Sentenza del 24/12/2024 n. 34383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato, per complessivi 1.160.378,73 euro tra imposta di registro, interessi e sanzioni, la tassazione della scrittura privata del 27 settembre 2007, ritenuta una compravendita non registrata. La contribuente contestava, tra l’altro, che la scrittura fosse stata realmente stipulata o fosse una vendita, sostenendo che era stata superata da un preliminare del 30 settembre 2007; censurava la registrazione d’ufficio sulla base di una copia, la qualificazione e quantificazione del tributo, il mancato riconoscimento di agevolazioni agricole, il rischio di doppia imposizione e l’omessa integrazione del contraddittorio con l’acquirente. In Cassazione i motivi mescolavano censure eterogenee e riproponevano in larga parte questioni fattuali e difese di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza riformare la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari (sentenza n. 836/3/2017). Ha ritenuto inammissibili le censure formulate in modo promiscuo e aspecifico e non ha rivalutato i fatti. Ha inoltre rilevato che, per la qualificazione ai fini dell’imposta di registro, rilevano gli elementi intrinseci dell’atto tassato, non quelli extratestuali o relativi ad atti collegati; la contribuente non aveva impugnato efficacemente la qualificazione della scrittura come vendita con riserva di proprietà. L’agevolazione agricola non era invocabile senza la dichiarazione dei relativi requisiti nell’atto e non poteva essere richiesta alternativamente sulla base di un diverso titolo soggettivo. Il disconoscimento della copia non era pertinente, poiché la contribuente sosteneva che si trattasse di un documento diverso da quello del 30 settembre, anziché contestare la conformità della copia all’originale. Escluso il litisconsorzio necessario con l’acquirente, essendo i contraenti obbligati in solido; esclusa anche la duplicazione del credito, perché l’Amministrazione non può riscuoterlo due volte. COF Agricoltura è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità: 10.000 euro per competenze, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, c.p.c. (tassatività e distinzione dei motivi di ricorso per cassazione)
questa Corte ha affermato il principio dell'inammissibilità della mescolanza e della sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti cioè riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' art. 360 , primo comma, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili
Ogni motivo di ricorso deve essere ricondotto in modo chiaro a uno specifico vizio tra quelli previsti dalla legge. Non è consentito accumulare censure incompatibili lasciando alla Corte il compito di individuarle e organizzarle.
La Corte ha dichiarato inammissibili ai sensi di questa disposizione le censure che riproponevano interpretazioni incompatibili con l’orientamento consolidato, in particolare l’uso di elementi extratestuali per qualificare l’atto ai fini dell’imposta di registro e la contestazione del litisconsorzio necessario.
l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi
La qualificazione fiscale dell’atto si fonda sul suo contenuto e sui suoi effetti giuridici ricavabili dal documento presentato alla registrazione. Non possono essere utilizzati elementi esterni o atti collegati per sostituire la ricostruzione dell’atto tassato.
Art. 15, comma 1, lett. b), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
l' art. 15 , comma 1, lett. b), TUR presuppone, ai fini della registrazione di ufficio dell'atto, l'esistenza del documento, per cui anche la fotocopia di un atto, non validamente disconosciuta, avendo lo stesso valore del suo originale, va sottoposta a registrazione di ufficio.
La registrazione d’ufficio può fondarsi anche sulla copia del documento, se l’esistenza dell’atto è comprovata e la copia non è validamente disconosciuta. Il disconoscimento deve riguardare la conformità della copia al medesimo originale, non sostenere che il documento sia un atto diverso.
Art. 32, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. n. 600/1973
l' art. 32 , comma 1, n. 8-bis, D.P.R. n. 600/1973 consente all'Ufficio di acquisire atti anche in fotocopia
L’Amministrazione finanziaria può acquisire documenti in copia; la sola forma di fotocopia non rende illegittima l’acquisizione.
il quale postula, all'evidenza, l'unicità dell'atto (sia pure in originale ed in copia), qui, invece negata.
Il disconoscimento documentale presuppone che la copia e l’originale siano presentati come riproduzioni dello stesso atto. Se la parte sostiene che si tratta di documenti diversi, la contestazione non integra un disconoscimento della copia ai sensi di queste disposizioni.
Art. 38 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
la nullità e l'annullabilità dell'atto imponibile non dispensa dall'obbligo della registrazione e dal pagamento dell'imposta, salvo il diritto alla ripetizione per la parte eccedente la misura fissa in caso di dichiarazione di nullità o di annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti.
La nullità o l’annullabilità dell’atto non elimina l’obbligo di registrarlo e di pagare l’imposta. La restituzione dell’eccedenza rispetto alla misura fissa può essere richiesta quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti.
la posticipazione degli effetti giuridici dell'atto al momento del saldo del prezzo costituisce meccanismo consentaneo alla vendita con riserva di proprietà di cui all' art. 1523 c.c.
Il differimento del trasferimento degli effetti al pagamento dell’ultima rata è compatibile con la vendita con riserva di proprietà e, da solo, non trasforma l’atto in un preliminare.
l'agevolazione per la piccola proprietà contadina presuppone, in primo luogo, la dichiarazione, contenuta nell'atto, di possedere i relativi requisiti, unitamente alla loro dimostrazione tramite il relativo certificato definitivo già al momento della registrazione dell'atto, salva la produzione di un'attestazione provvisoria idonea a conservare il diritto al beneficio, a condizione, però, che entro il triennio successivo venga presentata all'Ufficio la certificazione definitiva.
Per ottenere il beneficio occorre dichiarare nell’atto il possesso dei requisiti e provarli con la certificazione richiesta; può bastare inizialmente un’attestazione provvisoria, ma la certificazione definitiva deve essere presentata entro il triennio.
Art. 57, primo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)
l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo comma dell' articolo 57 D.P.R. n. 131/1986, sicchè, sul piano processuale, il rapporto di solidarietà passiva si risolve in un litisconsorzio meramente facoltativo
Le parti contraenti sono obbligate in solido per l’imposta di registro, ma ciò non impone che partecipino entrambe allo stesso giudizio: il litisconsorzio è facoltativo.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto integrale o l’inammissibilità dell’impugnazione, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere distinti, autosufficienti e specificamente diretti contro le ragioni della decisione impugnata. La sovrapposizione di vizi diversi o la mera riproposizione delle difese di merito può comportare l’inammissibilità.
- Ai fini dell’imposta di registro, quando si applica l’art. 20 TUR nel testo indicato, l’atto si interpreta sulla base del suo contenuto intrinseco: documenti successivi, comportamenti delle parti e altri elementi esterni non possono essere usati per riqualificarlo.
- Il differimento degli effetti traslativi al pagamento integrale del prezzo può essere coerente con una vendita con riserva di proprietà e non comporta automaticamente la qualificazione come preliminare.
- La registrazione d’ufficio può fondarsi su una fotocopia acquisita dall’Ufficio, se l’atto esiste e la copia non è validamente disconosciuta. Contestare che la fotocopia riproduca un atto diverso non equivale a disconoscerne la conformità all’originale.
- La nullità o l’annullabilità dell’atto imponibile non esonera, di per sé, dalla registrazione e dal pagamento dell’imposta; l’eventuale restituzione va richiesta nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- Le agevolazioni agricole richiedono il rispetto degli specifici presupposti formali e sostanziali, inclusa la dichiarazione dei requisiti nell’atto quando prescritta. Non è possibile sostituire successivamente il titolo soggettivo dell’agevolazione con un requisito diverso per recuperare il beneficio.
- La solidarietà tra i contraenti per l’imposta di registro consente all’Amministrazione di agire contro uno solo di essi; non impone il litisconsorzio necessario e non autorizza una doppia riscossione del medesimo credito.
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