Cassazione Civile, Ordinanza n. 18251/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato d'ufficio il classamento di un immobile, con aumento della rendita catastale. Il ricorso era affidato a tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa sospensione del processo in attesa dell'esito di altro giudizio pendente davanti al giudice amministrativo sulla legittimità degli atti a monte del classamento; (2) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi, assumendo che l'avviso contenesse gli elementi giuridici e fattuali necessari; (3) violazione delle norme sul riclassamento catastale per microzona, sostenendo che l'atto fosse legittimo e adeguatamente motivato anche alla luce dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 e dell'art. 61 del d.P.R. n. 1142/1949.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di pregiudizialità tecnica e di causa pregiudicante non coperta da giudicato, la sospensione non è obbligatoria ex art. 295 c.p.c., ma solo facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Ha poi ritenuto infondati, congiuntamente, il secondo e il terzo motivo, confermando il principio per cui il riclassamento catastale d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 richiede una motivazione rigorosa e concreta, che indichi gli elementi specifici della microzona e della singola unità immobiliare che giustificano il diverso classamento. Nel caso concreto, l'avviso si fondava su riferimenti generici a interventi di riqualificazione e a miglioramenti della zona, senza spiegare i vantaggi effettivamente ritraibili dal singolo immobile. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore e contraddittorio regolarmente instaurato
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo, relativo a nullità della sentenza per violazione delle norme sulla sospensione
la sospensione per pregiudizialità necessaria non è obbligatoria se la causa pregiudicante è definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni normative
richiamato in relazione alla possibilità di chiedere la prosecuzione del processo dopo sospensione disposta
indicato come base della sospensione facoltativa nel rapporto di pregiudizialità tecnica
richiamato per l'eventuale conflitto tra giudicati
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro dei motivi relativi alla violazione di legge in tema di motivazione del classamento catastale
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ritenuta violata dalla CTR secondo il ricorrente
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
norma che consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari nelle microzone con significativo scostamento tra valori di mercato e catastali
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato insieme alla disciplina del classamento catastale per sostenere la legittimità dell'atto
individuato come fonte degli elementi rilevanti per motivare il nuovo classamento, quali qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sua applicazione perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
citato in comparazione per distinguere la fattispecie delle variazioni edilizie non denunciate da quella del riclassamento per microzona
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
citato in comparazione per distinguere la fattispecie del classamento non aggiornato o palesemente incongruo
non citata nel testo fornito
art. 23 Cost.
non citata nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la sospensione per pregiudizialità necessaria non è automatica quando la questione pregiudicante è stata già decisa con sentenza non passata in giudicato: in tale ipotesi la sospensione è soltanto facoltativa, salvo diversa previsione di legge.
- Nel riclassamento catastale d'ufficio effettuato per microzona ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'amministrazione deve indicare in modo puntuale e concreto gli elementi che, nella specifica microzona e per la singola unità immobiliare, giustificano il diverso classamento.
- La motivazione dell'avviso di riclassamento non può risolversi in formule generiche, nel mero richiamo a interventi urbanistici o a dati astratti di microzona: occorre una motivazione ex ante idonea a rendere comprensibili le concrete ragioni del provvedimento.
- Nel procedimento di revisione del classamento per microzona, non basta richiamare il significativo scostamento tra valori medi di mercato e catastali; è necessario esplicitare i fattori estrinseci e le caratteristiche edilizie e posizionali che incidono sul singolo immobile.
- La sufficienza della motivazione va valutata in base alla capacità dell'atto di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa prima del contenzioso, non in base alla possibilità per il contribuente di replicare in giudizio o per l'Ufficio di integrare successivamente la motivazione.
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