Cassazione Civile, Ordinanza n. 39423/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico, dopo il conseguimento della laurea, per il mancato recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano un'equa remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti dovuti e condannato in solido le amministrazioni convenute al pagamento dei danni, rilevando anche la mancata maturazione della prescrizione. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo della sentenza non ne riporta il contenuto specifico; la Corte di cassazione ha esaminato d'ufficio la sussistenza del requisito di ammissibilità del ricorso e ha rilevato l'assenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, mancante sia del quadro fattuale sia del riferimento alla sentenza di primo grado e a quella di appello. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso delle amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto mancante un requisito di contenuto-forma imposto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ossia l'esposizione sommaria dei fatti di causa, necessaria per consentire alla Corte di comprendere autonomamente la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione deve contenere un sintetico resoconto dei fatti sostanziali e processuali sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza dover consultare altre fonti o atti.
Direttiva 75/363/CEE
Indicata come fonte comunitaria il cui mancato recepimento è posto a base della domanda risarcitoria per la mancata equa remunerazione della specializzazione medica.
Direttiva 82/76/CEE
Indicata come fonte comunitaria il cui mancato recepimento è posto a base della domanda risarcitoria per la mancata equa remunerazione della specializzazione medica.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere sia il fatto sostanziale da cui origina la lite sia lo svolgimento del processo, incluse le domande, le difese, le decisioni di merito e il contenuto della sentenza impugnata.
- Non è sufficiente che i fatti siano indirettamente desumibili dai motivi di ricorso: la loro mancanza nel ricorso determina comunque l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.
Come è indicizzato
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