Cassazione Civile, Ordinanza n. 02252/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso dall'Amministrazione finanziaria, che aveva riqualificato come cessione d'azienda un contratto di cessione del 100% delle quote di una società. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la cessione totalitaria di quote e la cessione d'azienda siano fattispecie giuridicamente diverse. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1362, 2727, 2720 e 2697 c.c., sostenendo che la causa concreta della cessione totalitaria di partecipazioni sarebbe il trasferimento dell'azienda e che, quindi, l'atto avrebbe dovuto essere tassato come cessione d'azienda. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione dell'art. 54 d.lgs. 546/1992 per l'inammissibilità, dichiarata dalla CTR, del suo appello incidentale relativo al dedotto difetto di motivazione dell'avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, ai fini dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, la cessione totalitaria di quote possa essere assimilata alla cessione d'azienda sulla base della sostanza economica o della causa concreta dell'operazione. La Corte ha valorizzato il nuovo testo dell'art. 20, come modificato dalla legge di bilancio 2018 e qualificato come interpretazione autentica dalla legge n. 145/2018, affermando che l'imposta di registro va applicata sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 205/2017, l'imposta di registro deve essere applicata in base alla sola intrinseca natura e agli effetti giuridici ricavabili dal singolo atto, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati; la norma esclude l'assimilazione tra operazioni giuridicamente distinte come cessione di quote e cessione d'azienda.
art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017
Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 nel senso di ancorare l'imposta agli elementi desumibili dall'atto registrato, prescindendo da elementi esterni.
art. 1, comma 1084, L. 145/2018
Ha qualificato la modifica dell'art. 20 come interpretazione autentica dell'originaria disciplina.
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia a sostegno di un'interpretazione dell'atto secondo la comune intenzione delle parti, ma non accolto come base per superare il limite testuale dell'art. 20 riformato.
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia in tema di presunzioni, ma non ritenuto idoneo a fondare la riqualificazione tributaria dell'atto oltre il suo contenuto testuale.
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel ricorso dell'Agenzia in tema di onere della prova; la Corte non ne fa applicazione decisiva nella ratio della decisione.
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato della società per censurare l'inammissibilità dell'appello incidentale; il motivo resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 3 Cost.
Richiamato nel contenzioso costituzionale citato nella motivazione, ma non oggetto diretto di statuizione nella presente ordinanza.
art. 53 Cost.
Richiamato nel contenzioso costituzionale citato nella motivazione, ma non oggetto diretto di statuizione nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, dopo la riforma dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, l'interprete deve limitarsi al contenuto dell'atto presentato alla registrazione e agli effetti giuridici che emergono dal suo testo, senza valorizzare elementi extratestuali o operazioni collegate.
- La cessione totalitaria delle quote di una società non è automaticamente assimilabile alla cessione d'azienda, perché le due fattispecie sono giuridicamente distinte e producono effetti diversi: la prima trasferisce una partecipazione sociale, la seconda trasferisce l'azienda come complesso di beni organizzati.
- La riqualificazione tributaria dell'atto non può essere fondata sulla sola funzione economica o sulla sostanza economica dell'operazione quando ciò comporti l'assimilazione di fattispecie negoziali diverse in contrasto con il testo dell'art. 20 riformato.
- La natura di interpretazione autentica attribuita alla riforma dell'art. 20 consolida l'orientamento per cui l'imposta di registro è un'imposta d'atto, ancorata alla manifestazione di ricchezza emergente dal singolo atto registrato.
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