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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20134/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere l'ammissione di un credito residuo derivante da un mutuo chirografario. Nel giudizio di opposizione il curatore aveva eccepito la natura usuraria degli interessi applicati. Durante la pendenza del giudizio interveniva l'omologazione di un concordato fallimentare; il giudizio veniva quindi riassunto dalla banca nei confronti del debitore tornato in bonis. Il tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo, da un lato, che la riassunzione potesse sfociare anche in una condanna del debitore, e, dall'altro, che non fosse stata adeguatamente provata l'usurarietà perché non erano stati prodotti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: (1) violazione delle norme sull'usura e dell'art. 113 c.p.c. per avere ritenuto necessaria la produzione dei decreti ministeriali, sostenendosi che tali decreti, come atti amministrativi generali e integrativi della disciplina primaria, sono conoscibili d'ufficio dal giudice; (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1421 c.c. per il mancato esame di ulteriori profili di nullità delle clausole del mutuo dedotti in udienza e rilevabili d'ufficio; (3) omessa pronuncia e violazione della disciplina fallimentare per avere il tribunale trasformato l'opposizione in una condanna al pagamento, oltre la domanda originaria di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al giudice di merito per un nuovo esame. Ha ritenuto fondato il motivo sull'usura, affermando che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi hanno natura di atti amministrativi generali e astratti, integrativi del precetto di legge, e quindi il loro contenuto è conoscibile dal giudice ai sensi dell'art. 113 c.p.c., senza che la parte debba produrli. Ha inoltre accolto la censura sul punto processuale-fallimentare: la riassunzione del giudizio di opposizione dopo l'omologazione del concordato fallimentare non serve a ottenere un titolo esecutivo di condanna contro il debitore tornato in bonis, ma solo a definire la distribuzione degli accantonamenti previsti dalla proposta concordataria; pertanto, il giudice di merito non poteva estendere la domanda alla condanna al pagamento. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come base della censura di nullità per error in procedendo e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro della violazione e falsa applicazione di norme sostanziali

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla violazione delle regole sulla conoscibilità delle fonti

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice deve applicare le norme giuridiche conoscibili d'ufficio; i decreti ministeriali sui tassi soglia sono considerati fonti normative e quindi non necessitano di produzione di parte

  • art. 644 c.p.

    richiamato come norma penale in bianco integrata dai decreti ministeriali sui tassi

  • art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108

    i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi completano la disciplina del tasso soglia e hanno natura integrativa del precetto legislativo

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    richiamato come conseguenza civilistica dell'usura nei rapporti di mutuo

  • art. 1 d.l. n. 394/2000

    citato nel primo motivo in materia di usura bancaria

  • art. 1421 c.c.

    invocato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole contrattuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il divieto di omessa pronuncia e di ultrapetizione

  • art. 124 l. fall.

    richiamato in relazione alla disciplina del concordato fallimentare e alla formazione della proposta sui crediti

  • art. 135 l. fall.

    richiamato nel terzo motivo in tema di effetti del concordato e del giudizio conseguente

  • art. 96, quinto comma, l. fall.

    la Corte vi collega l'efficacia endoconcorsuale del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 136, secondo comma, l. fall.

    richiamato per la funzione degli accantonamenti destinati ai creditori contestati

  • art. 98 l. fall.

    richiamato in relazione alla riassunzione del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • L. n. 662/1996

    menzionata solo per l'escussione della garanzia MCC e la riduzione della pretesa al 20% dell'importo originario

Massime di principio

  • I decreti ministeriali che rilevano trimestralmente i tassi effettivi globali medi, richiamati dalla disciplina antiusura, hanno natura di atti generali e astratti integrativi della normativa primaria; il giudice deve conoscerne il contenuto senza che la parte debba necessariamente produrli in giudizio.
  • In materia di usura bancaria, la prova del superamento del tasso soglia non può essere negata per la sola mancanza di allegazione dei decreti ministeriali quando il giudice è tenuto a conoscerli d'ufficio come fonti normative integrative del precetto.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'effetto della riassunzione dopo l'omologazione del concordato fallimentare non è l'ottenimento di un titolo di condanna contro il debitore tornato in bonis, ma la definizione della distribuzione degli accantonamenti destinati al credito contestato.
  • La domanda proposta in sede di riassunzione dell'opposizione allo stato passivo va letta alla luce della funzione concorsuale del procedimento: la pronuncia deve accertare il credito ai fini della distribuzione concorsuale, senza trasformare automaticamente la controversia in una condanna esecutiva personale.
  • Quando la questione decisiva è coperta da giudicato interno, la Corte la considera definitivamente cristallizzata e non più sindacabile nel giudizio di legittimità.
  • La nullità delle clausole contrattuali è rilevabile d'ufficio, ma il relativo esame può restare assorbito se la cassazione viene già disposta per una ragione pregiudiziale decisiva.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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