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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 395 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa al recupero di 1.500 euro per contributo unificato, sostenendo che tale importo fosse compreso nella rinuncia integrale alle spese di lite prevista dall'accordo transattivo intervenuto tra le parti. L'Ufficio sosteneva invece che il contributo unificato fosse un tributo autonomo, non incluso nelle spese di lite e dovuto separatamente, poiché l'Agenzia agiva in rivalsa.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Udine ha annullato la cartella e condannato l'Agenzia alle spese. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'Agenzia non fosse l'ente impositore, ma soltanto il soggetto legittimato alla rivalsa, e che la cartella costituisse esercizio della rivalsa. Poiché nel processo tributario le spese liquidate dal giudice erano onnicomprensive e l'Ufficio vi aveva rinunciato integralmente, non potevano essere richieste ulteriori somme a titolo di contributo unificato. L'Ufficio è stato inoltre condannato a rifondere alla società 1.500 euro per le spese del grado d'appello, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 115/2002

    Per il processo amministrativo il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    La disposizione è stata qualificata come eccezionale e applicabile esclusivamente al processo amministrativo. Non si estende automaticamente al processo civile o tributario, nei quali la parte soccombente deve rimborsare soltanto le spese specificamente liquidate dal giudice.

  • Principio generale di soccombenza sulle spese di lite

    Nel processo tributario, in assenza di una specifica deroga, la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese indicate dal giudice. Se la liquidazione o la rinuncia riguarda integralmente le spese di lite ed è formulata in termini onnicomprensivi, non possono essere avanzate ulteriori richieste collegate al giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contributo unificato, pur avendo natura tributaria, può essere trattato come somma oggetto di rivalsa dell'amministrazione e non necessariamente come pretesa tributaria autonoma nei confronti del contribuente.
  • Quando un accordo transattivo o una rinuncia riguarda espressamente e integralmente le spese di lite, la formulazione onnicomprensiva può impedire la successiva richiesta separata del contributo unificato relativo a quel giudizio.
  • La regola secondo cui il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione, è stata ritenuta specifica del processo amministrativo e non generalizzabile al processo tributario.
  • Per valutare una richiesta di pagamento successiva alla definizione della controversia occorre esaminare il testo preciso dell'accordo, della pronuncia sulle spese e dell'eventuale rinuncia, verificando se comprendano tutte le spese del giudizio o escludano espressamente il contributo unificato.
  • La decisione riguarda una specifica interpretazione giudiziale e non esclude che, in presenza di clausole diverse o di una disciplina normativa sopravvenuta, il contributo unificato possa essere richiesto separatamente.

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