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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18534/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di collaborazione a progetto stipulati da un lavoratore con una società consorziata, aventi ad oggetto la notificazione di cartelle esattoriali, avvisi di mora e altri atti. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento della nullità dei contratti per mancanza di un progetto specifico e, comunque, la declaratoria di subordinazione sin dall’origine, con differenze retributive, t.f.r., contributi previdenziali e responsabilità solidale anche del consorzio, dell’appaltatrice e della committente. Il Tribunale ha rigettato la domanda per decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e comunque nel merito. La Corte d’appello ha invece riconosciuto la subordinazione, le differenze retributive e il t.f.r., e ha ritenuto operante la responsabilità solidale di consorzio, società appaltatrice e committente secondo l’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. In cassazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto violazione degli artt. 346 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita mancata riproposizione in appello della domanda contro la committente. Il Consorzio ha dedotto, tra l’altro, giudicato interno, inammissibilità dell’appello, errata estensione della disciplina dei consorzi e, con i motivi assorbiti, contestazioni sul progetto e sulla conversione del rapporto. La Corte ha inoltre esaminato la tardività del controricorso del lavoratore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; ha dichiarato improcedibile il controricorso del lavoratore per tardivo deposito; sul ricorso incidentale del Consorzio ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla censura sulla responsabilità del Consorzio, ha assorbito il quarto, il quinto e il sesto; ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata sul punto accolto e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore nei confronti del Consorzio Stabile Olimpo. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza d’appello non investite o non travolte dalla cassazione sul punto specifico.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    la domanda deve essere riproposta in appello solo quando il capo sia stato effettivamente assorbito o non deciso; nel caso concreto la riproposizione nelle conclusioni dell’atto di appello è stata ritenuta sufficiente

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato si forma solo sui capi effettivamente non devoluti o non impugnati; qui non si era formato giudicato interno sulla responsabilità della committente

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile; la tempestività richiede una reazione diligente a un deposito telematico andato a buon fine negativamente

  • art. 371 c.p.c.

    regola il ricorso incidentale nel giudizio di cassazione, da proporre nel medesimo processo dopo la prima impugnazione

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 434 c.p.c.

    la censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità richiede autosufficienza e trascrizione dell’atto di appello

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la struttura della domanda introduttiva del rito del lavoro

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere motivi specifici; nel caso concreto la Corte d’appello ha ritenuto rispettato tale requisito

  • art. 329 c.p.c.

    il giudicato interno si forma solo sulle statuizioni non impugnate

  • artt. 2602, 2603, 2614, 2615 c.c.

    il contratto di consorzio non determina immedesimazione organica tra consorzio e consorziati; il consorzio opera quale mandatario dei consorziati nei rapporti esterni

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato in relazione al contratto di lavoro a progetto e alla necessità di un progetto specifico

  • art. 62 d.lgs. n. 276/2003

    richiamato quale norma sulla forma e contenuto del contratto a progetto

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    l’insussistenza di un valido progetto comporta la conversione del rapporto in lavoro subordinato sin dall’origine, secondo il regime vigente ratione temporis

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi opera secondo la disciplina vigente al momento del sorgere del credito; nel caso del consorzio, tuttavia, tale responsabilità riguarda il committente verso le consorziate e non trasforma il consorzio in coobbligato verso i lavoratori della singola consorziata

  • art. 32 L. n. 183/2010

    norma di decadenza di stretta interpretazione, non applicabile all’azione di nullità del contratto o alla mera richiesta di accertamento della subordinazione senza impugnazione di un recesso

  • art. 384 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La decadenza prevista per l’impugnazione di atti datoriali non si estende, per interpretazione analogica, all’azione con cui il lavoratore chieda l’accertamento della nullità del contratto e la conseguente qualificazione del rapporto come subordinato, quando non sia dedotta l’impugnazione di un recesso.
  • Nel giudizio di appello, la riproposizione della domanda nelle conclusioni dell’atto può essere sufficiente a preservare la pretesa non esaminata dal primo giudice, senza necessità di una specifica ripetizione in motivi separati.
  • Il controricorso depositato oltre il termine è improcedibile; se il primo deposito telematico fallisce per errore imputabile alla parte, la ripresa dell’adempimento deve avvenire con immediatezza e comunque entro un arco temporale ragionevole, parametrato al termine originario.
  • Il contratto di consorzio non comporta, di regola, immedesimazione organica tra consorzio e imprese consorziate: il consorzio opera come mandatario dei consorziati nei rapporti esterni, ma non risponde automaticamente verso i terzi per le obbligazioni assunte da una consorziata che abbia stipulato direttamente il rapporto.
  • La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, in presenza di consorzio, va riferita ai rapporti in cui il consorzio abbia agito per conto dei consorziati; essa non consente, senza ulteriore base normativa o fattuale, di estendere la coobbligazione al consorzio per i debiti della singola consorziata verso i propri dipendenti.
  • In presenza di un rapporto di collaborazione a progetto privo di valido progetto specifico, il giudice può accertare la conversione in rapporto subordinato sin dall’origine secondo il regime ratione temporis applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto e somministrazioneMandato
RamiProcesso civileLavoroContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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