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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21918/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da due avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con contestazione di operazioni ritenute dall'Ufficio soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti nei rapporti con due fornitori diversi: per il 2005 una società ritenuta cartiera, per il 2006 una società non contestata come operativa ma accusata di avere fatturato beni diversi da quelli effettivamente ceduti. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Agenzia aveva invece visto accolto il proprio gravame. La precedente sentenza di cassazione aveva già cassato con rinvio la decisione di appello per difetto di adeguata motivazione e per mancato esame di specifici profili probatori. Nel giudizio di rinvio la Corte tributaria regionale ha nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza di rinvio per motivazione apparente o meramente riproduttiva di atti di parte; violazione dei limiti del giudizio di rinvio e mancato adempimento delle direttive della sentenza rescindente; omesso esame di fatti decisivi con riguardo al ciclo produttivo e alla pretesa impossibilità di produrre senza le materie prime contestate; omessa pronuncia su varie doglianze, tra cui il regime sanzionatorio del reverse charge e la disciplina di motivi aggiunti e nuove produzioni documentali; violazione delle norme sulla detrazione IVA, sull'onere della prova e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha accolto solo in parte il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo limitatamente all'anno d'imposta 2005, perché la motivazione della sentenza di rinvio era intrinsecamente contraddittoria e non aveva svolto il necessario riesame delle circostanze indicate dalla precedente sentenza di cassazione. Ha inoltre accolto il quarto motivo limitatamente all'anno d'imposta 2006, ma solo per l'omessa pronuncia sulla censura relativa al regime sanzionatorio più favorevole in tema di reverse charge ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997. Tutte le altre doglianze relative al 2005 sono state assorbite; per il 2006 sono state rigettate o dichiarate inammissibili le censure diverse da quella sanzionatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e alle direttive impartite dalla Corte di cassazione; quando il rinvio è disposto per violazione di legge e per vizi motivazionali, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e, nei limiti delle preclusioni, esaminare anche ulteriori circostanze rilevanti.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca ampi stralci di atti di parte o di altri provvedimenti, purché l'iter logico-deciso risulti riconducibile all'organo giudicante e sia chiaro, univoco ed esaustivo; la nullità sussiste invece quando la motivazione sia meramente apparente, confusa o intrinsecamente contraddittoria.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, la mancanza dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva esistenza dell'operazione così come fatturata.
  • Quando la contestazione riguarda operazioni oggettivamente inesistenti, la consapevolezza del contribuente può desumersi dalla difformità tra bene/operazione effettivamente ricevuti e bene/operazione fatturati, senza necessità che l'Ufficio provi ulteriormente la mala fede del contribuente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. postula l'indicazione specifica di un fatto storico decisivo, del dato da cui risulti, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è consentito usarlo per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel giudizio tributario di rinvio sono precluse nuove domande ed eccezioni non rese necessarie dalla sentenza rescindente; restano inoltre operanti le preclusioni e i limiti derivanti dal giudicato implicito formatosi con la decisione di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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