Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Ires - Società di comodo quando i volumi risultano inferiori a delle percentuali calcolate sui beni immobili iscritti in bilancio - E' tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio esposto conferma che una società può essere qualificata come società di comodo quando i ricavi o il volume d'affari risultano inferiori alla soglia calcolata sui valori degli immobili e degli altri beni rilevanti indicati in bilancio. Nel testo non sono riportati i dettagli del dispositivo, né eventuali motivazioni specifiche, esenzioni o esiti processuali ulteriori.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della disciplina delle società non operative ai fini IRES. La legge considera rilevante anche il caso in cui la società realizzi un volume d'affari inferiore a quello determinato applicando specifiche percentuali al valore di determinati beni immobili iscritti in bilancio. La ratio è antielusiva: si presume che i beni appartenenti al patrimonio sociale siano astrattamente idonei a produrre un reddito minimo.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale delle società non operative o società di comodo

    La legge considera società di comodo anche quelle che conseguono un volume di affari inferiore a quello che risulta dall'applicazione di una serie di percentuali sul valore di determinati beni immobili indicati in bilancio.

    La norma introduce un test presuntivo di operatività: il volume d'affari viene confrontato con ricavi figurativi determinati in base al valore di specifiche attività patrimoniali. Il mancato superamento della soglia può comportare l'applicazione della disciplina delle società di comodo.

  • Imposta sul reddito delle società (IRES)

    La qualificazione come società non operativa incide sulla determinazione del reddito imponibile IRES, imponendo il riferimento a un reddito minimo presunto secondo i criteri previsti dalla disciplina antielusiva.

Massime di principio

  • La verifica non si limita ai ricavi effettivamente conseguiti: occorre confrontare il volume d'affari con i ricavi figurativi calcolati applicando le percentuali di legge ai beni rilevanti iscritti in bilancio.
  • La disciplina si fonda su una presunzione antielusiva secondo cui il patrimonio societario dovrebbe essere normalmente idoneo a produrre un reddito minimo.
  • Il mancato superamento dei parametri può determinare la qualificazione come società di comodo e l'applicazione di un reddito minimo presunto, salvo specifiche cause di esclusione, disapplicazione o prova di situazioni oggettive previste dalla normativa.
  • Per valutare correttamente il caso concreto occorre individuare i beni rilevanti, determinarne il valore secondo le regole fiscali applicabili e applicare le percentuali vigenti per il periodo d'imposta interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.