Cassazione Civile, Ordinanza n. 11374/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito che aveva applicato il termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA riferito all'anno d'imposta 2010, per l'importo di euro 390.002,00, istanza presentata solo nel giugno 2017. La società sosteneva che il credito fosse già emerso nella dichiarazione IVA e che, anche se nel modello era stato indicato come credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione, dovesse comunque operare la prescrizione decennale del diritto al rimborso. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine biennale di decadenza si applicherebbe solo alle ipotesi tipiche previste dalla norma e non al credito IVA già esposto in dichiarazione; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che i giudici di merito avessero trascurato la documentazione contabile prodotta, idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del credito e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma; 3) violazione dell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di contestare il credito oltre il quinto anno. La Corte ha però rilevato che nella dichiarazione la contribuente aveva indicato il credito come da utilizzare in compensazione e non aveva espresso un'inequivoca volontà di ottenerne il rimborso; perciò ha ritenuto corretta l'applicazione del termine decadenziale biennale per mutare l'appostazione del credito, non essendo sufficiente la mera esposizione del credito in dichiarazione a far valere il più ampio termine decennale proprio della domanda di rimborso.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il termine biennale di decadenza si applica quando il contribuente abbia formulato la propria scelta in termini di compensazione del credito IVA e non abbia espresso un'inequivoca volontà di chiederne il rimborso; non opera il termine decennale salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non sia più possibile.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come potere/dovere dell'Amministrazione di controllare i dati esposti in dichiarazione quando il credito sia stato indicato ai fini del rimborso.
È richiamato come norma espressiva del diritto alla detrazione IVA, considerato principio fondamentale dell'ordinamento unionale e del sistema IVA.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la decadenza dell'Ufficio dal potere di contestare il credito oltre il termine quinquennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla società.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La Corte distingue la domanda di rimborso da quella di compensazione del credito e collega a quest'ultima il regime decadenziale biennale.
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta dalla mera compensazione del credito con altri debiti fiscali: solo una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso consente di applicare la disciplina più favorevole del termine ordinario decennale.
- Quando il contribuente indica il credito IVA in dichiarazione come credito da utilizzare in compensazione o in detrazione, tale scelta non equivale di per sé a una richiesta di rimborso; la successiva mutazione della pretesa resta soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
- La mera esposizione del credito nella dichiarazione annuale non basta, di regola, a far decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso se l'impostazione dichiarativa era orientata alla compensazione e non al rimborso.
- I termini decadenziali nazionali in materia fiscale sono compatibili con il diritto unionale quando rispettano i principi di equivalenza ed effettività e servono alla certezza del diritto, purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto tributario.
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