Cassazione Civile, Ordinanza n. 24530/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, all'esito di una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una società ritenuta cartiera e coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti, emise un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con recupero di maggiori imposte Ires, Irap e Iva e irrogazione di sanzioni. L'atto fu notificato anche alla persona fisica indicata come amministratore di fatto e responsabile solidale. In primo grado il ricorso del contribuente fu accolto, ma in appello la CTR riformò la decisione, ritenendo provato, sulla base di dichiarazioni di terzi e di altri riscontri indiziari, che il contribuente fosse il vero dominus della società fittizia. In cassazione il ricorrente dedusse nove motivi: omessa pronuncia su motivi di merito e sulla pretesa solidarietà; difetto di motivazione dell'accertamento e carenza del titolo della responsabilità; insussistenza dei presupposti impositivi in capo alla persona fisica; illegittimità della solidarietà per le sanzioni ex art. 7 d.l. 269/2003; violazione delle presunzioni semplici e dell'art. 2697 c.c. per l'uso di accertamento induttivo; nullità dell'atto per difetto di riferibilità all'ufficio; violazione del ne bis in idem per pregressa vicenda penale; applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria. Con memoria fu anche invocata la disciplina sopravvenuta del d.lgs. 87/2024 e la relativa questione di costituzionalità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che attaccavano direttamente l'atto impositivo anziché la sentenza impugnata, quelli che miravano a una rivalutazione del merito e quelli privi di specificità o autosufficienza. Nel merito ha confermato la correttezza della CTR nel valorizzare gli indizi sulla fittizietà della società e sul ruolo di dominus del ricorrente. Ha inoltre ribadito che, quando la società è una mera cartiera usata come schermo per le condotte illecite della persona fisica, la regola dell'art. 7 d.l. 269/2003 sulle sanzioni a carico esclusivo della persona giuridica non opera, e la sanzione ricade sulla persona fisica autrice dell'illecito. Quanto al recupero delle imposte, ha affermato che esso può essere rivolto al vero interponente/dominus ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. La richiesta di applicazione della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 87/2024 è stata respinta, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla non operatività generalizzata del favor rei in tale ambito e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la sentenza di merito aveva effettivamente affrontato il tema della responsabilità
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
norme sul ricorso per cassazione richiamate a fondamento delle censure, ma non consentono una rivalutazione del merito o l'impugnazione diretta dell'atto
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; la censura è stata giudicata inammissibile perché rivolta all'atto e non alla sentenza
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione all'accertamento induttivo; la Corte ha escluso che ciò impedisse l'attribuzione della responsabilità al dominus/interposto
art. 7 d.l. n. 269 del 2003, convertito in l. n. 326 del 2003
"le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
la regola non si applica quando la società è una cartiera/mera fictio usata come schermo dall'amministratore di fatto per finalità illecite personali; in tal caso torna la regola generale della responsabilità della persona fisica autrice dell'illecito
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 11
richiamato come disciplina previgente della solidarietà sanzionatoria, superata dall'art. 7 d.l. 269/2003 salvo il caso di società fittizia
invocati contro l'uso delle presunzioni semplici; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché diretta a ottenere una nuova valutazione degli indizi
richiamato per lamentare un errato riparto dell'onere della prova; la censura è stata giudicata inammissibile perché sollecitava una revisione del merito
art. 97 Cost.
invocato in relazione alla pretesa mancanza di riferibilità dell'accertamento all'organo competente; censura inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione della deduzione nei gradi di merito
art. 4, Protocollo n. 7 CEDU
richiamato per il principio del ne bis in idem; motivo dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato quale parametro interposto per il ne bis in idem CEDU e per la disciplina sanzionatoria; non ha condotto all'accoglimento
richiamato per lo ius superveniens favorevole in materia sanzionatoria; la Corte ha escluso che la mera deduzione della riforma imponga cassazione senza specifiche allegazioni sul caso concreto
richiamato dalla difesa per chiedere l'applicazione della disciplina più favorevole; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della deroga al principio di lex mitior e ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole alle violazioni anteriori al 1° settembre 2024
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la memoria depositata dalla difesa del ricorrente
Massime di principio
- In materia tributaria, il ricorso per cassazione deve censurare la sentenza impugnata e non l'atto impositivo in sé: i motivi che si limitano a contestare direttamente l'avviso di accertamento sono inammissibili.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio indiziario o delle prove; le censure che, sotto veste di violazione di legge, mirano a un diverso apprezzamento del merito sono inammissibili.
- La disciplina dell'art. 7 d.l. 269/2003, che addossa le sanzioni alla sola persona giuridica, presuppone che la società sia un soggetto reale e che l'autore della violazione abbia agito nell'interesse della compagine; se la società è una mera cartiera o schermo utilizzato dal dominus per fini illeciti personali, la sanzione ricade sulla persona fisica.
- Quando la società è interposta e fittizia, il recupero delle imposte può essere legittimamente indirizzato nei confronti del vero dominus o interponente, in base alla sostanza dell'operazione e al ruolo effettivo svolto nella gestione.
- La deduzione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso: occorrono allegazioni specifiche che mostrino l'incidenza concreta della nuova disciplina sulla sanzione irrogata.
- Le doglianze processuali che presuppongono il vizio dell'atto o la violazione di precedenti fasi processuali devono essere specifiche e autosufficienti, indicando dove e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito.
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