Cassazione Civile, Ordinanza n. 23426/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di pagamento per accise non corrisposte su prodotti alcolici notificati nel 1998 a una società distillatrice. Gli importi riguardavano due episodi distinti: un furto di alcol da parte di ignoti e la dispersione nel fiume Tevere di una grande quantità di alcol dovuta, secondo l'accertamento di merito, alla non corretta chiusura della condotta fognaria da parte di un dipendente della società. La società aveva impugnato gli avvisi, ma i ricorsi erano stati rigettati in primo grado e l'appello era stato respinto. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 59, commi 1 e 2, l. n. 342/2000, sostenendo che, essendo il giudizio pendente, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina che consente l'abbuono o lo sgravio dell'accisa in caso di perdita o distruzione dei prodotti; con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 4, comma 1, TUA, censurando la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o colposo della società in relazione alla dispersione dell'alcol; con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione della pretesa erariale; con il quarto motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, assumendo la illegittimità del procedimento amministrativo per mancata allegazione di un verbale istruttorio e mancata esibizione dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente precisato che il sopravvenuto fallimento della ricorrente non interrompe il giudizio di legittimità e che la procedura di definizione agevolata non si era perfezionata, sicché il ricorso doveva essere deciso. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi: per il furto, ha ribadito che esso non esclude di per sé l'esigibilità dell'accisa, occorrendo la prova della dispersione o distruzione del prodotto per caso fortuito o forza maggiore, prova non fornita; per la dispersione, ha ritenuto corretto l'accertamento di fatto della Corte d'appello circa l'imputabilità del fatto alla società e ai suoi dipendenti, non essendo tale valutazione censurabile come violazione di legge. Ha poi respinto il terzo motivo, osservando che la domanda subordinata di rideterminazione della pretesa era stata implicitamente rigettata con la conferma integrale degli avvisi di pagamento. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché nuovo in cassazione e comunque attinente a una questione di diritto, non deducibile come vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59, l. 21 novembre 2000, n. 342
La modifica introdotta è applicabile anche ai procedimenti in corso, ma non consente l'abbuono in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dall'art. 4 TUA; la sospensione della riscossione opera solo nei casi previsti dalla norma.
art. 4 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
In caso di perdita o distruzione di prodotti in regime sospensivo, l'abbuono dell'imposta spetta solo se il soggetto obbligato prova caso fortuito o forza maggiore; i fatti di terzi non imputabili a dolo o colpa grave e i fatti imputabili al soggetto a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito e alla forza maggiore.
art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Il furto non impedisce l'immissione in consumo del prodotto, e quindi non esclude l'esigibilità dell'imposta.
È richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la censura di nullità per omessa pronuncia sul motivo subordinato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte rileva che la censura era nuova e comunque verteva su una questione di diritto.
È richiamato per individuare il momento in cui, a seguito del procedimento penale, può cessare la sospensione della riscossione prevista dalla norma sulle accise.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di accise sui prodotti alcolici in regime sospensivo, il furto del prodotto non esclude automaticamente l'obbligazione tributaria: il soggetto passivo deve provare che vi sia stata dispersione o distruzione del prodotto e che tale evento sia dipeso da caso fortuito o forza maggiore, ovvero da fatti di terzi non imputabili a dolo o colpa grave.
- La disciplina sopravvenuta che prevede l'abbuono dell'imposta per perdite o distruzioni di prodotti in regime sospensivo può applicarsi ai procedimenti pendenti, ma solo se ricorrono i presupposti sostanziali previsti dalla norma; la mera pendenza del giudizio non basta di per sé a ottenere lo sgravio.
- La valutazione del giudice di merito circa l'imputabilità del fatto alla parte o ai suoi dipendenti, e circa l'esclusione di caso fortuito o forza maggiore, è un accertamento di fatto non censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere riproposte questioni nuove non devolute ai giudici di merito, né può essere veicolata come vizio motivazionale una doglianza che in realtà investe una questione di diritto.
- La domanda subordinata è implicitamente rigettata quando il giudice conferma integralmente la pretesa principale, senza che occorra una statuizione espressa separata.
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