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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12497/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fallita)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di alcuni comuni soci, della delibera con cui una società per azioni a capitale pubblico, operante nella gestione integrata del servizio di raccolta rifiuti, aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Il Comune ricorrente aveva già visto respinte le domande in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla Corte territoriale, che aveva ritenuto legittimo il meccanismo di ribaltamento a consuntivo sui comuni soci-clienti dei maggiori costi del servizio, in ragione della natura pubblicistica e consortile della società e delle previsioni statutarie e normative regionali. In cassazione il Comune ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e diniego di rinnovo della CTU contabile; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte ritenuto inammissibile una sentenza prodotta in appello; 3) violazione della disciplina sulle società partecipate e nullità per motivazione apparente sull'inquadramento della società come consortile; 4) violazione di norme civilistiche e nullità per omesso esame, sostenendo che l'aumento dei costi e il loro addebito richiedessero l'aggiornamento del piano industriale; 5) in sostanza, vizio motivazionale per omessa considerazione di fatti decisivi. Il controricorrente ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: il mancato rinnovo della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivato; la doglianza sulla produzione documentale era generica e priva di autosufficienza; la critica all'inquadramento della società non coglieva la ratio decidendi, fondata soprattutto sulla clausola statutaria di ripartizione dei costi e sulle norme regionali e statutarie richiamate; la censura sul piano industriale era generica, non autosufficiente e comunque infondata, perché il ribaltamento dei costi effettivi a consuntivo trova fondamento nella disciplina applicabile e nello statuto; il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile perché il nuovo testo consente il controllo solo su anomalie motivazionali estreme, non su un mero difetto di sufficienza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente, ma le doglianze sono ritenute inammissibili o infondate perché non colgono la ratio decidendi o sono generiche.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione non presenta anomalie costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per censurare l'inammissibilità di un documento prodotto in appello; la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di rinnovo della CTU e alle istanze cautelari/istruttorie in appello, ma la Corte reputa il diniego rimesso al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 111, comma 6, Cost. per lamentare motivazione apparente; la Corte esclude la nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente; la Corte precisa che il controllo di legittimità resta limitato alle anomalie motivazionali estreme.

  • art. 22 l. n. 142/1990

    richiamato come base normativa della costituzione della società pubblica territoriale e come fondamento della sua natura e funzione consortile/publicistica.

  • d.lgs. n. 152/2006

    citato nel testo come intervento modificativo della disciplina richiamata a sostegno della legittimità della gestione unitaria e del ribaltamento dei costi.

  • d.lgs. n. 4/2008

    richiamato quale ulteriore intervento normativo in materia ambientale e di gestione del servizio, a supporto della disciplina applicata dalla Corte territoriale.

  • d.lgs. n. 175/2016

    evocato dal ricorrente in relazione al T.U. sulle società partecipate; la censura è ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.

  • d.lgs. n. 100/2017

    menzionato nella sentenza impugnata come richiamo normativo, ma la Corte di cassazione osserva che il motivo non si confronta con la reale base decisoria.

  • l. reg. n. 2/2007

    richiamata come disciplina regionale di costituzione dei consorzi tra enti locali nel settore dei rifiuti.

  • art. 45 l. reg. n. 2/2007

    indicata come norma che prevede la possibilità di costituire consorzi tra diversi enti locali.

  • l. reg. n. 19/2009

    richiamata per l'obbligo dei comuni di prevedere in bilancio un capitolo destinato alla copertura delle spese di gestione della raccolta dei rifiuti.

  • art. 2423-bis c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla correttezza delle appostazioni di bilancio e alla necessità di aggiornare il piano industriale.

  • art. 2325 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'inquadramento della società e la disciplina applicabile.

  • art. 2615-ter c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la non legittimità del ribaltamento dei costi e la disciplina applicabile alla società consortile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio non è un atto dovuto, ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione il relativo diniego è censurabile solo se privo di adeguata motivazione o affetto da anomalia motivazionale rilevante.
  • La doglianza ex art. 345 c.p.c. sulla produzione di documenti in appello deve essere specifica, autosufficiente e decisiva: chi la propone deve indicare con precisione il contenuto del documento e spiegare perché esso avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
  • Per censurare la sentenza per motivazione apparente o per vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., non basta lamentare una motivazione non condivisibile o insufficiente: occorre un'anomalia motivazionale estrema, ossia assenza assoluta di motivi, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
  • Quando la decisione di merito fonda la legittimità di un meccanismo di ribaltamento dei costi su clausole statutarie non specificamente contestate e su una disciplina speciale applicabile alla struttura societaria pubblica, il ricorso che non si confronti con tale base decisoria è inammissibile.
  • In presenza di una gestione unitaria di un servizio pubblico locale, è astrattamente legittimo prevedere l'addebito a consuntivo dei costi effettivi ai soci-enti, se ciò è previsto dallo statuto e coerente con la disciplina speciale che regola la società e il servizio.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazione delibere assembleariProveImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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