Sentenza del 20/12/2016 n. 393 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente chiedeva il rimborso del credito IRPEF di 2.384 euro e del credito IRAP di 591 euro risultanti dalla dichiarazione relativa al 2005, trasmessa tardivamente il 31 dicembre 2010. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo la dichiarazione omessa e l'istanza tardiva rispetto al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973. La contribuente sosteneva invece di aver presentato una specifica istanza di rimborso il 31 dicembre 2011 e che il termine di 48 mesi riguardasse soltanto i versamenti eccedenti, non i crediti derivanti da dichiarazione omessa. La controversia riguardava quindi principalmente la tempestività e la procedibilità della domanda, non l'effettiva esistenza del credito IRPEF.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Ha dichiarato spettante il rimborso del credito IRPEF relativo al 2005, limitatamente a 2.384 euro, subordinandone la procedibilità al completamento dei pagamenti ancora dovuti sulla cartella con cui il credito era stato precedentemente recuperato dall'Erario. Il credito IRAP e gli eventuali importi relativi ad annualità successive non sono stati riconosciuti in questa controversia. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del DPR 602/1973
Termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso
La Commissione ha ritenuto che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dalla norma riguardi i versamenti eccedenti rispetto al dovuto e non sia automaticamente applicabile ai crediti derivanti da una dichiarazione omessa o tardiva.
Art. 37 del DPR 602/1973
Richiamato dall'Ufficio insieme all'art. 38 per sostenere la tardività dell'istanza; tale impostazione non è stata accolta dalla Commissione.
Art. 2, comma 7, del DPR 322/1998
La dichiarazione presentata oltre il termine previsto è considerata omessa, pur potendo costituire elemento utile per dimostrare l'esistenza del credito, secondo le circostanze del caso.
Art. 36-bis del DPR 600/1973
La liquidazione automatica può condurre al recupero di crediti indicati in una dichiarazione successiva quando derivano da un'annualità per la quale la dichiarazione originaria è stata omessa; ciò non esclude, tuttavia, il diritto al rimborso se il credito è effettivamente esistente.
Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
L'Ufficio aveva richiamato il termine biennale decorrente dal pagamento per chiedere il rimborso dopo la definizione della pretesa. La sentenza ha ritenuto il rimborso procedibile secondo le modalità amministrative indicate, una volta completati i pagamenti dovuti.
Art. 2946 del codice civile
La contribuente lo aveva invocato per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale; la sentenza ha risolto la controversia principalmente escludendo l'applicabilità del termine di 48 mesi, senza fondare espressamente la decisione sul termine decennale.
Art. 53 della Costituzione
Richiamato nel contesto del divieto di duplicazione impositiva; il sistema deve evitare che un credito effettivamente spettante venga definitivamente negato dopo il recupero dell'importo compensato.
Cassazione n. 1287/2015
In caso di dichiarazione omessa, il credito non può essere utilizzato direttamente in compensazione nell'anno successivo, ma può essere chiesto a rimborso se ne ricorrono i presupposti.
Cassazione n. 19326/2011, n. 7172/2009 e n. 16257/2007
Confermano la possibilità di chiedere il rimborso del credito derivante da una dichiarazione omessa, purché il credito sia effettivo e adeguatamente dimostrato.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 6 agosto 2012
Riconoscimento delle eccedenze d'imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse
Ammette il riconoscimento del credito risultante da una dichiarazione omessa, anche dopo il recupero dell'importo utilizzato in compensazione, secondo le procedure e i termini applicabili.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 25 giugno 2013
Riconoscimento delle eccedenze d'imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse - Ulteriori chiarimenti
Ha ulteriormente chiarito le modalità per riconoscere e rimborsare crediti fiscali effettivi derivanti da dichiarazioni omesse, evitando una duplicazione definitiva del prelievo.
Massime di principio
- La presentazione tardiva o l'omissione della dichiarazione può impedire l'utilizzo automatico del credito in compensazione, ma non determina necessariamente la perdita definitiva del credito se il contribuente ne dimostra l'effettiva esistenza.
- Quando l'Amministrazione recupera un credito utilizzato in compensazione perché derivante da una dichiarazione omessa, il contribuente può chiedere il rimborso del credito effettivamente spettante, evitando una duplicazione dell'imposizione.
- Il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973 non è automaticamente applicabile alle domande relative a crediti da dichiarazione omessa; occorre individuare la specifica natura del credito e del rimborso richiesto.
- È importante presentare una domanda espressa e autonoma di rimborso: la mera indicazione del credito in una dichiarazione successiva o tardiva può non essere sufficiente.
- Se il credito è stato recuperato dall'Erario, il rimborso può essere subordinato al pagamento della cartella o alla definizione della pretesa, secondo le procedure amministrative applicabili.
- La buona fede del contribuente o la responsabilità dell'intermediario non eliminano automaticamente gli effetti dell'omessa dichiarazione, ma possono essere irrilevanti rispetto al diritto sostanziale al rimborso di un credito realmente esistente.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare l'origine del credito, i recuperi effettuati dall'Amministrazione, gli eventuali pagamenti della cartella e la tempestività della specifica istanza di rimborso.
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