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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24296/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR Lombardia che aveva respinto l'appello contro il riclassamento catastale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA con cui l'Ufficio ha attribuito all'unità immobiliare una classe e una categoria diverse da quelle proposte dal contribuente, ritenendo l'immobile riconducibile alla categoria A/1 anziché alla categoria A/2 richiesta. Il contribuente, dopo una diversa distribuzione interna degli spazi, aveva presentato la DOCFA proponendo una nuova classazione. In appello la CTR ha respinto il gravame, ritenendo l'atto sufficientemente motivato. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) motivazione contraddittoria e apparente della sentenza di merito; 2) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., per avere la CTR ritenuto motivato l'avviso; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione; 4) ulteriori profili di violazione di legge; 5) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR non era meramente apparente; ha poi trattato congiuntamente gli altri motivi, ritenendoli in parte assertivi e in parte inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito. Ha ribadito il principio secondo cui, nella procedura DOCFA, la diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione del numero dei vani, non impone una motivazione specifica dell'avviso oltre l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, specie quando l'Ufficio contesti la proposta sulla base degli elementi presentati dal contribuente e della natura signorile dell'immobile. Ha inoltre escluso la dedotta extrapetizione e dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme di merito.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione, cioè totalmente mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario il provvedimento deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità resta limitato al minimo costituzionale.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso, ma la censura è stata respinta.

  • art. 3, L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto amministrativo; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto consentisse comunque la difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza non è incorsa in extrapetizione perché si è limitata a esaminare le caratteristiche dell'immobile e la legittimità dell'avviso nei limiti del thema decidendum.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per prospettare violazioni di legge in ordine alla motivazione e al classamento catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile soltanto entro il perimetro del "minimo costituzionale": non basta lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, occorrendo una motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • In tema di classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, se la diversa valutazione dell'Ufficio non deriva da una diversa consistenza o da un mutamento del numero dei vani ma da una diversa qualificazione tecnica degli elementi già rappresentati, l'avviso può considerarsi adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Quando l'Ufficio contesta la proposta DOCFA sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e degli elementi forniti dal contribuente, non è necessario un apparato motivazionale particolarmente esteso, purché l'atto consenta di comprendere le ragioni del riclassamento e di difendersi in giudizio.
  • Il vizio di extrapetizione non sussiste se il giudice di merito si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti e a verificarne la rilevanza rispetto alla domanda, senza introdurre nuovi fatti o attribuire un bene della vita diverso da quello controverso.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specificamente la diversità delle rationes facti poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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