Sentenza del 21/11/2023 n. 256 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Concessione giochi leciti - Costi detraibili - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento relativo all'anno 2014, basato sui dati comunicati dai concessionari del gioco lecito, con il quale l'Agenzia ha determinato un maggior valore della produzione e un maggior reddito d'impresa (circa €31.635,51) ai fini IRAP e IRES, in considerazione della mancata deducibilità dei costi indicati come "contributo sala". La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, insufficienza probatoria, vizi di notifica e di delega nella sottoscrizione dell'atto.
La decisione
Gli organi giudicanti hanno confermato l'operato dell'Ufficio: il maggior reddito non derivava da discrepanze di ricavi (che coincidevano con le comunicazioni dei concessionari) ma dal disconoscimento dei costi relativi al "contributo sala". Tali costi non sono stati documentalmente provati dalla contribuente (mancava contratto o scrittura privata con data certa o documento equipollente), per cui l'Ufficio legittimamente li ha esclusi. L'appello è stato rigettato e la contribuente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (quantificate in €2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge).
Norme richiamate
art. 11, co. 87 (come riportato nel testo)
Richiamata dalla contribuente per censurare l'accertamento; il giudice ha ritenuto la censura infondata e non applicabile alla fattispecie concreta
L. 212/2000 (statuto del contribuente)
Invocati dalla contribuente con profili procedurali e di difesa; il giudice ha ritenuto che le garanzie procedurali e la motivazione dell'atto fossero rispettate e che la contribuzione probatoria gravasse sulla stessa
Richiamata in ordine ai principi di trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa; il giudice ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato
D.L. 28/2010
Richiamato tra le disposizioni contestate dalla contribuente; comunque assorbito dalla decisione di merito e ritenuto non dirimente
Richiamato per confermare la legittimità della sottoscrizione/delega degli atti dell'Agenzia; il giudice ha ritenuto corretta la sottoscrizione digitale da parte del funzionario delegato
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Utilizzato per confermare la validità della firma digitale e della procedura telematica; ha supportato la regolarità formale dell'atto dell'Agenzia
Normativa sulle comunicazioni dei concessionari del gioco lecito
I dati comunicati dai concessionari sono stati ritenuti dati certi e incontrovertibili in possesso dell'Amministrazione; tali dati hanno costituito la base per l'accertamento e per il confronto con quanto dichiarato dalla contribuente
Massime di principio
- Quando il Fisco dispone di dati certi comunicati da terzi (es. concessionari), questi costituiscono presunzioni forti e possono fondare un accertamento salvo che il contribuente non scardini documentalmente tali risultanze.
- Per ottenere la deducibilità di costi specifici (es. "contributo sala") il contribuente ha l'onere di prova: non è sufficiente la mera asserzione; occorre documentazione probatoria adeguata (contratto, scrittura privata con data certa o documento equipollente).
- In assenza di documento scritto che dimostri l'effettivo sostenimento e la natura del costo, l'Ufficio può legittimamente disconoscerne la deducibilità.
- Le censure procedurali sulla sottoscrizione o notifica dell'atto devono tener conto della normativa applicabile all'ente emittente: per gli atti dell'Agenzia delle Entrate la validità della sottoscrizione digitale e delle deleghe va valutata secondo DPR 600/73 e il CAD.
- In sede di impugnazione, oltre a contestare formalmente l'atto, il contribuente dovrebbe produrre in giudizio tutti i documenti originari che dimostrino la ragione sociale, la contrattualistica e i pagamenti collegati alle poste dedotte.
- La mancata produzione di documentazione rilevante porta non solo al rigetto della deduzione ma può comportare anche condanna alle spese del giudizio per il contribuente.
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