Sentenza del 20/12/2016 n. 295 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Accertamento imposte - Obbligo generico di preventivo contraddittorio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per la mancata instaurazione di un contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, ritenendo esistente un obbligo generale dell'Amministrazione di consentire al contribuente di presentare osservazioni e difese preventive.
La decisione
La contestazione è stata respinta sul punto. Secondo il principio richiamato dalla Suprema Corte, nell'ordinamento italiano non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni accertamento tributario. Tale obbligo sussiste soltanto quando sia previsto espressamente da una specifica disposizione di legge. Pertanto, la mancata attivazione del contraddittorio non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, salvo l'applicabilità di una norma speciale che lo imponga.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo in materia tributaria non costituisce, in via generale, un requisito obbligatorio per tutti gli accertamenti.
- La validità dell'atto deve essere valutata verificando se la specifica procedura utilizzata dall'Amministrazione sia soggetta, per legge, a un obbligo di contraddittorio.
- La mancata convocazione o consultazione preventiva del contribuente comporta l'illegittimità dell'accertamento solo quando una disposizione normativa applicabile al caso concreto preveda espressamente tale adempimento.
- Prima di contestare un accertamento per assenza di contraddittorio, occorre quindi individuare la norma speciale che impone il confronto preventivo e verificare il tipo di controllo e di atto emesso.
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