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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12352/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Il procedimento origina dalla domanda di concordato preventivo con riserva presentata da una società, nel corso della quale il tribunale aveva concesso il termine per il deposito della proposta e del piano, nominato un commissario giudiziale e ordinato anche il versamento di una somma ritenuta necessaria per le spese della procedura. La società aveva effettuato solo un deposito parziale e il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e, conseguentemente, il fallimento. In reclamo la corte d'appello aveva ritenuto assorbente il solo mancato integrale deposito della somma, senza esaminare gli altri profili di inammissibilità valorizzati dal tribunale. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla domanda di concordato con riserva e sulla revoca/ammissione nel concordato, sostenendo che al mancato deposito della somma non potesse applicarsi per analogia la sanzione prevista per l'inadempimento nel concordato già ammesso; 2) violazione delle norme sul procedimento di fallimento e concordato, perché la dichiarazione di fallimento sarebbe stata pronunciata senza una previa e autonoma declaratoria di inammissibilità del concordato; 3) nullità della sentenza e del procedimento per le medesime ragioni; 4) violazione della disciplina sull'inammissibilità del concordato per contestare anche gli ulteriori profili di inammissibilità ritenuti dal tribunale e non esaminati dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri tre e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che, nella disciplina della legge fallimentare applicabile ratione temporis, il tribunale può imporre, nella fase di concordato preventivo con riserva, il deposito di una somma per le spese della prima fase e può fissare un termine, ma non può trarre dal solo mancato o incompleto deposito una causa automatica di inammissibilità o improcedibilità della domanda, perché manca una previsione espressa analoga a quella prevista per il concordato già ammesso. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare complessivamente la vicenda, verificando se sussistano gli altri presupposti di inammissibilità originariamente ravvisati e, solo all'esito, la eventuale dichiarazione di fallimento.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, legge fall.

    termine per la presentazione della proposta e del piano

    Consente, nella domanda di concordato con riserva, la concessione di un termine per depositare proposta e piano; la Corte ammette che in tale fase il tribunale possa anche ordinare il deposito di una somma per le spese della procedura preliminare.

  • art. 161, comma 7, legge fall.

    Richiamato per descrivere gli effetti anticipati del procedimento prenotativo, tra cui lo spossessamento attenuato.

  • art. 161, comma 8, legge fall.

    L'inadempimento all'ordine di deposito può essere valutato come indice di inidoneità dell'attività del debitore alla predisposizione della proposta e del piano, ma solo nel quadro di una valutazione complessiva.

  • art. 163, comma 2, n. 4, legge fall.

    La disciplina prevista per il concordato già ammesso non è applicabile in via analogica alla fase prenotativa quanto alla perentorietà del termine e alle conseguenze automatiche dell'inadempimento.

  • art. 163, comma 3, legge fall.

    La revoca/inammissibilità automatica prevista per il concordato ammesso non può essere estesa per analogia alla fase di concordato con riserva.

  • art. 15 legge fall.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi relativi alla dichiarazione di fallimento e al rapporto tra procedimento di concordato e fallimento.

  • art. 16 legge fall.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al procedimento fallimentare e alla necessità di una previa definizione del concordato.

  • art. 162 legge fall.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare i profili ulteriori di inammissibilità del concordato non esaminati in appello.

  • art. 173 legge fall.

    Richiamato nel primo e nel terzo motivo nel quadro della disciplina del concordato e delle conseguenze della sua gestione procedurale.

  • art. 18, comma 10, legge fall.

    Richiamato per affermare l'ampio effetto devolutivo del reclamo avverso la sentenza di fallimento e i poteri officiosi del giudice del reclamo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Base per l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Richiamato dal controricorrente per eccepire la pretesa genericità del ricorso, eccezione poi respinta.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la perentorietà del termine richiede una espressa previsione di legge.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Usato per escludere l'applicazione analogica di norme eccezionali che prevedono cause di inammissibilità.

  • art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.

    Richiamato per negare che l'interpretazione analogica possa introdurre nuove cause di inammissibilità non previste.

  • art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019

    Ritenuto innovativo e non applicabile ratione temporis; nel codice della crisi è espressamente previsto il potere di imporre il deposito, la perentorietà del termine e la revoca in caso di inadempimento.

  • art. 33 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato come fonte delle modifiche all'art. 161, comma 6, legge fall.

  • art. 82 d.l. n. 69 del 2013

    Richiamato per l'esplicitazione legislativa della possibilità di nominare il commissario giudiziale nella fase prenotativa.

Massime di principio

  • Nella domanda di concordato preventivo con riserva, il tribunale può legittimamente imporre al debitore il deposito di una somma a copertura delle spese della prima fase procedurale, anche quando nomini immediatamente il commissario giudiziale.
  • In mancanza di una previsione espressa, il termine assegnato per tale deposito non è automaticamente perentorio e il mancato o incompleto versamento non comporta di per sé l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda.
  • L'inadempimento all'ordine di deposito può essere valorizzato solo come elemento di una valutazione complessiva sull'idoneità dell'attività compiuta dal debitore a predisporre proposta e piano, non come causa automatica e isolata di rigetto della procedura.
  • Le disposizioni introdotte successivamente dal codice della crisi che espressamente prevedono perentorietà del termine e conseguenze sanzionatorie non sono applicabili retroattivamente alla disciplina della legge fallimentare e non possono essere estese in via analogica, trattandosi di norme che introducono cause di inammissibilità.
  • Nel reclamo contro la sentenza di fallimento il giudice deve riesaminare in modo pieno anche le questioni relative alla mancata ammissione o revoca del concordato, coerentemente con il favor per le soluzioni concordate della crisi d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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