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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nel commercio di rottami ferrosi aveva impugnato avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES e IVA, costi ritenuti fittizi perché riferiti a operazioni inesistenti. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata solo in parte quanto alle sanzioni, mentre era stata confermata la ricostruzione dell’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni e la conseguente indeducibilità dei costi. La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’accertamento fosse in realtà analitico-induttivo ex lett. d) e non fondato su prova diretta; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per omesso esame delle prove offerte dalla contribuente sull’effettività degli acquisti; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi a inerenza, competenza, certezza e determinatezza dei costi ex art. 109 TUIR; 4) violazione dell’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012, assumendo che la norma imponesse di ridurre i ricavi anche per il contribuente che aveva dedotto costi veri e costi fittizi, non solo per le cosiddette cartiere; 5) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento di una quota forfettaria di costi in applicazione dell’art. 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché mirava a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione del materiale probatorio, non una vera violazione di legge; il secondo perché aspecifico e comunque diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; il terzo perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza della specifica indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, oltre al fatto che non è denunciabile come omesso esame il mero mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori. Ha ritenuto infondati congiuntamente il quarto e il quinto motivo: ha affermato che l’art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, applicabile anche ai giudizi pendenti, opera sia per operazioni oggettivamente sia per quelle soggettivamente inesistenti, ma solo entro i limiti in cui il contribuente dimostri la diretta afferenza dei componenti positivi ai componenti negativi non ammessi in deduzione; nel caso concreto la società non aveva fornito tale prova, sicché non vi era violazione dell’art. 53 Cost. né omessa pronuncia, perché il giudice d’appello aveva comunque escluso la prova dei ricavi da espungere in corrispondenza dei costi contestati. La Curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Consente la rettifica del reddito anche sulla base di elementi emersi da verifiche eseguite nei confronti di altri contribuenti; può fondarsi su presunzioni semplici e su documentazione extracontabile.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiede il ricorso a presunzioni nell'accertamento analitico-induttivo; la sua erronea qualificazione da parte del giudice di merito non integra di per sé violazione di legge, se la censura investe in realtà la valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: in presenza di contestazione dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi della deducibilità dei costi e dell'effettività delle operazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Riguarda le presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per dimostrare componenti positivi non dichiarati o operazioni inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; se l'Ufficio vi si fonda, l'onere della prova si sposta sul contribuente.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    I costi sono deducibili solo se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrano al reddito entro il limite dell'indeducibile, con applicazione della sola sanzione amministrativa; la norma opera anche per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 16/2012

    Rende applicabile lo ius superveniens ai rapporti anteriori non ancora esauriti, purché la questione sia stata tempestivamente introdotta nel giudizio.

  • art. 53 Cost.

    Evoca il principio di capacità contributiva; nel caso concreto non risulta violato perché il contribuente non ha dimostrato la fittizietà dei ricavi da espungere in corrispondenza dei costi contestati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la decisione d'appello, pur senza trattare espressamente ogni richiesta, abbia comunque risolto la questione logicamente incompatibile con la domanda.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del devolutum in appello; il giudice di secondo grado deve pronunciarsi sui motivi devoluti, ma nel caso concreto la questione è stata ritenuta comunque esaminata in via logica.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Definisce i vizi denunciati; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare in violazione di legge o omesso esame del fatto storico una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è limitato e richiede specifiche indicazioni sulle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammesso prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'accertamento tributario fondato su elementi indiziari o su prove dirette acquisite dall'Ufficio può spostare sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni e la deducibilità dei costi contestati.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o la diversa lettura del compendio probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 si applica anche alle operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti e limita la rettifica dei ricavi solo nei limiti in cui sia provata la diretta afferenza dei componenti positivi ai costi non deducibili.
  • La riduzione forfettaria dei ricavi non discende automaticamente dalla mera contestazione di costi fittizi: è necessario che il contribuente dimostri la corrispondenza tra costi indeducibili e ricavi da espungere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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