Cassazione Civile, Ordinanza n. 30588/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, rideterminando in via induttiva extracontabile il reddito d'impresa sulla base dell'inattendibilità delle scritture contabili, ritenuta desumibile dal rinvenimento di quaderni redatti in lingua cinese che avrebbero riportato operazioni in nero. Successivamente, l'Ufficio aveva notificato al socio accomandatario un distinto avviso, imputandogli per trasparenza il maggior reddito societario in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo vincolante, nel giudizio tributario, il giudicato penale assolutorio intervenuto in suo favore per i medesimi fatti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 654 c.p.p. per avere la CTR attribuito efficacia vincolante alla sentenza penale di assoluzione; 2) violazione dell'art. 5 TUIR e dell'art. 2909 c.c. per non avere considerato il principio di unitarietà dell'accertamento nei confronti della società di persone e dei soci e la definitività dell'accertamento societario; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla definitività dell'avviso emesso verso la società. La Corte, rilevata d'ufficio la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, ha ritenuto inscindibile la controversia e ha cassato la sentenza con rinvio al primo giudice per la rinnovazione del processo e l'integrazione del litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per violazione del litisconsorzio necessario. Ha quindi cassato la decisione della CTR e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci pretermessi. Il Collegio di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e, alla luce dello ius superveniens richiamato, valutare l'eventuale incidenza della sentenza penale assolutoria se passata in giudicato.
Norme richiamate
la CTR vi aveva erroneamente attribuito efficacia vincolante nel giudizio tributario alla sentenza penale assolutoria; la Corte di cassazione non decide il motivo nel merito perché rileva prima una nullità processuale assorbente.
art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
l'unitarietà dell'accertamento delle società di persone e dei soci comporta imputazione automatica per trasparenza del reddito sociale ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alla definitività dell'accertamento societario; la Corte non si pronuncia nel merito sul punto per la nullità del giudizio.
art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando la lite concerne inscindibilmente società di persone e soci; la sua mancata applicazione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
consente la cassazione con rinvio al primo giudice quando il processo debba essere rinnovato per nullità del giudizio di merito.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 383 c.p.c. per il rinvio al giudice di primo grado e per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
regola la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, che restano demandate al giudice di rinvio.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base della rettifica induttiva extracontabile del reddito d'impresa della società, richiamata nei fatti della controversia.
art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
lo ius superveniens viene indicato al giudice di rinvio per valutare l'eventuale incidenza della sentenza penale assolutoria, se passata in giudicato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, la lite è inscindibile e devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del processo e della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Quando la nullità del processo deriva dalla mancata partecipazione di litisconsorti necessari e non è sanabile nel giudizio di legittimità, la Corte deve cassare con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio.
- L'accertamento del reddito delle società di persone produce effetti automatici sui soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione del reddito.
- L'eventuale efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non può essere esaminata quando il processo è viziato da una nullità processuale assorbente; il giudice di rinvio dovrà eventualmente valutarla alla luce della disciplina sopravvenuta.
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