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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26290 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria contestando: la mancata ostensione del PVC relativo alla società R.I. s.r.l., ritenuto necessario per il rilievo sulle fatture per operazioni inesistenti; la valutazione degli indizi relativi alla fittizietà delle operazioni; la limitazione della deducibilità degli accantonamenti per controversie giudiziali e arbitrali; e la parziale compensazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contro l’annullamento del rilievo relativo ai costi pubblicitari, sostenendo che il contribuente non avesse provato l’inerenza e la congruità di tali costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, inammissibile la critica alla valutazione degli indizi sulle operazioni inesistenti, infondata la contestazione sugli accantonamenti — soggetti a un elenco tassativo di ipotesi deducibili — e inammissibile quella sulle spese processuali. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che la deducibilità dei costi pubblicitari richiede al contribuente la prova della loro inerenza, congruità e utilità potenziale rispetto all’attività esercitata. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L’avviso di accertamento deve indicare i fatti astrattamente idonei a giustificare la pretesa tributaria. In caso di motivazione per relationem, il documento richiamato non deve necessariamente essere allegato se l’atto riproduce il contenuto essenziale necessario per consentire la difesa del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32

    Le regole sulla produzione documentale nel processo tributario non rendono rilevante la tardiva produzione di un documento quando tale documento non era necessario a integrare o sanare la motivazione dell’avviso di accertamento.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 107 e 109

    Gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; non sono quindi deducibili accantonamenti effettuati prudenzialmente per rischi o controversie non rientranti nelle ipotesi tipizzate. I costi, inclusi quelli pubblicitari, devono inoltre essere inerenti all’attività d’impresa e adeguatamente provati.

  • Art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dell’effettività, inerenza e utilità dei costi dedotti grava sul contribuente che intende portali in deduzione.

  • Art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem può essere valido anche senza allegazione integrale del documento richiamato, se contiene o riproduce gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere la contestazione e difendersi.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito degli indizi o delle prove semplicemente proponendo una lettura alternativa dei fatti; occorre indicare uno specifico errore di diritto o un effettivo vizio motivazionale nei limiti ammessi.
  • Gli accantonamenti sono deducibili fiscalmente solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge: la prudenza contabile o l’esistenza di una controversia non bastano, da sole, a fondare la deduzione.
  • La deduzione dei costi pubblicitari richiede al contribuente una prova concreta dell’effettività, inerenza, congruità e possibile utilità dei costi rispetto all’attività esercitata; importi elevati o scarsamente coerenti con il settore possono costituire elementi presuntivi contrari.
  • La misura delle spese processuali e la loro compensazione, in presenza di soccombenza reciproca, sono normalmente rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Testo integrale

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