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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16721/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso fondata sulla deducibilità, ai fini IRES, di una quota dell'IRAP relativa al personale dipendente, introdotta dal d.l. n. 201/2011 e resa retroattiva per più annualità. La società contribuente, in regime di consolidato nazionale, sosteneva di aver presentato telematicamente due istanze di rimborso tramite intermediario: una per le annualità 2007-2009 e una seconda per le annualità 2010-2011. L'Ufficio negava il rimborso ritenendo che la seconda istanza fosse meramente ripetitiva della prima e non contenesse una valida richiesta per gli anni 2010 e 2011. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando il fatto che il sistema telematico avesse dato esito positivo alla trasmissione della seconda istanza e che essa non fosse stata scartata. L'Agenzia ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, per non aver la CTR affrontato le difese dell'Ufficio; 2) omesso esame circa la presentazione della domanda per gli anni 2010 e 2011; 3) violazione dell'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, per non aver verificato la ritualità e completezza dell'istanza di rimborso secondo la disciplina speciale; 4) violazione degli artt. 117 e 118 d.P.R. n. 917/1986, per avere applicato la disciplina del consolidato in modo generico anziché quella speciale sul rimborso IRAP; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omissione di pronuncia. La resistente eccepisce anche l'improcedibilità del ricorso per omesso tempestivo deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte respinge l'eccezione di improcedibilità, ritiene fondato il terzo motivo di ricorso e lo accoglie nei limiti della motivazione, dichiarando assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché verifichi se l'istanza di rimborso fosse stata presentata in modo rituale e completo, secondo la disciplina speciale applicabile, e se la seconda domanda contenesse effettivamente gli elementi necessari per il rimborso relativo alle annualità 2010 e 2011. La Corte afferma che il mancato scarto telematico non è sufficiente a dimostrare la correttezza sostanziale e formale della domanda.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione basta che il ricorrente depositi tempestivamente il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo; il mancato deposito congiunto non comporta improcedibilità se l'istanza risulta comunque presentata nei termini.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i numeri 3, 4 e 5 come fondamento delle censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti della decisione del giudice tributario e alla censura di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Indicata come norma violata per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. per sostenere l'insufficienza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011

    È la norma speciale sulla deduzione IRES della quota IRAP riferita al costo del personale, rilevante ai fini dell'istanza di rimborso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come disciplina generale del rimborso, da coordinare con la disciplina speciale della domanda di rimborso in esame.

  • artt. 117 e 118 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la CTR abbia applicato in modo improprio la disciplina del consolidato nazionale alla domanda di rimborso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di improcedibilità per omesso deposito del fascicolo d'ufficio non è fondata se il ricorrente ha tempestivamente formulato l'istanza di trasmissione prevista dall'art. 369 c.p.c.; non è richiesto un formalismo tale da comprimere ingiustificatamente l'accesso al giudizio di legittimità.
  • In materia di rimborso fiscale, il contribuente ha l'onere di presentare un'istanza conforme al modello legale previsto dalla disciplina speciale applicabile; la mera trasmissione telematica con esito positivo non prova, di per sé, la ritualità e completezza della domanda.
  • Quando la legge collega il diritto al rimborso a una specifica forma di istanza, il giudice deve verificare non solo che una domanda sia stata presentata, ma anche che essa contenga tutti gli elementi necessari per identificare correttamente annualità, presupposti e importi richiesti.
  • La mancata contestazione dello scarto telematico non equivale all'accertamento della validità sostanziale dell'istanza, se resta controverso che la domanda sia stata ripetitiva o priva dei dati richiesti dalla disciplina speciale.
  • In presenza di una disciplina speciale del rimborso, l'applicazione di regole generali del regime tributario o del consolidato non può sostituire la verifica della ritualità dell'istanza prevista dalla norma specifica.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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