descrivere i crediti derivanti da liquidazione automatica delle dichiarazioni IVA.
richiamato in via comparativa, per affermare che le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridiche non impongono l’indicazione analitica dei tassi di interesse variati nel tempo.
art. 93, comma 3, n. 3, l.fall.
interpretato nel senso che basta la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, senza necessità di fogli di calcolo quando il credito sia determinabile sulla base dei dati e della legge.
art. 12 Preleggi
richiamato per escludere, secondo interpretazione letterale, che la specificazione dei tassi rientri nel sintagma "ragioni giuridiche".
art. 1, comma 361, L. n. 244/2007
richiamato per la pubblicità legale degli atti dell’Agenzia determinativi degli interessi di mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, la domanda di ammissione di un credito tributario per interessi è sufficientemente specifica quando indichi la base normativa dell’obbligazione, il titolo del credito principale e gli elementi essenziali che consentano di determinare l’importo mediante operazioni matematiche, senza necessità di un foglio di calcolo analitico.
- La motivazione relativa al credito per interessi non richiede, di regola, l’indicazione analitica di tutti i tassi temporali succedutisi nel tempo se tali tassi sono stabiliti da norme o atti soggetti a pubblicità legale e sono quindi conoscibili dal debitore e dal giudice.
- Quando il credito per interessi deriva da dichiarazioni fiscali del debitore e da liquidazione automatica, il richiamo alla dichiarazione, ai suoi elementi identificativi e alla norma che regola il calcolo degli interessi è sufficiente a rendere determinabile la pretesa.
- Non può essere imposto al creditore un onere probatorio ulteriore rispetto a quello di allegare i dati essenziali del credito e il parametro normativo di calcolo, se la quantificazione discende da mere operazioni aritmetiche su dati già noti o conoscibili.
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