Cassazione Civile, Ordinanza n. 33364/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società estinta / soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, con recupero di reddito imponibile ai fini IRES, del valore della produzione netta ai fini IRAP, disconoscimento di un credito IVA e irrogazione di sanzioni. L’Ufficio ha applicato la disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica, ritenendo la società di comodo e non operativa, nonostante la tesi difensiva secondo cui la società era in liquidazione e non riusciva a chiudere la procedura per dissidi tra soci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere l’appello dell’Ufficio riguardato soggetti diversi da quelli del primo grado e per l’incertezza delle parti, sostenendo che l’impugnazione era stata proposta contro società estinta, liquidatore e soci; 2) violazione dell’art. 2495 c.c. per non avere il giudice rilevato la nullità dell’avviso emesso nei confronti di una società estinta; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’assenza dei presupposti per applicare la disciplina delle società non operative, in particolare la mancanza di immobilizzazioni; 4) violazione dell’art. 30 l. 724/1994, contestando la qualificazione della società come di comodo; 5) ulteriore violazione dell’art. 30 l. 724/1994, sostenendo che la mancata compilazione del prospetto e la mancata istanza di interpello non comportassero automaticamente l’applicazione della disciplina; 6) violazione delle norme sanzionatorie tributarie, sostenendo l’assenza di dichiarazione infedele e di colpevolezza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, rilevando che la cancellazione della società ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale, con trasferimento della legittimazione ai soci, mentre il liquidatore non resta legittimato a resistere o impugnare per il debito sociale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare la valutazione di merito e privo di adeguata specificazione del fatto storico omesso. Ha invece accolto i motivi quarto e quinto, affermando che la disciplina delle società in perdita sistematica si applica secondo i presupposti normativi del triennio di osservazione e che, in presenza di una causa di disapplicazione automatica riferita allo stato di liquidazione con impegno alla cancellazione, non può prevalere il solo dato formale della mancata compilazione del quadro o della mancata istanza di interpello; il sesto motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto e il quinto motivo, assorbendo il sesto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. Sul piano processuale, ha escluso la legittimazione del liquidatore della società già estinta e ha affermato la subentro dei soci nella posizione processuale della società cancellata; sul piano tributario, ha censurato la sentenza di merito per non avere applicato correttamente la disciplina delle società in perdita sistematica e delle cause di disapplicazione automatica, dando rilievo a meri profili formali anziché ai presupposti sostanziali previsti dalla legge.
Norme richiamate
L’appello deve essere scrutinato in rapporto alle parti effettivamente legittimate; nel caso di società cancellata, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci, mentre il liquidatore non è parte legittimata per il debito sociale.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e il trasferimento dei rapporti obbligatori ai soci, con conseguente perdita della capacità processuale della società estinta.
I soci subentrano nel processo quale continuazione della posizione processuale dell’ente estinto, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali.
In presenza di un vizio originario insanabile per difetto di capacità o legittimazione processuale dell’ente estinto, il processo può condurre all’annullamento senza rinvio.
art. 30 della legge n. 724 del 1994
La disciplina delle società non operative richiede il rispetto dei presupposti sostanziali previsti dalla legge; non basta un rilievo formale se ricorre una causa di disapplicazione automatica.
La qualifica di società in perdita sistematica scatta automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge; la disciplina si applica dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della legge di conversione e resta ferma la possibilità di disapplicazione automatica nelle ipotesi indicate.
Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012 n. prot. 87956
Le società in stato di liquidazione con impegno alla cancellazione possono disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di interpello, per i periodi d’imposta rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di una diversa valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali denunciate.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la sanzionabilità, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei motivi di merito.
Richiamato dai ricorrenti in tema di dichiarazione infedele e presupposti sanzionatori, ma la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità processuale; nei giudizi relativi a debiti sociali la legittimazione si trasferisce ai soci, mentre il liquidatore non resta legittimato salvo autonoma azione risarcitoria a suo carico.
- Nel processo tributario, l’eventuale notifica di un atto a una società già estinta impone di verificare la legittimazione dei soggetti effettivamente succeduti nella posizione dell’ente, senza confondere il piano della soggettività processuale con quello della validità sostanziale della pretesa tributaria.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o delle deduzioni difensive, ma richiede l’allegazione precisa di un fatto storico specifico, discusso tra le parti e idoneo, se esaminato, a condurre con certezza a una decisione diversa.
- La disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica deve essere applicata in base ai presupposti normativi sostanziali e al periodo di osservazione previsto dalla legge; non è sufficiente un mero rilievo formale, come la mancata compilazione di un quadro dichiarativo o la mancata istanza di interpello, se ricorre una causa di disapplicazione automatica prevista dalla normativa e dai provvedimenti attuativi.
- Quando la legge prevede una disapplicazione automatica di un regime antielusivo per determinate situazioni oggettive, il giudice di merito deve verificare in concreto l’esistenza di tali presupposti, anziché limitarsi a constatare l’assenza di adempimenti formali da parte del contribuente.
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