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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 390 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento ai fini IRES e IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010. Per il 2008 contestava la deduzione fiscale e la rilevanza IVA di un costo di 100.000 euro, relativo a prestazioni professionali connesse al conferimento di un ramo d'azienda, ritenendolo non adeguatamente documentato, antieconomico e potenzialmente sovrafatturato. Per gli anni 2009 e 2010 contestava inoltre l'omessa fatturazione e il mancato versamento dell'IVA su ricavi contabilizzati come "fatture da emettere". La società sosteneva che le prestazioni erano state effettivamente svolte, pagate e utili all'operazione di ristrutturazione aziendale e che, per le prestazioni di servizi, l'IVA sarebbe divenuta esigibile solo al pagamento del corrispettivo.

La decisione

La CTP di Udine aveva accolto i ricorsi della società, annullando le riprese fiscali. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, ma la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. La CTR ha ritenuto il costo di 100.000 euro effettivo, congruo, inerente e adeguatamente comprovato dalla complessità delle attività svolte, dal risparmio ottenuto e dal buon esito dell'operazione. Ha inoltre affermato che la sola contabilizzazione di importi tra le "fatture da emettere" non dimostra automaticamente, ai fini IVA, l'avvenuta effettuazione dell'operazione. Trattandosi di prestazioni di servizi, l'IVA era esigibile al pagamento del corrispettivo, che non risultava avvenuto. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del grado d'appello, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

    Per le prestazioni di servizi, ai fini IVA il momento di effettuazione e di esigibilità dell'imposta coincide, in linea generale, con il pagamento del corrispettivo. La rilevazione contabile del ricavo per competenza non dimostra da sola che l'IVA sia già divenuta esigibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere automaticamente un costo solo perché il compenso appare elevato o forfettario: deve valutare l'effettività, l'inerenza e la congruità complessiva dell'operazione sulla base di tutti gli elementi disponibili.
  • La complessità dell'attività, i risultati concretamente ottenuti, i risparmi conseguiti, i documenti contrattuali e l'effettivo pagamento possono dimostrare la realtà e l'inerenza di una prestazione anche quando non ogni singola attività sia analiticamente documentata.
  • L'antieconomicità può costituire un indizio di inesistenza o sovrafatturazione, ma deve essere evidente e accompagnata da ulteriori elementi probatori; non basta una valutazione astratta o soggettiva dell'Ufficio.
  • La contabilizzazione di ricavi tra le "fatture da emettere" rileva ai fini della competenza economica, ma non determina automaticamente l'esigibilità dell'IVA. Occorre individuare il tipo di operazione e il momento impositivo previsto dalla normativa IVA.
  • In caso di prestazioni di servizi, se il corrispettivo non è stato pagato e non ricorrono specifiche eccezioni normative, l'IVA può non essere ancora esigibile anche se il ricavo è stato contabilizzato nell'esercizio.
  • Per sostenere la deducibilità di costi professionali complessi è opportuno conservare lettere d'incarico, contratti, fatture dettagliate, prove dei pagamenti, corrispondenza, atti societari e documentazione dei risultati economici conseguiti.

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