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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10379/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a seguito di iscrizione a ruolo di contributi consortili di bonifica dovuti da una società agricola. In primo grado l’impugnazione era stata accolta; in appello la CTR Lombardia ha riformato la decisione, ritenendo legittima la riscossione dei contributi tramite ruolo, la sussistenza del perimetro consortile e l’esistenza del beneficio fondiario. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione dell’art. 11 d.lgs. 546/1992 e difetto di ius postulandi del procuratore dell’agente della riscossione, perché il giudizio era stato introdotto da avvocato del libero foro; 2) violazione dell’art. 21 r.d. 215/1933 e dell’art. 17 d.lgs. 46/1999, sostenendo l’abrogazione del potere di riscossione tramite ruolo dei contributi di bonifica; 3) nullità per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse considerato la dedotta irretroattività dell’approvazione del piano di classifica rispetto alle annualità contestate; 4) violazione delle norme regionali toscane in materia di bonifica, assumendo che mancasse un beneficio diretto e specifico idoneo a fondare l’obbligazione contributiva. Nel corso della decisione la Corte affronta anche la questione della lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo le doglianze pretestuose.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti alle commissioni tributarie, nelle ipotesi coperte dal protocollo/convenzione richiamati, è ammesso il ricorso ad avvocati del libero foro senza necessità di ulteriore delibera o formalità specifica. Ha respinto il secondo motivo, ribadendo che i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo l’art. 21 r.d. 215/1933, applicabile anche dopo le modifiche normative invocate. Ha respinto il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente e rilevando che la CTR aveva accertato l’inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza e la vigenza del piano di classifica. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che, trattandosi di opere di difesa idraulica, il beneficio è intrinseco alle opere stesse e permane la specificità del vantaggio per i fondi inclusi nella zona di intervento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento, ex art. 96, comma 3, c.p.c., di euro 900 per ciascun controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge e nullità per motivazione apparente, ma sono state ritenute infondate nel merito.

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per il processo tributario gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione stanno in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata; la Corte ha chiarito, però, che nelle ipotesi disciplinate dalla convenzione/protocollo è legittimo il patrocinio di avvocati del libero foro senza ulteriore formalità.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    L’ente può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, di avvocati del libero foro secondo specifici criteri; per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La norma opera, secondo l’interpretazione autentica richiamata, solo nei casi in cui l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a essa riservati su base convenzionale; non si applica nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio.

  • art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34 conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58

    Norma di interpretazione autentica che delimita l’ambito dell’art. 43 r.d. 1611/1933 nel rapporto tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme sulle imposte dirette; la disposizione continua ad applicarsi.

  • art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Conferma il sistema di riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presupposti del contributo di bonifica; la Corte lo collega alla necessità di un beneficio fondiario specifico.

  • artt. 3 e 16 l.r. Toscana n. 34/1994

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il beneficio; la Corte ritiene comunque accertata la sussistenza del beneficio fondiario.

  • art. 29 l.r. Toscana n. 79/2012

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte evidenzia che la disciplina transitoria sul piano di classifica attribuisce efficacia al piano e al perimetro di contribuenza dal 1° gennaio 2015.

  • art. 37 l.r. Toscana n. 79/2012

    Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria è autonoma, pubblicistica, applicabile d’ufficio in caso di abuso del processo; richiede una valutazione oggettiva della condotta processuale e può essere liquidata equitativamente in misura proporzionata ai compensi liquidabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione apparente; la Corte lo esclude perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito motivazionale; la Corte ritiene la motivazione non apparente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il difetto di ius postulandi del difensore dell’agente della riscossione non sussiste quando la difesa sia stata affidata ad avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione/protocollo applicabili; in tali ipotesi non è necessaria una specifica delibera o ulteriore formalità documentale da produrre in giudizio.
  • I contributi di bonifica possono essere riscossi mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento secondo il sistema speciale previsto dalla normativa sulla bonifica e sul riordino della riscossione, senza necessità della preventiva notifica di un autonomo atto impositivo quando operi tale disciplina speciale.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito indica, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a base della decisione, rendendo controllabile il ragionamento decisorio; non è richiesta la confutazione espressa di ogni argomento di parte.
  • Per i contributi consortili, il presupposto contributivo consiste nell’esistenza di un beneficio fondiario specifico, anche quando il beneficio sia indiretto o intrinseco alle opere di difesa idraulica; in tali casi il vantaggio per gli immobili compresi nel perimetro di contribuenza è desumibile dalla funzione protettiva delle opere stesse.
  • Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ove la disciplina regionale ne preveda l’efficacia retroattiva o comunque dal termine fissato dalla legge, costituiscono base idonea per la debenza del contributo, con conseguente inversione dell’onere probatorio sul contribuente che contesti l’assenza del beneficio.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione oggettiva di abuso del processo, desumibile dal carattere pretestuoso o manifestamente infondato della condotta processuale, ed è liquidabile equitativamente in misura proporzionata al valore e ai compensi della causa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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