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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00019/2026 del 01/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un imprenditore individuale operante nel trasporto merci su strada, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione ricavi non dichiarati, costi non riconosciuti e violazioni IVA, oltre a contestare una detrazione d'imposta ritenuta illegittima, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. Il contribuente impugnava l'atto dinanzi al giudice tributario, ma sia il primo grado sia l'appello gli erano sfavorevoli. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 perché l'accertamento avrebbe omesso di considerare i costi correlati ai maggiori ricavi accertati; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o per relationem, in violazione delle norme processuali e del minimo costituzionale di motivazione; 3) illegittimità dell'istruttoria della Guardia di Finanza e degli atti acquisiti, con conseguente nullità dell'avviso per utilizzo di prove asseritamente irrituali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che negli accertamenti induttivi o analitico-induttivi il reddito non possa essere determinato considerando solo i ricavi omessi, ma debbano essere computati anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli, eventualmente in via forfettaria. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: il secondo perché il ricorso non assolveva adeguatamente all'onere di specifica indicazione degli atti e, comunque, la motivazione della sentenza tributaria era ritenuta sufficiente e intellegibile; il terzo perché la motivazione dell'avviso risultava idonea e la doglianza, in sostanza, investiva un giudizio di fatto sull'interpretazione dell'atto e del p.v.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    nell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa l'Ufficio deve determinare non solo i ricavi, ma anche i costi correlati, potendo ricorrere a una stima forfettaria dei costi presunti.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973

    letto in senso costituzionalmente orientato, impone che l'accertamento induttivo tenga conto anche dei costi di produzione presuntivamente sostenuti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo accolto relativo alla violazione di legge sull'accertamento dei redditi.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per denunciare la pretesa nullità della sentenza tributaria per motivazione insufficiente o apparente.

  • art. 61, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza di appello nel processo tributario.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della doglianza sulla lesione del diritto di difesa dovuta alla motivazione per relationem.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    costituisce il parametro del minimo costituzionale della motivazione, che la Corte ha ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per mancanza o apparenza della motivazione ricorre solo se il difetto emerge dal testo della sentenza e rende impossibile cogliere il thema decidendum e la ratio decidendi.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente atti e documenti su cui fonda il motivo, con collocazione processuale e contenuto essenziale, pena inammissibilità.

  • art. 12, L. 212/2000

    richiamato nel motivo che contestava la legittimità dell'attività istruttoria e dell'utilizzo degli elementi acquisiti in verifica.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    consente l'applicazione al processo tributario delle norme del codice di rito compatibili, comprese quelle sulla motivazione della sentenza.

  • art. 3, comma 27, d.lgs. 149/2022

    richiamato come norma che ha aggravato l'onere di specificazione del ricorso, ma non applicabile al giudizio in esame perché introdotto prima del 1° gennaio 2023.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 149/2022

    richiamato per delimitare l'applicabilità temporale della riforma processuale.

Massime di principio

  • Negli accertamenti analitico-induttivi e induttivi del reddito d'impresa l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a ricostruire i soli ricavi omessi, ma deve considerare anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli; tali costi possono essere determinati anche in via forfettaria.
  • Il principio vale, per esigenza logica e in coerenza con la capacità contributiva, anche quando il reddito venga maggiorato rispetto a quanto dichiarato e non solo in caso di totale omissione della dichiarazione; esso si estende anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti.
  • Nel processo tributario la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente ricorre solo se dal testo della decisione non sia possibile individuare il thema decidendum e la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se gli atti richiamati sono allegati oppure se ne è riprodotto il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.
  • In cassazione il ricorrente che deduca vizi di motivazione o errori fondati su atti del processo deve rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c., indicando contenuto, collocazione e rilevanza degli atti su cui fonda il motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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