Sentenza del 20/12/2016 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Si alla detrazione Iva se il credito è effettivo, nonostante l'omesso riporto in una delle dichiarazioni annuali presentate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEG, sostenendo, tra l'altro, che l'Amministrazione avesse illegittimamente disconosciuto un credito IVA maturato nel 2002, regolarmente indicato nella dichiarazione IVA 2003 e successivamente riportato nella dichiarazione IVA 2005, sebbene non fosse stato evidenziato nella dichiarazione relativa all'annualità intermedia, dichiarazione omessa o presentata tardivamente. La società sosteneva che l'omesso riporto formale non determinasse la perdita del diritto alla detrazione, poiché il credito era effettivo e sussistevano i requisiti sostanziali previsti dalla normativa IVA. Contestava inoltre l'utilizzo del controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto legittimo il ricorso dell'Ufficio al controllo automatizzato, poiché l'omessa o tardiva dichiarazione interrompeva il collegamento formale tra le annualità. Tuttavia, nel merito, ha stabilito che tale irregolarità non comportava la decadenza dal diritto alla detrazione, essendo il credito IVA effettivo, non contestato dall'Amministrazione e riportato entro il termine previsto. In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 17757/2016, il credito doveva quindi essere riconosciuto. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Consente il controllo automatizzato sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e degli elementi già in possesso dell'Amministrazione. La CTR ha ritenuto legittimo il suo utilizzo per rilevare l'assenza del collegamento formale tra dichiarazioni di annualità successive.
Art. 55 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'accertamento induttivo nei casi di omessa dichiarazione. L'Ufficio sosteneva che il credito potesse essere riconosciuto soltanto attraverso tale procedura, ma la CTR ha escluso che fosse necessaria quando il credito risultava effettivo e provato nei suoi requisiti sostanziali.
Art. 8 del D.P.R. n. 322/1998
Riguarda gli obblighi dichiarativi e i termini per la presentazione delle dichiarazioni. La sua violazione formale non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a determinare la perdita del diritto alla detrazione di un credito IVA effettivo.
Art. 30 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l'eccedenza detraibile e il riporto del credito IVA. La norma è stata interpretata alla luce del principio di neutralità dell'IVA, privilegiando l'effettività del credito rispetto alle irregolarità formali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757 del 21 giugno 2016
La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza di imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.
L'omessa dichiarazione annuale o il mancato riporto del credito in un'annualità intermedia non fanno perdere automaticamente il diritto alla detrazione, purché il contribuente dimostri l'effettività del credito, la soggettività passiva IVA, l'assoggettamento degli acquisti all'imposta, la loro riferibilità ad attività imponibili e il rispetto del termine per l'utilizzo.
Art. 36, comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007
È stato richiamato in relazione alla sottoscrizione della cartella di pagamento, ma la sua applicabilità è stata esclusa perché riferita ai ruoli consegnati a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre il ruolo in esame era precedente.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E
È stata richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui l'omessa presentazione di una dichiarazione successiva non determina necessariamente la decadenza dal diritto di utilizzare in detrazione un credito IVA precedentemente maturato.
Massime di principio
- Nel sistema IVA prevale il principio di neutralità e di effettività dell'imposta: un credito realmente maturato non dovrebbe essere negato per il solo mancato rispetto di un adempimento formale.
- In caso di omessa o tardiva dichiarazione annuale, il contribuente può ancora far valere il credito IVA se dimostra documentalmente la sua effettiva maturazione e il possesso dei requisiti sostanziali per la detrazione.
- Il credito deve essere utilizzato o riportato entro il termine previsto dalla legge, individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.
- Il controllo automatizzato può rilevare anomalie formali nel collegamento tra dichiarazioni, ma non può definitivamente negare un credito quando la sua effettività sia provata o non sia stata contestata dall'Amministrazione.
- È opportuno conservare fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazioni precedenti per dimostrare che gli acquisti erano effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili.
- La regola non esclude ogni conseguenza per l'omissione dichiarativa: possono comunque applicarsi sanzioni formali e il contribuente deve fornire una prova concreta e coerente del credito.
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