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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30343/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore, assunto presso l'I.P.I. dal 1999 con una serie di contratti a termine e con un ulteriore contratto del 15 luglio 2002 prorogato più volte, ha chiesto l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione, deducendo la nullità dei contratti di somministrazione e l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a termine. Ha domandato altresì l'immediato inserimento nella pianta organica dell'ente alla data della soppressione, con conseguente riassunzione/ricollocazione presso il Ministero e risarcimento del danno. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha escluso la conversione del rapporto perché l'ente aveva natura pubblica al momento della stipula e della cessazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato documenti ritenuti decisivi per qualificare l'ente come privatistico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 421 e 437 c.p.c., sostenendo che la prova della natura dell'ente gravasse sul Ministero, per prossimità della prova, e che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri officiosi per acquisire la documentazione disponibile presso l'amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito, attività estranea al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.; ha considerato il secondo motivo anch'esso inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, chiedeva un riesame del governo delle prove. Inoltre ha reputato conformi alla giurisprudenza consolidata le affermazioni della Corte d'appello sulla natura pubblica dell'I.P.I., osservando che l'ente era già divenuto struttura pubblica ancorata al Ministero prima della data di conversione indicata in sentenza, con conseguente impossibilità giuridica di conversione del rapporto di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito; non può essere censurata in cassazione come omesso esame di risultanze istruttorie.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio per omesso esame non consente di contestare il convincimento del giudice di merito né di ottenere una nuova rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta, nel caso concreto, un tentativo di riesame delle prove più che una vera violazione di regole sull'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché rivolta al governo delle prove e non a un errore di diritto.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri officiosi del giudice del lavoro non impongono di supplire alle carenze probatorie della parte quando la censura mira sostanzialmente a un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 437 c.p.c.

    Come per l'art. 421 c.p.c., il richiamo ai poteri istruttori officiosi è stato reputato non decisivo, trattandosi di contestazione del merito probatorio.

  • art. 360 bis c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'inammissibilità anche sotto questo profilo, perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 97 Cost.

    L'istituzione di un ente pubblico richiede una base legale; la Corte ha escluso la possibilità di una sua costituzione di fatto.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato nel ragionamento sulla soppressione dell'ente e sul passaggio del personale, in relazione ai profili di costituzionalità evocati dalla Corte.

  • art. 4 l. n. 70 del 1975

    Un ente può essere qualificato pubblico solo se istituito o riconosciuto per legge.

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78 del 2010

    Disposizione che ha previsto la soppressione dell'I.P.I. e il contestuale passaggio del personale al Ministero; valorizzata come indice della natura pubblica dell'ente.

  • l. n. 122 del 2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata in relazione alla soppressione dell'ente.

  • art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993

    Richiamato come primo passaggio normativo del percorso evolutivo dell'I.P.I.

  • art. 3 del d.l. n. 32 del 1995

    Norma sostitutiva dell'art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993, rilevante nella ricostruzione della vicenda dell'ente.

  • d.lgs. n. 1 del 1999

    Atto di riordino che trasferì le quote dell'I.P.I. appartenenti allo Stato a Sviluppo Italia, nel percorso evolutivo dell'ente.

  • art. 19, comma 2, l. n. 340 del 2000

    Passaggio ritenuto decisivo per la conformazione pubblicistica dell'I.P.I., sganciato da Sviluppo Italia e ancorato al Ministero.

  • art. 14 l. n. 57 del 2001

    Ha previsto il finanziamento delle attività dell'I.P.I. a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese del Ministero.

  • art. 14, comma 3, l. n. 57 del 2001

    Ha posto a carico del fondo ministeriale gli oneri di finanziamento delle attività dell'I.P.I.

  • art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002

    Richiamato come ulteriore intervento normativo di conferma della natura pubblica dell'ente.

  • art. 1, comma 234, l. n. 311 del 2004

    Richiamato quale ulteriore conferma legislativa del quadro pubblicistico dell'I.P.I.

  • art. 4 d.P.R. n. 225 del 2007

    Ulteriore intervento normativo richiamato nella ricostruzione della natura dell'ente.

  • art. 4 d.P.R. n. 197 del 2006

    Ulteriore intervento normativo richiamato nella ricostruzione della natura dell'ente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla precedente decisione di legittimità che ha ricostruito il percorso normativo dell'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle prove o per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova e la ricostruzione del fatto spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono essere invocati per colmare carenze probatorie in funzione di un diverso apprezzamento del fatto già esaminato dal giudice di merito.
  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato va compiuta alla luce della fonte normativa che ne disciplina istituzione e assetto; un ente pubblico richiede una base legale e non può essere configurato in via di fatto.
  • Se una sequenza normativa mostra che un ente è stato progressivamente ancorato all'amministrazione statale, finanziato con risorse pubbliche e privato di autonomia economico-imprenditoriale, può esserne affermata la natura pubblica con gli effetti conseguenti sui rapporti di lavoro.
  • Quando il rapporto si instaura o si consolida in un contesto di ente pubblico, la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato può essere esclusa se incompatibile con il regime pubblicistico applicabile all'ente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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